IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; 
  Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate  disposizioni,  spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure professionali da formare ed i relativi profili,  relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione; 
  Ritenuto  di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le   figure
professionali; 
  Ritenuto di individuare  la  figura  dell'ortottista-assistente  di
oftalmologia; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994; 
  Vista la nota, in data 13 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.      E'      individuata      la      figura       professionale
dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il  seguente  profilo:
l'ortottista-assistente di oftalmologia e' l'operatore sanitario che,
in possesso del diploma universitario abilitante  e  su  prescrizione
del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali  della  visione  ed
effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica. 
  2.  L'ortottista-assistente   di   oftalmologia   e'   responsabile
dell'organizzazione,   pianificazione   e   qualita'    degli    atti
professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni. 
  3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua  attivita'
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in  regime
di dipendenza o libero-professionale. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n. 502, nel testo modificato dal  D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale   sanitario   infermieristico,  tecnico  e  della
          riabilitazione avviene in sede  ospedaliera  ovvero  presso
          altre   strutture   del   Servizio  sanitario  nazionale  e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica d'intesa con  il  Ministro  della
          sanita'.  Il  Ministro  della sanita' individua con proprio
          decreto le figure professionali da formare  ed  i  relativi
          profili.  Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.