(parte 1)
    Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995:
    1) e' autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 giugno
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Salvarani industrie, con sede in Baganzola
(Parma), unita' di Baganzola (Parma), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce, per dodici mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a centotrentatre unita', su un organico complessivo
di centottantuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Salvarani   industrie,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    2)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dall'8 novembre 1993 al 28
febbraio 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Indel Sud, con sede in Pomezia
(Roma), unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  novantuno  unita', su un organico complessivo di
centosei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Indel  Sud,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    3)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31
dicembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. I.S.A.M. - Istituto sperimentale
auto e motori, con sede  in  Anagni  (Frosinone),  unita'  di  Anagni
(Frosinone),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari  a  ventiquattro  unita',  su   un   organico   complessivo   di
ventiquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. I.S.A.M. - Istituto sperimentale
auto e motori, a corrispondere i particolari  benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237;
    4) e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30  aprile
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Sicalp,  con  sede  in Campiglia Marittima
stazione (Livorno), unita' di Campiglia Marittima stazione (Livorno),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  venti  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a  cinquantaquattro
unita', su un organico complessivo di cinquantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Sicalp,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    5) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  21  marzo  1994  al  20
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  O.Me.Ga.  -  Officine  meccaniche
Gaeta,  con  sede in Gaeta (Latina) e unita' di Gaeta (Latina), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  quaranta
ore  settimanali  a  venti  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a sedici  unita',  su  un  organico
complessivo di ventidue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  O.Me.Ga. - Officine meccaniche
Gaeta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237;
    6)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal 14 dicembre 1993 al 13
dicembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. C.I.B. - Carpenteria industriale
bresciana, con sede in Castegnato  (Brescia),  unita'  di  Castegnato
(Brescia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a venti unita', su  un  organico  complessivo  di  cinquantanove
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. C.I.B. - Carpenteria industriale
bresciana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai  commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237;
    7) e' autorizzata, per il  periodo  dal  7  febbraio  1994  al  6
febbraio  1995,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B. -  Cooperativa  muratori  e
braccianti  di  Carpi (Modena), con sede in Carpi (Modena), unita' di
Carpi (Modena), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentasette    unita',    su    un    organico     complessivo     di
trecentocinquantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. C.M.B. - Cooperativa muratori e
braccianti di Carpi, a corrispondere i particolari benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    8) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  gennaio  1994  al  31
dicembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago
(Reggio Emilia), unita' di  Alessandria,  Matera,  Milano,  Piacenza,
Reggio  Emilia,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
trecentottanta   unita',   di   cui  cinque  part-time  da  trenta  a
ventiquattro, uno da trenta a diciannove, uno da venti a tredici, due
da venti  a  dieci  e  due  da  venti  a  quattro,  tutte  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di seicentocinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l. Orion, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    9) e' autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al  4  aprile
1995,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Bartoletti E., con sede in Forli', unita' di
Forli', per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
centodue  unita',  su  un  organico  complessivo  di  centosettantuno
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Bartoletti E., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    10) e' autorizzata, per il periodo dal  10  gennaio  1994  al  31
dicembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  I.M.E.A.S.,  con  sede  in  Villa
Cortese  (Milano),  unita'  di Villa Cortese (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari a settantaquattro unita', su un
organico complessivo di settantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.M.E.A.S.,  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    11) e' autorizzata, per il periodo dal  7  febbraio  1994  al  31
dicembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Logiman,  con  sede  in  Bergamo,
unita'  di  Albairate  (Milano),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  undici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
trenta  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a trentacinque unita', su un organico complessivo  di
ottantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Logiman,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    12) e' autorizzata, per il periodo dal 14  febbraio  1994  al  13
febbraio  1995,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  R.D.B.  Edilizia,  con  sede  in
Pontenure  (Piacenza),  unita'  di  Caorso  (Piacenza), Cortemaggiore
(Piacenza), Pontenure (Piacenza), Valmontana di  Monticelli  d'Ongina
(Piacenza),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
duecentonovantaquattro   unita',   su   un  organico  complessivo  di
trecentosessantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    13)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 28 febbraio 1994 al 24
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' prodotti antibiotici, con
sede  in  Milano,  unita' di Cerano (Novara) e Milano, per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei  confronti  di  un
numero massimo di lavoratori pari a trecentotrentacinqueunita', su un
organico complessivo di trecentocinquantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Societa' prodotti antibiotici, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    14) e' autorizzata, per il periodo  dal  10  gennaio  1994  al  9
gennaio  1995,  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.r.l. I.C.P., con sede in Santa  Maria
della Versa (Pavia), unita' di Santa Maria della Versa (Pavia), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  dodici  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da
quaranta ore settimanali a  venticinque  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a trentanove
unita', su un organico complessivo di sessantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.r.l.  I.C.P.,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    15)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 19 novembre 1993 al 30
aprile  1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. RED Antonio Rossi e Figlio, con
sede in Magenta (Milano), unita' di Magenta (Milano), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  quaranta
ore  settimanali  a  trenta ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  quarantatre  unita',  su  un
organico complessivo di cinquantadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  RED  Antonio Rossi e Figlio, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    16) e' autorizzata, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  30
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Aster,  con  sede  in  Cinisello
Balsamo  (Milano),  unita'  di  Milano  e  Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  undici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori pari a centosettantasei unita', su un
organico complessivo di centosettantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Aster,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    17)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  3 gennaio 1994 al 2
gennaio 1995,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, con sede in Gazzada
Schianno  (Varese),  unita' di Gazzada Schianno (Varese), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta  ore  settimanali  a  quattro  ore  medie  settimanali   nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centootto unita',
su un organico complessivo di duecento unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Italo Cremona, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    18)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato
(La Spezia), unita' di Brugnato (La Spezia), per  i  quali  e'  stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a centoquattordici unita', su
un organico complessivo di centoquaranta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  Consorzio  Liguria,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    19)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  7  marzo  1994 al 6
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Industria bustese calze, con sede
in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio  (Varese),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori pari a centoquarantadue unita', su un
organico complessivo di duecentonovantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Industria  bustese  calze,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    20)  e' autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Geolog, con sede  in  San  Giuliano  Milanese
(Milano),  unita'  di  San Giuliano Milanese (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero massimo di lavoratori pari a trentanove unita', su un organico
complessivo di quarantasei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Geolog,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    21) e' autorizzata, per il periodo dal 15  febbraio  1994  al  14
febbraio  1995,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Dynapac,  con  sede  in  Milano,
unita'  di  Arluno  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a  sedici  unita',  su  un  organico complessivo di
ventisei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Dynapac,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    22)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cobra, con sede in Bernareggio
(Milano), unita' di  Bernareggio  (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  trentatre  unita',  su  un organico
complessivo di quarantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cobra,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    23)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vesmoda, con sede  in  Montichiari
(Brescia),  unita'  di  Montichiari  (Brescia),  per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  ventidue
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a 18,40 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  ottanta  unita',  su  un  organico
complessivo di ottantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Vesmoda,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    24)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal 1 dicembre 1993 al 30
novembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Vigilante, con sede in Taranto,
unita'  di  Taranto,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 33,46 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari  a  centoventuno  unita',  su   un   organico   complessivo   di
centoventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s. La Vigilante, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    25) e' autorizzata, per il periodo dal 21  febbraio  1994  al  20
febbraio  1995,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Grafiche  Zanini,  con  sede  in
Anzola  Emilia  (Bologna),  unita'  di Anzola Emilia (Bologna), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unita', su  un
organico complessivo di trentasei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Zanini, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    26) e' autorizzata, per il periodo dal 29 settembre  1993  al  18
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Citman,  con  sede  in  Pontevico
(Brescia),  unita'  di  Pontevico  (Brescia),  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a ventidue ore medie  settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari a centosettantuno unita', su un
organico complessivo di centottantadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Citman,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    27)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal'11 ottobre 1993 al 10
ottobre 1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana,
con  sede  in  Besana  Brianza  (Milano),  unita'  di  Besana Brianza
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,   la   riduzione   massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
quarantadue     unita',     su    un    organico    complessivo    di
centoquarantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    28) e' autorizzata, per il periodo dal  17  gennaio  1994  al  15
gennaio  1995,  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi industrial  service,  con
sede in Ravenna, unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
27,68 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  ottantuno  unita', su un organico complessivo di
ottantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Roncuzzi  industrial  service,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237;
    29)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 7 febbraio 1994 al 6
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.T.S.  -  Servizi  tecnologie
sistemi, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a 27,20 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a dieci unita', su un organico complessivo
di quattordici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.T.S.  -  Servizi  tecnologie
sistemi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237;
    30)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal 1 febbraio 1994 al 31
gennaio 1995,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Fiori, con sede in Finale Emilia
(Modena), unita' di Finale Emilia (Modena) e Modena, per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari  a  tredici  unita',  su  un
organico complessivo di settantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Fiori,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    31) e' autorizzata, per il periodo dal  1  febbraio  1994  al  31
gennaio  1995,  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Olympic,  con  sede  in  Bologna,
unita' di Villa Verucchio (Forli'), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventitre mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
27,60 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  quaranta  unita',  su un organico complessivo di
sessanta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Olympic,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    32)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 gennaio 1994 al 31
dicembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Aprimatic, con sede in Fossatone
di Medicina (Bologna), unita' di Fossatone di Medicina (Bologna), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da quaranta ore settimanali a dieci ore  medie  settimanali
nei  confronti  di  un  numero  massimo di lavoratori pari a ventidue
unita', su un organico complessivo di sessantadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Aprimatic,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;
    33)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1  marzo 1994 al 28
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Infoter,  con sede in Cognento
(Modena) e  unita'  di  Cognento  (Modena),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali  a tredici e sessanta ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo  di  lavoratori  pari  a  sette  unita',  su  un
organico complessivo di venticinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Infoter,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  il
23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 16 febbraio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 febbraio 1994 al 26 febbraio 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Siet,
con  sede  in  Ferrara  e  unita'  di  Ferrara,  per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di
35 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Siet,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995:
    1)  e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 agosto
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma e unita' di Roma,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 33 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  58  unita',  di  cui  1
part-time  da  20  a  16,30  ore  medie  settimanali,  su un organico
complessivo di 58 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Hauswagen,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    2)  e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 29 luglio
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla ditta Co.Ba. di Baiardelli Guido, con sede in Loreto
(Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  nove mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  23
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 28 unita', su un organico complessivo di 30 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  ditta  Co.Ba.  Di  Baiardelli  Guido,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    3)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1  luglio 1994 al 30
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ma.Na.Ro., con sede in Jesi
(Ancona) e unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.10
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 61 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ma.Na.Ro., a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    4)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1  luglio 1994 al 12
dicembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito
(Pesaro) e unita' di S. Ippolito  (Pesaro),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di
32 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Effebi,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    5)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1  luglio 1994 al 20
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Loto, con sede in Borgaccio di
Saltara (Pesaro) e unita' di Borgaccio di  Saltara  (Pesaro),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 9 unita', su un organico complessivo  di
16 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Loto,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    6)  e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 2 gennaio
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino  e
unita'  di  Moncalieri  (Torino),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di 68 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Major  prodotti  dentari,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    7) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31  agosto
1994,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Seven  Steel, con sede in Settimo Torinese
(Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di
18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven  Steel,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    8)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1  luglio  1994 al 3
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Artia  confezioni, con sede in
Cerano (Novara) e unita' di Cerano (Novara), per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  28  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 23 unita', su un organico complessivo di
23 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Artia confezioni, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    9) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A. Sibilia e Figlio,  con
sede  in  Castelletto  Ticino (Novara) e unita' di Castelletto Ticino
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico
complessivo di 42 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A. Sibilia  e  Figlio,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    10)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 19
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Tintoria  stamperia  tessuti -
T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e unita' di Galliate  (Novara),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unita', su  un
organico complessivo di 82 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Tintoria  stamperia  tessuti -
T.S.T., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
    11) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  26
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Meccanidraulica,  con  sede  in
Orbassano  (Torino)  e  unita'  di Orbassano (Torino), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
17 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanidraulica, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    12) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre
1994,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Simat  abrasivi,  con  sede  in Grugliasco
(Torino) e unita' di  Grugliasco  (Torino),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 26.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di
75 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    13)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 24
ottobre 1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Alcoa,  con  sede in Altavilla
(Alessandria) e unita' di Altavilla (Alessandria),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 12 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 63 unita', su un organico complessivo di
72 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Alcoa,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    14) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  31
dicembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo,  con  sede  in  S.  Giovanni
Teatino  (Chieti)  e  unita'  di  S. Giovanni Teatino (Chieti), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da
40  ore  settimanali  a  24 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  25  unita',  su  un  organico
complessivo di 34 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Nobo,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    15) e' autorizzata, per il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  30
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Telemarsicabruzzo,  con  sede  in
Cappelle  di  Scurcola  Marsicana  (L'Aquila) e unita' di Cappelle di
Scurcola Marsicana (L'Aquila), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di 15 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    16) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 all'8 luglio
1994,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  F.E.M.,  con  sede  in Frontone (Pesaro) e
unita' di Pergola  (Pesaro),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  28
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di 24 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  F.E.M.,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    17) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 all'8 luglio
1994,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., con sede in Pergola (Pesaro) e unita'
di  Pergola  (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
42 unita', su un organico complessivo di 51 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  M.E.P.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    18) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  4
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Farfisa,  con  sede  in  Camerano
(Ancona)  e  unita'  di  Camerano  (Ancona),  per  i  quali  e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 91 unita', su un organico complessivo di
103 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Farfisa,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    19)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 31
gennaio 1995,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, con sede
in Torino e unita' di Moncalvo (Asti), per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  ventiquattro  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 77 unita', su un organico complessivo di 80 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Trasformazioni   tessili,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    20)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 31
gennaio 1995,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Dim Rosy, con sede in Pianezza
(Torino) e  unita'  di  Pianezza  (Torino),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 30 unita', su un organico complessivo di
55 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Dim  Rosy,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    21) e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 9 gennaio
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Societa' Industriale  Manelli,  con  sede  in
Tortona  (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di
21 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Societa' Industriale Manelli, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
    22) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  7
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, con sede in Borgaro Torinese
(Torino) e unita' di Borgaro Torinese (Torino), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 32 unita', su un organico complessivo di
41 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Deca,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    23)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1  luglio 1994 al 1
novembre 1994, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede in Alba (Cuneo)
e unita' di Alba (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
14 unita', su un organico complessivo di 25 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Prestel,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    24) e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1  luglio  1994  al  4
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Immagina,  con  sede  in  Trivero
(Vercelli)  e  unita'  di  Trivero  (Vercelli),  per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di
35 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Immagina,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    25)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1 luglio 1994 al 31
ottobre 1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Genoso,  con  sede  in Settimo
Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di
32 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Genoso,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
    Con   decreto  ministeriale  11  gennaio  1995  e'  approvato  il
programma per  riorganizzazione  aziendale,  relativo  al periodo dal
10 agosto 1993 al 9 agosto 1994, della ditta S.r.l.  Rebin,  sede  in
Lecce  e unita'  di  Lecce  -  Ruffiano  (Lecce), Massafra (Taranto),
Manduria (Taranto) e uffici di Lecce e Massafra (Taranto).
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e
unita'  di  Lecce  -  Ruffiano  (Lecce), Massafra (Taranto), Manduria
(Taranto) e uffici di Lecce e Massafra (Taranto), per il periodo  dal
10 agosto 1993 al 9 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993  con  decorrenza
10 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   A seguito dell'approvazione  del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 agosto 1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Rebin, con sede in Lecce, unita' di Lecce, Ruffiano (Lecce), Massafra
(Taranto), Manduria (Taranto) e uffici di Lecce e  Massafra,  per  il
periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1994 con decorrenza 10
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis,
con sede in Gonnessa (Cagliari), e unita' di Monte  Sinni  (Cagliari)
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451;
    2) in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Piaggio
veicoli  europei,  con  sede  in  Pontedera (Pisa) e unita' di Arcore
(Milano),   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre
1994 al 30 maggio 1995.
   Art. 5, comma 4, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1995  al  30  novembre  1995.
Art. 5 comma 4 del decreto-legge 9 dicembre 1994 n. 674.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451;
    3)  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Teleflex
italiana, con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Masate  (Milano),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 21  giugno  1994  al  20  dicembre
1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo;
    4)  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.O., con
sede in Roma e unita' di Roma, e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
28 aprile 1994 al 27 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 28 ottobre 1994 al 27 aprile 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo;
    5)  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Concorzio  agrario  provinciale  di Reggio Emilia, con sede in Reggio
Emilia e unita' di Reggio Emilia, e' prorogata la corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451;
    6) in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Palazzini,
con  sede  in  Milano e unita' di Canegrate (Milano), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.
   La  proroga  di  cui al predetto comma, non opera per i lavoratori
nei confronti dei quali  ricorrono  le  condizioni  per  accedere  ai
benefici  previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo;
    7)  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adria Spea,
con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e unita' di S. Atto di  Teramo
(Teramo),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 30 aprile
1994 al 29 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
    8) in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Rockwell
C.V.C.,  con sede in Cameri (Novara), e unita' di Cameri (Novara), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile
1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451;
    9)  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Magona
d'Italia, con sede in Firenze e  unita'  di  Piombino  (Livorno),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
    10) in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica
gia' Rutgers VFT, con sede in  Fidenza  (Parma)  e  unita'  di  Porto
Marghera  (Venezia),  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai