IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di decreti interministeriali per stabilire le modalita' che le aziende e gli istituti di credito speciale devono osservare per la trasmissione delle evidenze dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994, concernente norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari; Considerata la necessita' di concedere agli intermediari di cui all'art. 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze n. 598 del 1993 un ulteriore termine per assolvere ai molteplici adempimenti posti a loro carico; Udito il parere n. 934/94 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994 richiesto a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione del 5 maggio 1995, n. 1458/UCL. inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il termine fissato dall'art. 2, comma 3, del regolamento recante norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, adottato con decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994, e' prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 maggio 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro dell'interno BRANCACCIO Il Ministro del commercio con l'estero CLO' Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1995 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 76
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' il seguente: "Art. 7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 nonche' degli altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni". - Il testo del dispositivo del D.M. 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1994, n. 52, e' il seguente: "Art. 1. - 1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente regolamento". "Art. 2. - 1. Gli intermediari che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su supporti magnetici predisposti secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite negli allegati 1 e 3 al presente decreto. 2. Gli intermediari che non si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su modello conforme agli allegati 2 e 4 al presente decreto. 3. La prima comunicazione, relativa al periodo dal 30 aprile 1990 al 31 dicembre 1992, deve essere effettuata, su supporto magnetico o cartaceo, entro il terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le successive comunicazioni, concernenti le intermediazioni o gli interventi effettuati in ciascun anno solare, devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere dei Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del regolamento approvato con D.M. n. 598/1993 si veda in nota alle premesse.