Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  di  Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario di  Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al   Ministero    della    pubblica
                                  istruzione
                                  Al   Ministero  dell'universita'  e
                                  della   ricerca    scientifica    e
                                  tecnologica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministro   per   la   funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  Al Ministero delle finanze
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'A.N.U.S.C.A.
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
                                  Al  Dipartimento   della   pubblica
                                  sicurezza
                                  Ai questori
  E'   stata   sottoposta   all'attenzione  di  questo  Ministero  la
problematica inerente l'identificazione di una persona  nei  rapporti
con  la  pubblica  amministrazione  in  relazione  alla diversita' di
comportamento adottato dai vari uffici, che a volte contrasta con  la
vigente normativa.
  E'  da  premettere che la materia e' disciplinata, attualmente, dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931,  n.
773  e  dal  regolamento  di esecuzione approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
  In base a tale normativa l'unico documento cui e'  riconosciuta  la
specifica  funzione  di  identificare  un  soggetto  e'  la  carta di
identita' che, in base all'art. 3 del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza  del  1931,  e'  rilasciata  dal sindaco a quelle
persone di eta' superiore a quindici anni che ne facciano richiesta.
  Gli articoli 292 e 293 del regolamento  equiparano  alla  carta  di
identita'  alcuni  documenti rilasciati da amministrazioni statali, o
convalidate da un organo dell'amministrazione statale.
  Con il decreto del Presidente della Repubblica 6  agosto  1974,  n.
649,  la  carta  di  identita'  e' stata equiparata al passaporto per
l'espatrio nell'ambito dei Paesi aderenti alla CEE ed anche di  altri
con i quali sono intercorse apposite convenzioni.
  Per  ovviare al problema dell'espatrio dei minori di anni quindici,
cui non  puo'  essere  rilasciato  il  documento  in  questione,  con
l'Accordo  europeo  sul regime della circolazione delle persone tra i
Paesi membri del Consiglio d'Europa, siglato a Parigi il 13  dicembre
1957,  venne  consentito  l'espatrio  ai  minori in questione purche'
dotati di un certificato di nascita con la foto  "convalidata"  dalle
autorita' di polizia. Successivamente e' stato ammesso anche l'uso di
un  certificato  rilasciato  dagli  uffici  anagrafici  riportante le
risultanze anagrafiche della nascita.
  E' pertanto chiaro che quest'ultimo documento ha il solo effetto di
consentire  l'espatrio  ad  un  minore,  e solo a tale circostanza e'
limitata la sua efficacia.
  Da quanto esposto emerge che il problema principale  e'  costituito
dall'impossibilita'  di  rilasciare la carta d'identita' ai minori di
anni quindici a fronte della necessita' di  "riconoscimento"  tramite
valido  documento,  richiesta  dall'art. 180 del vigente codice della
strada per la conduzione dei ciclomotori da parte dei quattordicenni.
  A  cio'  si  aggiunge  la  prassi  introdotta  da  alcuni  istituti
scolastici  non  solo  di  richiedere  una  foto autenticata all'atto
dell'iscrizione ma, inoltre, il rilascio di certificati di  identita'
ai  comuni, al fine di "riconoscere" gli alunni quali appartenenti ad
un determinato  istituto  onde  consentirvi  l'accesso,  nonche'  per
l'individuazione   dei   gruppi   di  alunni  in  occasione  di  gite
scolastiche su territorio nazionale.
  Infine,  ed  e'  questo  uno  degli  aspetti  che  desta   maggiore
perplessita', c'e' l'atteggiamento, gia' stigmatizzato dal competente
Dicastero, di alcuni istituti universitari che non prestano fede alla
carta   di   identita'   ma   bensi'  al  certificato  di  identita',
dimostrando, con il rifiuto di un documento  ufficiale  dello  Stato,
un'errata conoscenza della normativa che regola la materia.
  Inquadrati  cosi'  i  vari  aspetti  del problema occorre esaminare
attentamente la legislazione vigente e le possibilita' che essa offre
di risolvere una  problematica  che  si  trascina  da  tempo  e  crea
numerosi  disagi  alle  amministrazioni comunali, particolarmente nei
periodi di iscrizione scolastica.
  La  soluzione  la  si  rinviene  nell'ambito  del  regolamento   di
esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza -
approvato come si e' detto con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  -
e,  precisamente,  negli  articoli  292  e  293,  in  base  ai  quali
l'identita' dei componenti  le  famiglie  degli  impiegati  civili  e
militari  dello  Stato  puo' essere dimostrata con l'esibizione della
tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza  a
prescindere dall'eta' dei figli.
  Piu'  in particolare l'art. 293 equipara alle carte di identita' le
tessere per l'uso di biglietti  di  abbonamento  ferroviario,  quando
riportino  l'avvenuto accertamento dell'identita' dei titolari ovvero
considera equipollenti  le  tessere  di  riconoscimento  da  chiunque
rilasciate  quando  l'identita'  del  titolare risulti convalidata da
dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato.
  Quest'ultima previsione offre la possibilita' di risolvere l'annosa
problematica dell'identificazione degli  alunni  che  frequentano  le
scuole  di  vario ordine e grado senza che le istituzioni scolastiche
si rivolgano alle amministrazioni comunali.
  Ne consegue che le esigenze  di  riconoscimento,  a  seconda  delle
necessita', andranno cosi' risolte:
A) Iscrizione e gite scolastiche.
  Premesso che la necessita' di presentare foto, autenticate all'atto
dell'iscrizione,  non  costituisce oggetto di richiesta generalizzata
da parte degli istituti scolastici, si precisa che sara'  sufficiente
la  presentazione,  all'atto  dell'iscrizione,  di  una  o  piu' foto
dell'alunno da parte dei genitori "senza alcun bisogno di autentica".
  Per quanto riguarda le gite scolastiche su territorio nazionale,  a
norma  del  citato  art.  293 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, il responsabile di  ciascuna  istituzione  scolastica,  in
quanto  organo  dello  Stato,  rilascera' un documento che riporti le
generalita'  del soggetto ed una foto dello stesso legata da timbro a
secco.
  Si precisa che, poiche' le generalita' sono desumibili  dagli  atti
gia'  in possesso dell'amministrazione scolastica e poiche' si tratta
di  dati  immodificabili,  non  e'  necessario  richiedere   apposita
certificazione  all'interessato,  ne'  tantomeno alle amministrazioni
comunali,  in  quanto  in  tal  caso  la   procedura   indicata   non
raggiungerebbe gli scopi semplificativi cui e' ispirata.
B) Conduzione di ciclomotori da parte di quattordicenni.
  Alle amministrazioni comunali ci si dovra' rivolgere esclusivamente
per fornire un documento di riconoscimento ai minorenni che conducono
un ciclomotore, ove non siano gia' in possesso di altro documento.
  In  tal  caso  il  ricorso  all'applicazione del citato art. 293 si
tradurra', in pratica, nel rilascio di un certificato di nascita o di
un certificato anagrafico delle risultanze di nascita con apposizione
di una foto del titolare legata da timbro a secco, in quanto trattasi
di certificazioni attinenti un servizio di  competenza  dello  Stato,
nel  cui  esercizio  il sindaco agisce quale ufficiale di governo. Si
aggiunge  che  la  foto,  come  peraltro  avviene  per  la  carta  di
identita', non dovra' essere autenticata.
  In tutti i casi esposti, poiche' si tratta di rilasciare dei titoli
equipollenti alla carta di identita', a norma dell'art. 291 del testo
unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza non verra' riscossa alcuna
imposta  di  bollo,  anche  nel  caso  di  rilascio  da  parte  delle
amministrazioni comunali.
  Occorre  infine  sottolineare  che  ai  soggetti  al  di  sopra dei
quindici anni, in base all'art. 3 del citato testo unico delle  leggi
di  pubblica  sicurezza  non  e'  possibile  rilasciare, da parte dei
comuni, i c.d. certificati di identita'.
  Pertanto non dovra' essere rifiutata l'identificazione a fronte  di
esibizione  della  carta d'identita', in particolare per l'iscrizione
alle facolta' universitarie.
  L'adozione  delle   indicate   procedure   avra'   come   ulteriore
conseguenza   il   venir   meno   della   necessita'   di  richiedere
autenticazione di foto alle amministrazioni comunali se  non  per  il
rilascio   del   passaporto,  della  patente  di  guida  o  di  altre
autorizzazioni come porto  d'armi,  licenze  di  caccia,  licenze  di
pesca.
  E'  da  premettere  che  l'autenticazione  di una fotografia non e'
prevista da una precisa norma di  legge  e,  sino  all'avvento  della
legge  8  giugno  1990,  n.  142,  veniva  ritenuta ammissibile quale
attestazione di notorieta' rilasciata dal sindaco ai sensi  dell'art.
151 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.
  E'  noto  che  tale  articolo  e' stato abrogato dall'art. 64 della
citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e questo Ministero, con circolare
n. 5 del 27 marzo 1992, ha ritenuto giustificabile  il  permanere  di
tale  rilascio  esclusivamente  in base ad una applicazione estensiva
dell'art. 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  del
1931.
  Peraltro,  quando si parla di autenticazione di una foto si intende
ricollegare l'immagine alle generalita' di una persona, come  avviene
nella  carta di identita' e in altri documenti, - patente, passaporto
-  dove  non  e'  contenuta  alcuna  attestazione  di  identita'   ed
autenticita' dell'immagine del titolare del documento.
  Al  contrario,  nei  documenti di identita' dei minori di cui si e'
fatto cenno in precedenza, molti comuni hanno  ecceduto  riproducendo
non  solo  in tutto o per tutto il contenuto della carta di identita'
ma, inoltre, aggiungendovi anche  una  attestazione  di  autenticita'
della foto.
  Cio'  ha  probabilmente  indotto  in  errore  altre amministrazioni
ritenendo meno probante la  carta  di  identita'  nei  confronti  dei
documenti in questione.
  Ne  consegue  che  l'autenticazione  di  foto  non dovra' contenere
alcuna    attestazione    particolare    ma    consistere    soltanto
nell'applicazione della foto su di uno stampato riportante la dizione
foto  di  .  .  . . completata con gli estremi di identificazione del
soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita).
  Nel ribadire, infine, che la necessita'  dell'esibizione  da  parte
dei  cittadini  di  una  foto  autenticata deve essere esplicitamente
prevista da una disposizione di legge, si  aggiunge  che  il  ricorso
agli  uffici  comunali  e'  possibile,  in analogia a quanto previsto
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'autentica di  sottoscrizioni
e di copie, solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica
amministrazione.
  Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati quali ad es.
circoli ed associazioni sportive, palestre e banche.
  Con  il  presente  documento  questo  Ministero  ritiene  di  avere
individuato, rispettando l'attuale vigente normativa in materia,  una
soluzione  a problematiche quotidiane che ineriscono, in particolare,
ai  rapporti  intercorrenti  tra  le   istituzioni   scolastiche   ed
amministrazioni comunali.
  E'  innegabile  che  l'efficienza sempre piu' auspicata dell'azione
della pubblica amministrazione senza alcuna distinzione, puo'  essere
conseguita  solamente  con  un'azione  congiunta  di tutti gli uffici
pubblici, ripartendo gli adempimenti e, pertanto, a tal  fine,  vanno
sfruttate tutte le possibilita' offerte da un'attenta interpretazione
ed applicazione della normativa vigente.
  Si  auspica  quindi  una  puntuale osservanza da parte di tutti gli
uffici interessati delle indicazioni fornite,  in  particolare  dalle
amministrazioni  scolastiche,  universita'  ed istituti universitari,
confidando al riguardo sull'intervento dei  competenti  Ministeri  in
indirizzo.
  Si  pregano le SS.LL. di voler dare la massima sollecita diffusione
del presente documento presso i comuni -  in  particolare  i  servizi
demografici  -  e  gli  altri  uffici  pubblici  ricompresi in ambito
provinciale e di voler informare la scrivente direzione, con  cadenza
semestrale, sullo stato di applicazione.
                                       Il direttore generale
                                    dell'Amministrazione civile
                                                SORGE