L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre
1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
24  novembre  1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n. 393, recante norme in  materia  di  assicurazioni  di  assistenza,
credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,  di  attuazione
della  direttiva  n.  92/96  CEE  in materia di assicurazione diretta
sulla vita ed in  particolare  l'art.  65  relativo  alla  fusione  e
scissione di imprese;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49 CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita  ed in particolare l'art. 76
relativo alla fusione e scissione di imprese;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa gia' rilasciate a  Fondiaria  S.p.a.  (ex  La  Fondiaria
assicurazioni  S.p.a.)  con sede in Firenze, piazza della Liberta' n.
6;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa gia' rilasciate a La Fondiaria assicurazioni S.p.a.  (ex
Italia  assicurazioni  S.p.a.)  con  sede  in Firenze, via Lorenzo il
Magnifico n. 1;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione  delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  gia'  rilasciate alla Compagnia Latina di assicurazioni
S.p.a., con sede in Assago (Milano), Milanofiori, strada 6, palazzina
A;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  20  giugno   1986,   di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa de La Fenice
Ri. S.p.a., con sede in Genova, piazza De Ferrari n. 1;
  Viste le istanze presentate dalle societa' Fondiaria S.p.a. in data
26  luglio  1995, La Fondiaria assicurazioni S.p.a. in data 27 luglio
1995, Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a. e La Fenice Ri. S.p.a.
in data 31 luglio 1995, con le quali e' stata chiesta  l'approvazione
della  fusione per incorporazione in Fondiaria S.p.a. de La Fondiaria
assicurazioni S.p.a., della Compagnia Latina di assicurazioni  S.p.a.
e  de  La  Fenice  Ri.  S.p.a., nonche' delle modalita' della fusione
stessa e delle nuove norme statutarie della sociata' incorporante;
  Viste le delibere delle  assemblee  straordinarie  dei  soci  della
societa'  incorporante Fondiaria S.p.a. e delle societa' incorporande
La Fondiaria assicurazioni S.p.a., Compagnia Latina di  assicurazioni
S.p.a.  e  La Fenice Ri. S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 24,
23, 23 e  29  giugno  1995,  che  hanno  deliberato  la  fusione  per
incorporazione sopraindicata;
  Visti  i decreti in data 13, 12, 24 e 18 luglio 1995, con i quali i
competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i  presupposti
di   legge,   hanno   ordinato   l'iscrizione   delle   sopraindicate
deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;
  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la misura dovuta;
  Rilevato che  l'operazione  di  fusione  in  esame  e  le  relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;
  Acquisito  il  parere  favorevole   espresso   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Istituto nella seduta del 3 ottobre 1995;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'   approvata   la  fusione,  e  le  relative  modalita',  per  la
incorporazione in  Fondiaria  S.p.a.,  con  sede  in  Firenze,  delle
societa'  La  Fondiaria  assicurazioni  S.p.a.,  con sede in Firenze,
Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede  in  Milano  e  La
Fenice Ri. S.p.a., con sede in Genova.