Con  decreto  dell'8  agosto 1995 del Ministro del tesoro e' stato
approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990,
n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5,  del  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Monte dei Paschi di
Siena che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' denominata "Banca  Monte  dei  Paschi  di
Siena  S.p.a.",  ad eccezione dei cespiti analiticamente indicati nel
predetto progetto che rimarranno nel patrimonio dell'ente conferente;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Monte dei Paschi di Siena Istituto  di
diritto pubblico";
    la  costituzione  della societa' "Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a.", con un capitale sociale  di  L.  2.000  miliardi,  abilitata
all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    l'adozione  dello  statuto della "Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a.";
    la cessione delle n. 669.700 azioni ordinarie detenute  dall'Ente
Cassa  di risparmio di Prato nella Cassa di risparmio di Prato S.p.a.
alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al prezzo unitario di  L.
111.514 per un valore complessivo di L. 74,681 miliardi;
    la  fusione  per incorporazione della Artasia S.r.l., della Monte
Paschi Leasing S.p.a., della Monte Paschi Factor S.p.a. e della Monte
Paschi Partecipazioni S.p.a. nella Banca Monte dei  Paschi  di  Siena
S.p.a.;
    la costituzione da parte della Cassa di risparmio di Prato S.p.a.
e  dell'Ente  Cassa  di risparmio di Prato di una nuova banca, con un
capitale  sociale  di  L.  200  miliardi,   abilitata   all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
    la  fusione per incorporazione di cio' che residua della Cassa di
risparmio di Prato S.p.a. nella  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena
S.p.a.;
    il  conferimento  delle  aziende  di  Fontanafredda,  Marinella e
Chigi-Saracini  nella  Alma  S.p.a.   e   la   contestuale   modifica
dell'attivita' di quest'ultima per renderla strumentale all'attivita'
del Gruppo Monte dei Paschi.
   Il  Monte  dei  Paschi  di  Siena,  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.", fatto salvo  il  compimento  degli
atti  connessi  alla  modificazione  dell'oggetto  sociale,  ai sensi
dell'art. 3  del  citato  decreto  legislativo  n.  356/1990,  dovra'
cessare l'esercizio dell'impresa bancaria.
   I  termini  di  cui  alla direttiva del Ministro del tesoro del 28
giugno 1995 sono prorogati nei confronti del  "Monte  dei  Paschi  di
Siena  - Istituto di diritto pubblico" fino ad un anno dalla data del
decreto che approva il descritto progetto di ristrutturazione.
   Entro  lo  stesso  termine  l'art.  6  dello   statuto   dell'ente
conferente dovra' essere modificato con il richiamo a quanto disposto
dall'art.  1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474, in tema di
criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.