Agli uffici provinciali metrici Alla Confindustria Alla Confcommercio Alla Confartigianato Alla Confagricoltura Alla Confapi Alla Confesercenti Alla C.N.A. Alla Coldiretti Alla Confcoltivatori Alla Assobirra Alla Federchimica Alla Federvini Alla Unione italiana vini Alla Federalimentari I provvedimenti normativi in materia di preimballaggi confezionati secondo quantita' unitarie costanti prevedono che il fabbricante, in alternativa alla misurazione unita' per unita', effettui sui preimballaggi prodotti un controllo statistico secondo modalita' ammesse od autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale metrico. In relazione alle domande giacenti presso quest'ufficio con le quali sono state richieste autorizzazioni delle modalita' adottate, si precisa quanto segue: 1) Per modalita' di controllo statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da enti di normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprieta' dei prodotti preconfezionati. 2) Qualunque siano le modalita' scelte, il campionamento effettuato deve essere idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai provvedimenti normativi in oggetto. In particolare i preimballaggi sottoposti ai piani statistici adottati devono essere tali da superare i controlli applicabili, di cui all'art. 15 e all'allegato II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1979; all'art. 10 e all'allegato II della legge 25 ottobre 1978, n. 690, come modificata dal decreto ministeriale 27 febbraio 1979, e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 (*). I predetti controlli sono effettuati in sede di sorveglianza dall'Amministrazione metrica. 3) La conformita' alle condizioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti esclude l'invio delle domande da indirizzare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale metrico, per l'autorizzazione delle modalita' seguite nel proprio campionamento statistico; per quelle gia' pervenute la presente circolare vale anche come risposta. ------------ (*) Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976. Il decreto ministeriale 13 marzo 1979, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979. La legge 25 ottobre 1978, n. 690, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 dell'11 novembre 1978. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1979, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 16 marzo 1979. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 2 agosto 1980. 4) Le aziende, che seguono modalita' diverse da quelle indicate al punto 1), anche se hanno presentato apposita domanda per la relativa autorizzazione, devono adeguarsi entro sei mesi a quanto sopra riferito, senza attendere una specifica risposta da parte di questo ufficio, che non ha la possibilita' materiale di corrispondere individualmente al grande numero di domande pervenute. Nelle more dell'adeguamento, resta comunque inteso che l'Amministrazione metrica puo' effettuare anche in questo caso in occasione di operazioni di sorveglianza i controlli previsti dai provvedimenti citati al punto 2). Le associazioni di categoria in indirizzo sono pregate di dare diffusione della presente circolare fra i propri associati. Gli uffici metrici provinciali sono invitati a dare un cenno di ricevuta assicurando di aver adottato tutte le iniziative del caso per portare a conoscenza il contenuto della circolare agli operatori interessati della propria provincia. Il direttore della divisione XII della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali RICCIONI