IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  106,  comma  1,  del decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  385,  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia   (di   seguito  testo  unico)  che  impone  l'obbligo  di
iscrizione in un apposito elenco - tenuto dal Ministro del tesoro che
si  avvale  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi  -  ai  soggetti   che
esercitano,  tra  l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  Visto il proprio decreto 10 maggio 1995 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  17  maggio  1995,  n.  113  -  concernente  gli  organismi
costituiti  esclusivamente  tra  i  dipendenti  in  servizio  di  una
medesima   amministrazione   pubblica,    quali    soggetti    tenuti
all'iscrizione  nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1,
del testo unico;
  Visto, in particolare, l'art.  2  del  suddetto  decreto  il  quale
prevede  che  con  successivo  decreto  del  Ministro  del tesoro, da
emanarsi entro il 31 dicembre  1995  saranno  stabiliti,  sentiti  la
Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  i  termini e le
modalita' per l'iscrizione degli organismi di cui  sopra  nell'elenco
generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Termini per la presentazione
                     delle domande di iscrizione
  Gli   organismi  costituiti  esclusivamente  tra  i  dipendenti  in
servizio di una medesima amministrazione pubblica  devono  presentare
la domanda di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106,
comma  1,  del  testo  unico  all'Ufficio italiano dei cambi entro il
termine di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.