IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi ed, in particolare, l'art. 7 concernente la tutela sanitaria degli sportivi professionisti; Vista la nota del C.O.N.I. n. 000376 dell'11 luglio 1994 recante l'indicazione delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. alle quali sono affiliate sia societa' di sportivi professionisti che singoli professionisti: Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.); Federazione pugilistica italiana (F.P.I.); Federazione ciclistica italiana (F.C.I.); Federazione motociclistica italiana (F.M.I.); Federazione italiana golf (F.I.G.); Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.); Viste le norme stabilite dalle predette federazioni relative alla disciplina del controllo medico dell'attivita' sportiva professionistica praticata dai propri iscritti ed, in particolare, la proposta di un modello unitario della scheda sanitaria personale dell'atleta e della organizzazione preposta alla tutela sanitaria degli atleti nelle societa' sportive; Ritenuto di dover aggiornare gli accertamenti clinici e diagnostici gia' previsti per le singole attivita' sportive professionistiche di cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (calcio), 15 settembre 1983 (ciclismo) e 16 febbraio 1984 (pugilato) e di determinare quelli per il golf, la pallacanestro ed il motociclismo; Visto il parere favorevole espresso, dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 2 marzo 1995 sullo schema del presente decreto; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Decreta: Sono approvate le seguenti norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in premessa indicata. Art. 1. 1) Il presente decreto disciplina la tutela dell'attivita' sportiva professionistica da parte degli atleti di cui alle federazioni in premessa indicate; per i professionisti, diversi dagli atleti, indicati all'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli accertamenti necessari sono riportati nella sezione I degli allegati al presente decreto (C, D, E ed F). L'attivita' sportiva professionistica e' subordinata al possesso da parte dell'atleta della "scheda sanitaria" prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91. La scheda, conforme al modello di cui all'allegato A, accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attivita' sportiva professionistica ed e' aggiornata con periodicita' almeno semestrale salvo le disposizioni per le singole attivita' sportive. 2) Per le finalita' di cui al precedente comma le federazioni sportive nazionali integrano, ove necessario, i propri regolamenti prevedendo la figura del medico federale e sociale, munito della specializzazione in medicina dello sport.