IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
                      E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991,
n.  266,  secondo  il  quale  "i  proventi  derivanti  da   attivita'
commerciali   e   produttive   marginali  non  costituiscono  redditi
imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  giuridiche
(IRPEG)  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  (ILOR),  qualora  sia
documentato  il  loro  totale  impiego  per  i   fini   istituzionali
dell'organizzazione di volontariato";
  Visto  l'art.  8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n.
266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile  1994,
n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n.
413,  il  quale  stabilisce  che  i  criteri  relativi al concetto di
marginalita' sono fissati dal  Ministro  delle  finanze  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;
  Vista  la  delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  al  Ministro  senza  portafoglio  per  la  famiglia  e   la
solidarieta'  sociale  di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991,
n. 266, si considerano attivita' commerciali e  produttive  marginali
le seguenti attivita':
    a)  attivita'  di vendita occasionali o iniziative occasionali di
solidarieta' svolte nel corso  di  celebrazioni  o  ricorrenze  o  in
concomitanza  a  campagne  di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
    b) attivita' di vendita di  beni  acquisiti  da  terzi  a  titolo
gratuito  a  fini  di  sovvenzione,  a  condizione che la vendita sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
    c) cessione di beni prodotti  dagli  assistiti  e  dai  volontari
sempreche'   la   vendita   dei   prodotti  sia  curata  direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
    d)  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in
occasione   di   raduni,  manifestazioni,  celebrazioni  e  simili  a
carattere occasionale;
    e) attivita' di prestazione di servizi rese in  conformita'  alle
finalita'  istituzionali,  non  riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, verso pagamento  di  corrispettivi  specifici  che  non
eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
  2. Le attivita' devono essere svolte:
    a)   in  funzione  della  realizzazione  del  fine  istituzionale
dell'organizzazione di volontariato  iscritta  nei  registri  di  cui
all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
    b)  senza  l'impiego  di  mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialita' sul mercato, quali l'uso di pubblicita' dei
prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi
dei corrispondenti esercizi commerciali,  di  marchi  di  distinzione
dell'impresa.
  3.   Non  rientrano,  comunque,  tra  i  proventi  delle  attivita'
commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1995
                                          Il Ministro delle finanze
                                                    FANTOZZI
Il Ministro per la famiglia
 e la solidarieta' sociale
        OSSICINI