IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di
rapporti tra  societa'  e  sportivi  ed,  in  particolare,  l'art.  7
concernente la tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
  Vista  la  nota  del C.O.N.I. n. 000376 dell'11 luglio 1994 recante
l'indicazione delle federazioni sportive  riconosciute  dal  C.O.N.I.
alle quali sono affiliate sia societa' di sportivi professionisti che
singoli professionisti:
   Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.);
   Federazione pugilistica italiana (F.P.I.);
   Federazione ciclistica italiana (F.C.I.);
   Federazione motociclistica italiana (F.M.I.);
   Federazione italiana golf (F.I.G.);
   Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
  Viste  le  norme stabilite dalle predette federazioni relative alla
disciplina   del    controllo    medico    dell'attivita'    sportiva
professionistica praticata dai propri iscritti ed, in particolare, la
proposta  di  un  modello  unitario  della scheda sanitaria personale
dell'atleta e della organizzazione  preposta  alla  tutela  sanitaria
degli atleti nelle societa' sportive;
  Ritenuto di dover aggiornare gli accertamenti clinici e diagnostici
gia'  previsti per le singole attivita' sportive professionistiche di
cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 1982  (calcio),  15  settembre
1983 (ciclismo) e 16 febbraio 1984 (pugilato) e di determinare quelli
per il golf, la pallacanestro ed il motociclismo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso,  dalla  Conferenza  per  i
rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome,
nella seduta del 2 marzo 1995 sullo schema del presente decreto;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
                              Decreta:
  Sono  approvate  le  seguenti  norme  sulla  tutela sanitaria degli
sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981,  n.  91,  in
premessa indicata.
                               Art. 1.
  1) Il presente decreto disciplina la tutela dell'attivita' sportiva
professionistica  da  parte  degli  atleti di cui alle federazioni in
premessa  indicate;  per  i  professionisti,  diversi  dagli  atleti,
indicati   all'art.   2  della  legge  23  marzo  1981,  n.  91,  gli
accertamenti necessari sono riportati nella sezione I degli  allegati
al presente decreto (C, D, E ed F).
  L'attivita' sportiva professionistica e' subordinata al possesso da
parte  dell'atleta  della  "scheda  sanitaria"  prevista dall'art. 7,
comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91.
  La scheda, conforme al modello di cui  all'allegato  A,  accompagna
l'atleta   per   l'intera   durata   della   sua  attivita'  sportiva
professionistica ed e' aggiornata con periodicita' almeno  semestrale
salvo le disposizioni per le singole attivita' sportive.
  2)  Per  le  finalita'  di  cui  al precedente comma le federazioni
sportive nazionali integrano, ove necessario,  i  propri  regolamenti
prevedendo  la  figura  del  medico  federale e sociale, munito della
specializzazione in medicina dello sport.