Ai prefetti della Repubblica Al commissario di Governo per la provincia di Trento Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al Ministero della pubblica istruzione Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e, per conoscenza: Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Al Ministero delle finanze All'A.N.C.I. All'A.N.U.S.C.A. Al Gabinetto dell'on. Ministro Al Dipartimento della pubblica sicurezza Ai questori E' stata sottoposta all'attenzione di questo Ministero la problematica inerente l'identificazione di una persona nei rapporti con la pubblica amministrazione in relazione alla diversita' di comportamento adottato dai vari uffici, che a volte contrasta con la vigente normativa. E' da premettere che la materia e' disciplinata, attualmente, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. In base a tale normativa l'unico documento cui e' riconosciuta la specifica funzione di identificare un soggetto e' la carta di identita' che, in base all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, e' rilasciata dal sindaco a quelle persone di eta' superiore a quindici anni che ne facciano richiesta. Gli articoli 292 e 293 del regolamento equiparano alla carta di identita' alcuni documenti rilasciati da amministrazioni statali, o convalidate da un organo dell'amministrazione statale. Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, la carta di identita' e' stata equiparata al passaporto per l'espatrio nell'ambito dei Paesi aderenti alla CEE ed anche di altri con i quali sono intercorse apposite convenzioni. Per ovviare al problema dell'espatrio dei minori di anni quindici, cui non puo' essere rilasciato il documento in questione, con l'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, siglato a Parigi il 13 dicembre 1957, venne consentito l'espatrio ai minori in questione purche' dotati di un certificato di nascita con la foto "convalidata" dalle autorita' di polizia. Successivamente e' stato ammesso anche l'uso di un certificato rilasciato dagli uffici anagrafici riportante le risultanze anagrafiche della nascita. E' pertanto chiaro che quest'ultimo documento ha il solo effetto di consentire l'espatrio ad un minore, e solo a tale circostanza e' limitata la sua efficacia. Da quanto esposto emerge che il problema principale e' costituito dall'impossibilita' di rilasciare la carta d'identita' ai minori di anni quindici a fronte della necessita' di "riconoscimento" tramite valido documento, richiesta dall'art. 180 del vigente codice della strada per la conduzione dei ciclomotori da parte dei quattordicenni. A cio' si aggiunge la prassi introdotta da alcuni istituti scolastici non solo di richiedere una foto autenticata all'atto dell'iscrizione ma, inoltre, il rilascio di certificati di identita' ai comuni, al fine di "riconoscere" gli alunni quali appartenenti ad un determinato istituto onde consentirvi l'accesso, nonche' per l'individuazione dei gruppi di alunni in occasione di gite scolastiche su territorio nazionale. Infine, ed e' questo uno degli aspetti che desta maggiore perplessita', c'e' l'atteggiamento, gia' stigmatizzato dal competente Dicastero, di alcuni istituti universitari che non prestano fede alla carta di identita' ma bensi' al certificato di identita', dimostrando, con il rifiuto di un documento ufficiale dello Stato, un'errata conoscenza della normativa che regola la materia. Inquadrati cosi' i vari aspetti del problema occorre esaminare attentamente la legislazione vigente e le possibilita' che essa offre di risolvere una problematica che si trascina da tempo e crea numerosi disagi alle amministrazioni comunali, particolarmente nei periodi di iscrizione scolastica. La soluzione la si rinviene nell'ambito del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - approvato come si e' detto con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - e, precisamente, negli articoli 292 e 293, in base ai quali l'identita' dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato puo' essere dimostrata con l'esibizione della tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza a prescindere dall'eta' dei figli. Piu' in particolare l'art. 293 equipara alle carte di identita' le tessere per l'uso di biglietti di abbonamento ferroviario, quando riportino l'avvenuto accertamento dell'identita' dei titolari ovvero considera equipollenti le tessere di riconoscimento da chiunque rilasciate quando l'identita' del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato. Quest'ultima previsione offre la possibilita' di risolvere l'annosa problematica dell'identificazione degli alunni che frequentano le scuole di vario ordine e grado senza che le istituzioni scolastiche si rivolgano alle amministrazioni comunali. Ne consegue che le esigenze di riconoscimento, a seconda delle necessita', andranno cosi' risolte: A) Iscrizione e gite scolastiche. Premesso che la necessita' di presentare foto, autenticate all'atto dell'iscrizione, non costituisce oggetto di richiesta generalizzata da parte degli istituti scolastici, si precisa che sara' sufficiente la presentazione, all'atto dell'iscrizione, di una o piu' foto dell'alunno da parte dei genitori "senza alcun bisogno di autentica". Per quanto riguarda le gite scolastiche su territorio nazionale, a norma del citato art. 293 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, rilascera' un documento che riporti le generalita' del soggetto ed una foto dello stesso legata da timbro a secco. Si precisa che, poiche' le generalita' sono desumibili dagli atti gia' in possesso dell'amministrazione scolastica e poiche' si tratta di dati immodificabili, non e' necessario richiedere apposita certificazione all'interessato, ne' tantomeno alle amministrazioni comunali, in quanto in tal caso la procedura indicata non raggiungerebbe gli scopi semplificativi cui e' ispirata. B) Conduzione di ciclomotori da parte di quattordicenni. Alle amministrazioni comunali ci si dovra' rivolgere esclusivamente per fornire un documento di riconoscimento ai minorenni che conducono un ciclomotore, ove non siano gia' in possesso di altro documento. In tal caso il ricorso all'applicazione del citato art. 293 si tradurra', in pratica, nel rilascio di un certificato di nascita o di un certificato anagrafico delle risultanze di nascita con apposizione di una foto del titolare legata da timbro a secco, in quanto trattasi di certificazioni attinenti un servizio di competenza dello Stato, nel cui esercizio il sindaco agisce quale ufficiale di governo. Si aggiunge che la foto, come peraltro avviene per la carta di identita', non dovra' essere autenticata. In tutti i casi esposti, poiche' si tratta di rilasciare dei titoli equipollenti alla carta di identita', a norma dell'art. 291 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non verra' riscossa alcuna imposta di bollo, anche nel caso di rilascio da parte delle amministrazioni comunali. Occorre infine sottolineare che ai soggetti al di sopra dei quindici anni, in base all'art. 3 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non e' possibile rilasciare, da parte dei comuni, i c.d. certificati di identita'. Pertanto non dovra' essere rifiutata l'identificazione a fronte di esibizione della carta d'identita', in particolare per l'iscrizione alle facolta' universitarie. L'adozione delle indicate procedure avra' come ulteriore conseguenza il venir meno della necessita' di richiedere autenticazione di foto alle amministrazioni comunali se non per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni come porto d'armi, licenze di caccia, licenze di pesca. E' da premettere che l'autenticazione di una fotografia non e' prevista da una precisa norma di legge e, sino all'avvento della legge 8 giugno 1990, n. 142, veniva ritenuta ammissibile quale attestazione di notorieta' rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 151 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915. E' noto che tale articolo e' stato abrogato dall'art. 64 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e questo Ministero, con circolare n. 5 del 27 marzo 1992, ha ritenuto giustificabile il permanere di tale rilascio esclusivamente in base ad una applicazione estensiva dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. Peraltro, quando si parla di autenticazione di una foto si intende ricollegare l'immagine alle generalita' di una persona, come avviene nella carta di identita' e in altri documenti, - patente, passaporto - dove non e' contenuta alcuna attestazione di identita' ed autenticita' dell'immagine del titolare del documento. Al contrario, nei documenti di identita' dei minori di cui si e' fatto cenno in precedenza, molti comuni hanno ecceduto riproducendo non solo in tutto o per tutto il contenuto della carta di identita' ma, inoltre, aggiungendovi anche una attestazione di autenticita' della foto. Cio' ha probabilmente indotto in errore altre amministrazioni ritenendo meno probante la carta di identita' nei confronti dei documenti in questione. Ne consegue che l'autenticazione di foto non dovra' contenere alcuna attestazione particolare ma consistere soltanto nell'applicazione della foto su di uno stampato riportante la dizione foto di . . . . completata con gli estremi di identificazione del soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita). Nel ribadire, infine, che la necessita' dell'esibizione da parte dei cittadini di una foto autenticata deve essere esplicitamente prevista da una disposizione di legge, si aggiunge che il ricorso agli uffici comunali e' possibile, in analogia a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'autentica di sottoscrizioni e di copie, solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione. Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati quali ad es. circoli ed associazioni sportive, palestre e banche. Con il presente documento questo Ministero ritiene di avere individuato, rispettando l'attuale vigente normativa in materia, una soluzione a problematiche quotidiane che ineriscono, in particolare, ai rapporti intercorrenti tra le istituzioni scolastiche ed amministrazioni comunali. E' innegabile che l'efficienza sempre piu' auspicata dell'azione della pubblica amministrazione senza alcuna distinzione, puo' essere conseguita solamente con un'azione congiunta di tutti gli uffici pubblici, ripartendo gli adempimenti e, pertanto, a tal fine, vanno sfruttate tutte le possibilita' offerte da un'attenta interpretazione ed applicazione della normativa vigente. Si auspica quindi una puntuale osservanza da parte di tutti gli uffici interessati delle indicazioni fornite, in particolare dalle amministrazioni scolastiche, universita' ed istituti universitari, confidando al riguardo sull'intervento dei competenti Ministeri in indirizzo. Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima sollecita diffusione del presente documento presso i comuni - in particolare i servizi demografici - e gli altri uffici pubblici ricompresi in ambito provinciale e di voler informare la scrivente direzione, con cadenza semestrale, sullo stato di applicazione. Il direttore generale dell'Amministrazione civile SORGE