L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate a Fondiaria S.p.a. (ex La Fondiaria assicurazioni S.p.a.) con sede in Firenze, piazza della Liberta' n. 6; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate a La Fondiaria assicurazioni S.p.a. (ex Italia assicurazioni S.p.a.) con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago (Milano), Milanofiori, strada 6, palazzina A; Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa de La Fenice Ri. S.p.a., con sede in Genova, piazza De Ferrari n. 1; Viste le istanze presentate dalle societa' Fondiaria S.p.a. in data 26 luglio 1995, La Fondiaria assicurazioni S.p.a. in data 27 luglio 1995, Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a. e La Fenice Ri. S.p.a. in data 31 luglio 1995, con le quali e' stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione in Fondiaria S.p.a. de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., della Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a. e de La Fenice Ri. S.p.a., nonche' delle modalita' della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della sociata' incorporante; Viste le delibere delle assemblee straordinarie dei soci della societa' incorporante Fondiaria S.p.a. e delle societa' incorporande La Fondiaria assicurazioni S.p.a., Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a. e La Fenice Ri. S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 24, 23, 23 e 29 giugno 1995, che hanno deliberato la fusione per incorporazione sopraindicata; Visti i decreti in data 13, 12, 24 e 18 luglio 1995, con i quali i competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo; Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 3 ottobre 1995; Dispone: Art. 1. E' approvata la fusione, e le relative modalita', per la incorporazione in Fondiaria S.p.a., con sede in Firenze, delle societa' La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano e La Fenice Ri. S.p.a., con sede in Genova.