Agli uffici provinciali metrici
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confesercenti
                                  Alla C.N.A.
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confcoltivatori
                                  Alla Assobirra
                                  Alla Federchimica
                                  Alla Federvini
                                  Alla Unione italiana vini
                                  Alla Federalimentari
  I  provvedimenti normativi in materia di preimballaggi confezionati
secondo quantita' unitarie costanti prevedono che il fabbricante,  in
alternativa   alla   misurazione  unita'  per  unita',  effettui  sui
preimballaggi prodotti  un  controllo  statistico  secondo  modalita'
ammesse  od autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Ufficio centrale metrico.
  In relazione alle domande  giacenti  presso  quest'ufficio  con  le
quali  sono  state richieste autorizzazioni delle modalita' adottate,
si precisa quanto segue:
   1) Per modalita' di controllo statistico ammesse od autorizzate si
devono  intendere  quelle  seguite   secondo   norme   nazionali   od
internazionali  in  materia di campionamento statistico pubblicate da
enti di normazione (UNI,  ISO,  ecc.)  scelte  con  riferimento  alle
caratteristiche   degli   impianti  produttivi  interessati  ed  alle
proprieta' dei prodotti preconfezionati.
   2)  Qualunque  siano  le  modalita'   scelte,   il   campionamento
effettuato   deve   essere  idoneo  a  garantire  il  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  ai  provvedimenti  normativi  in  oggetto.  In
particolare  i  preimballaggi sottoposti ai piani statistici adottati
devono essere tali  da  superare  i  controlli  applicabili,  di  cui
all'art.  15  e  all'allegato  II del decreto-legge 3 luglio 1976, n.
451, come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1979; all'art.
10 e all'allegato II della  legge  25  ottobre  1978,  n.  690,  come
modificata  dal  decreto ministeriale 27 febbraio 1979, e all'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio  1980,  n.  391
(*).  I  predetti  controlli  sono effettuati in sede di sorveglianza
dall'Amministrazione metrica.
   3) La conformita'  alle  condizioni  di  cui  ai  punti  1)  e  2)
precedenti  esclude l'invio delle domande da indirizzare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato -  Ufficio  centrale
metrico,  per  l'autorizzazione  delle  modalita' seguite nel proprio
campionamento statistico;  per  quelle  gia'  pervenute  la  presente
circolare vale anche come risposta.
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   (*)  Il  decreto-legge  3 luglio 1976, n. 451, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.
   Il decreto ministeriale 13 marzo 1979, e' stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979.
   La  legge  25  ottobre  1978,  n.  690,  e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 316 dell'11 novembre 1978.
   Il decreto ministeriale 27  febbraio  1979,  e'  stato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 16 marzo 1979.
   Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391,
e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 211 del 2 agosto
1980.
   4) Le aziende, che seguono modalita' diverse da quelle indicate al
punto 1), anche se hanno presentato apposita domanda per la  relativa
autorizzazione,  devono  adeguarsi  entro  sei  mesi  a  quanto sopra
riferito, senza attendere una specifica risposta da parte  di  questo
ufficio,  che  non  ha  la  possibilita'  materiale  di corrispondere
individualmente al grande numero di  domande  pervenute.  Nelle  more
dell'adeguamento, resta comunque inteso che l'Amministrazione metrica
puo'  effettuare  anche  in questo caso in occasione di operazioni di
sorveglianza i controlli previsti dai provvedimenti citati  al  punto
2).
  Le  associazioni  di  categoria  in  indirizzo sono pregate di dare
diffusione della presente circolare fra i propri associati.
  Gli uffici metrici provinciali sono invitati a  dare  un  cenno  di
ricevuta  assicurando  di  aver adottato tutte le iniziative del caso
per portare a conoscenza il contenuto della circolare agli  operatori
interessati della propria provincia.
                  Il direttore della divisione XII
           della Direzione generale del commercio interno
                      e dei consumi industriali
                              RICCIONI