IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito testo unico) che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco - tenuto dal Ministro del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi - ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; Visto il proprio decreto 10 maggio 1995 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1995, n. 113 - concernente gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica, quali soggetti tenuti all'iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico; Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 saranno stabiliti, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, i termini e le modalita' per l'iscrizione degli organismi di cui sopra nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. Termini per la presentazione delle domande di iscrizione Gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica devono presentare la domanda di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico all'Ufficio italiano dei cambi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.