IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
  I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
che prevede l'emanazione di decreti interministeriali  per  stabilire
le modalita' che le aziende e gli istituti di credito speciale devono
osservare per la trasmissione delle evidenze dei trasferimenti  da  o
verso l'estero di denaro,  titoli  o  valori  mobiliari,  di  importo
superiore a lire 20 milioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 29  dicembre  1993,  n.
598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  52  del  4  marzo  1994,
concernente  norme  sulle  modalita'  di   comunicazione   dei   dati
all'anagrafe tributaria da parte degli  intermediari  che  effettuano
taluni trasferimenti da e per l'estero di  denaro,  titoli  e  valori
mobiliari; 
  Considerata la necessita' di concedere  agli  intermediari  di  cui
all'art. 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze n. 598 del
1993 un ulteriore termine per  assolvere  ai  molteplici  adempimenti
posti a loro carico; 
  Udito  il  parere  n.  934/94  del  Consiglio  di  Stato   espresso
nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994 richiesto a norma dell'art. 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione del 5 maggio 1995, n. 1458/UCL.  inviata  al
Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine fissato dall'art. 2, comma 3, del regolamento recante
norme  sulle  modalita'  di  comunicazione  dei   dati   all'anagrafe
tributaria  da  parte  degli  intermediari  che   effettuano   taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,  adottato
con decreto del Ministro delle finanze  29  dicembre  1993,  n.  598,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  52  del  4  marzo  1994,  e'
prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 5 maggio 1995 
                                  Il Ministro delle finanze FANTOZZI 
                                  Il Ministro del tesoro DINI 
                                  Il Ministro dell'interno BRANCACCIO 
                                  Il  Ministro  del   commercio   con
                                  l'estero CLO' 
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1995 
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 76 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 7 del D.L. 28 giugno 1990, n.  167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n.  227,  come  modificato  dall'art.  20  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, e' il seguente:
             "Art.  7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
          decreti del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro,  dell'interno  e  del  commercio con
          l'estero,  sono   stabilite   particolari   modalita'   per
          l'adempimento  degli  obblighi, nonche' per la trasmissione
          delle evidenze di cui ai commi 1 e 2  dell'art.  1  nonche'
          degli  altri  dati  e  notizie  di cui al presente decreto,
          compreso l'eventuale invio all'amministrazione  finanziaria
          su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi
          ed  adempimenti  possono  essere  limitati  per  specifiche
          categorie o causali e variati  gli  importi.  Tali  decreti
          saranno  emanati  in  base  all'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.
             1-bis.  L'amministrazione  finanziaria  procede,   anche
          sulla  base  di  criteri selettivi adottati per i controlli
          annuali, a verifiche nei confronti delle  persone  fisiche,
          degli   enti   non  commerciali  e  dei  soggetti  indicati
          nell'art. 5 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917.
             1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi  stabiliti  dai
          decreti   emanati  ai  sensi  del  comma  1,  del  presente
          articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art.  13  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 605, e successive modificazioni".
             - Il testo del dispositivo del D.M. 29 dicembre 1993, n.
          598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo  1994,
          n. 52, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  1  del
          decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito  nella
          legge  4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed
          integrazioni adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le
          norme del presente regolamento".
             "Art.  2.  -  1.  Gli  intermediari  che  si  avvalgono,
          direttamente o tramite terzi,  di  centri  di  elaborazione
          dati  devono  trasmettere  le notizie richieste su supporti
          magnetici predisposti secondo le modalita' di registrazione
          e le caratteristiche tecniche stabilite negli allegati 1  e
          3 al presente decreto.
             2. Gli intermediari che non si avvalgono, direttamente o
          tramite  terzi,  di  centri  di  elaborazione  dati  devono
          trasmettere le notizie richieste su modello  conforme  agli
          allegati 2 e 4 al presente decreto.
             3.  La  prima  comunicazione, relativa al periodo dal 30
          aprile 1990 al 31 dicembre 1992, deve essere effettuata, su
          supporto  magnetico  o  cartaceo,  entro  il   terzo   mese
          successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
             4.   Le   successive   comunicazioni,   concernenti   le
          intermediazioni o gli interventi effettuati in ciascun anno
          solare,  devono  essere  effettuate  entro  il   31   marzo
          dell'anno successivo".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere dei Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Per  il testo del comma 3 dell'art. 2 del regolamento
          approvato con  D.M.  n.  598/1993  si  veda  in  nota  alle
          premesse.