IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento  anche  attraverso  l'emissione  di  certificati di
credito del Tesoro, di  durata  non  superiore  a  dodici  anni,  con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di  immobili  di
civile  abitazione,  di  termini  per  la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della  ritenuta
sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto, in particolare,  l'art.  10,  primo  e  secondo  comma,  del
suindicato  decreto-legge  n.  16/1993,  il  quale stabilisce che per
l'estinzione  dei  crediti  risultanti   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte
sul  valore  aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il
31 dicembre 1985, il cui ammontare, al  netto  degli  interessi,  non
risulta  inferiore  a  lire  100  milioni  per ciascuna imposta e per
ciascun periodo di imposta,  si  provvede  mediante  assegnazione  ai
creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione;
  Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16/1993, con
cui si stabilisce che:
   le  disposizioni  dei  menzionati  commi  1  e  2  dell'art. 10 si
applicano all'estinzione dei crediti  risultanti  dalla  liquidazione
delle   dichiarazioni  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1  dell'art.  10,
relativi  ai  periodi  di  imposta  chiusi  entro il 31 dicembre 1986
nonche' all'estinzione dei crediti di cui al  comma  1  del  medesimo
art.  11  (contribuenti  titolari  di  crediti per imposta sul valore
aggiunto relativi all'anno 1992);
   la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;
   le  operazioni  di  riscontro devono essere completate entro il 30
giugno 1993;
   gli interessi relativi a ciascun credito, devono essere  computati
al 31 dicembre 1993;
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
7.500  miliardi  con  imputazione  della  relativa  spesa ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
l'anno finanziario 1993;
  il  decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche,
le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi  deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993;
  Visto  il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  con  cui  il  Ministro
delle  finanze  ha  provveduto,  a  norma  dell'art.  1, comma 2, del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da  ultimo
con  il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le
modalita' di presentazione delle richieste  e  le  procedure  per  la
rilevazione  dei  crediti  che  possono essere oggetto di estinzione,
stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del  tesoro
un  esemplare  degli  elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 con il quale si
e' provveduto a fissare alcune caratteristiche dei titoli medesimi;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono  state
disposte  emissioni  di  certificati  di  credito  del Tesoro per gli
importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come
previsto dalla citata normativa:
   decreto  ministeriale  n.  101410  in  data  17   dicembre   1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  (supplemento) del 29
dicembre 1993; emissione di certificati di  credito  del  Tesoro  per
nominali L. 2.183.156.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per
lire 2.182.970.607.000;
   decreto ministeriale n. 397563 del 31 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 89 (supplemento) del 18 aprile 1994; emissione
di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 870.592.000.000,
ad estinzione di crediti d'imposta per L. 869.844.766.000;
   decreto ministeriale n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  16  giugno  1994;   emissione   di
certificati  di  credito del Tesoro per nominali L.  240.650.000.000,
ad estinzione di crediti d'imposta per L.  240.469.144.000;
   decreto ministeriale n. 398200 del 1 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del  10  agosto  1994;   emissione   di
certificati  di  credito del Tesoro per nominali L.  399.536.000.000,
ad estinzione di crediti d'imposta per L.  399.243.651.000;
  Vista la lettera in data 13 marzo 1995, con la quale  il  Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n.
16/1993,  ha  trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del
presente decreto, riguardante centocinquantuno contribuenti, titolari
di crediti per imposte dirette relativi a periodi  d'imposta  1986  e
precedenti  e per I.V.A. relativi agli anni 1986 e precedenti e 1992,
per  un  totale  di  crediti  ammessi   al   rimborso   pari   a   L.
409.061.567.000  ed  ha, altresi', comunicato che gli importi inclusi
nel  suddetto  elenco  inferiori a L. 100.000.000 riguardano somme da
rimborsare a titolo  di  interessi  relativi  a  crediti  di  importo
superiore  a  L. 100.000.000, gia' rimborsati dai competenti uffici e
per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli
interessi, cosi' come previsto dal citato decreto del Ministro  delle
finanze 27 aprile 1992, art. 3, comma secondo;
  Ritenuto  che  occorre  procedere  all'emissione  di  una ulteriore
tranche dei certificati  di  cui  sopra,  per  l'importo  debitamente
arrotondato di L. 409.137.000.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  e'  disposta
l'emissione di una quarta  tranche  di  certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore  per  l'importo di nominali L. 409.137.000.000,
alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso d'interesse: 9,50% annuo,  pagabile  posticipatamente  il  1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.