AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
 
  1.  A  decorrere  dal  1  luglio  1995 e fino al 31 ottobre 1995, i
prefetti delle province della  regione  Puglia  sono  autorizzati  ad
avvalersi  di contingenti di personale militare per lo svolgimento di
attivita'  di  controllo  della  frontiera  marittima  per   esigenze
connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime
province.  Al  personale  militare impiegato nelle predette attivita'
sono attribuite le funzioni e le indennita' rispettivamente  previste
dall'articolo  1  e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992,
n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992,
n. 386,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  dai  medesimi
articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il  D.L.  n.  349/1992  reca:  "Misure  urgenti  per
          contrastare la criminalita'  organizzata  in  Sicilia".  Si
          trascrive,  secondo l'ordine progressivo degli articoli, il
          testo delle disposizioni di detto  decreto  alle  quali  il
          presente articolo fa rinvio:
             "Art.  1.  - 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni
          vigenti, i prefetti delle province  siciliane,  nell'ambito
          di  operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di
          prevenzione di delitti di  criminalita'  organizzata,  sono
          autorizzati   ad  avvalersi  di  contingenti  di  personale
          militare delle Forze  armate,  posti  a  loro  disposizione
          dalle  competenti autorita' militari ai sensi dell'art.  13
          della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dell'art. 19 del testo
          unico della legge comunale  e  provinciale,  approvato  con
          regio   decreto   3   marzo  1934,  n.  383,  e  successive
          modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione vigenti.
             2.  Nel  corso  delle  operazioni  di  cui  al comma 1 i
          militari delle Forze armate agiscono  con  le  funzioni  di
          agenti  di  pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla
          identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
          persone e mezzi di trasporto  a  norma  dell'art.  4  della
          legge  22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o
          impedire comportamenti  che  possono  mettere  in  pericolo
          l'incolumita'  di persone o la sicurezza dei luoghi o delle
          infrastrutture vigilati, con esclusione delle  funzioni  di
          polizia giudiziaria.
             3.  Ai  fini  di  identificazione,  per  completare  gli
          accertamenti, per procedere a tutti  gli  atti  di  polizia
          giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
          al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso
          i  piu'  vicini  uffici  o comandi della Polizia di Stato o
          dell'Arma  dei  carabinieri,  consegnando  le   armi,   gli
          esplosivi  e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei
          confronti  delle  persone  accompagnate  si  applicano   le
          disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.
             4.  In  conformita' a quanto previsto dalle disposizioni
          di cui all'art. 352 del codice di procedura  penale,  delle
          operazioni  di perquisizione e' data notizia, senza ritardo
          e comunque entro  quarantotto  ore,  al  procuratore  della
          Repubblica   presso  il  tribunale  del  luogo  in  cui  le
          operazioni sono effettuate, il quale,  se  ne  ricorrono  i
          presupposti,  le  convalida entro le successive quarantotto
          ore".
             "Art. 2. - 1. Il personale di cui al comma 1 dell'art. 1
          e' posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31
          dicembre 1992. Il Consiglio  dei  Ministri  puo'  prorogare
          tale  termine  per  un  periodo  non  superiore a mesi sei,
          ulteriormente prorogabile una sola volta.
           2. (Soppresso dalla legge di conversione)".
             Art. 3. - 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di
          truppa delle Forze armate compresi nei contingenti  di  cui
          all'art.  1  e'  attribuita una indennita' onnicomprensiva,
          determinata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,   di
          concerto  con  i  Ministri dell'interno e della difesa, nei
          limiti  previsti  al  comma  2.  Per   gli   ufficiali,   i
          sottufficiali  e  i  militari  di  truppa  in ferma di leva
          prolungata,   la   predetta   indennita'   onnicomprensiva,
          aggiuntiva   al   trattamento   stipendiale   o  alla  paga
          giornaliera, non puo'  superare  il  trattamento  economico
          accessorio   previsto  per  il  personale  delle  Forze  di
          polizia.  Per  i  militari  di  truppa  in  ferma  di  leva
          obbligatoria,   tale   indennita',   aggiuntiva  alla  paga
          giornaliera, e' fissata in L.  750.000 mensili, in rapporto
          al periodo  d'impiego.  I  predetti  trattamenti  economici
          hanno  decorrenza  ed  effetto  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
             2. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
          decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in
          lire   160  miliardi  per  l'anno  1993,  si  provvede  con
          corrispondente quota  delle  maggiori  entrate  recate  dal
          decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333, concernente misure
          urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              Con  riferimento  alle  disposizioni   sopracitate   si
          precisa quanto segue:
              La   legge   n.   121/1981   reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza".    Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  13  di  detta  legge, come
          modificato dall'art. 12 del D.L. 13 maggio  1991,  n.  152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203:
             "Art.  13  (Prefetto).  -  Il  prefetto   e'   autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza.
             Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica  nella  provincia e sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura
          unita' di indirizzo e coordinamento  dei  compiti  e  delle
          attivita'  degli  ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
          nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
             A tali fini  il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato   dal   questore  e  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
             Il  prefetto  dispone della forza pubblica e delle altre
          forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
             Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni
          sull'attivita'  delle  forze  di  polizia in riferimento ai
          compiti di cui al presente articolo.
             Il prefetto tiene informato il  commissario  di  Governo
          nella  regione  sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
              L'art. 19  del  testo  unico  della  legge  comunale  e
          provinciale,  approvato  con  R.D.  n.  383/1934,  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 19. - Il prefetto rappresenta il potere  esecutivo
          nella provincia.
             Esercita  le  attribuzioni a lui demandate dalle leggi e
          dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento  di
          attribuzioni  tra  l'autorita' amministrativa e l'autorita'
          giudiziaria.
             Vigila   sull'andamento   di    tutte    le    pubbliche
          amministrazioni  e adotta, in caso di urgente necessita', i
          provvedimenti indispensabili  nel  pubblico  interesse  nei
          diversi rami di servizio.
             Ordina   le   indagini  necessarie  nei  riguardi  delle
          amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
             Invia  appositi  commissari  presso  le  amministrazioni
          degli   enti   locali  territoriali  e  istituzionali,  per
          compiere in caso di ritardo o di omissione da  parte  degli
          organi  ordinari,  previamente e tempestivamente invitati a
          provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle,  per
          il  periodo  di  tempo strettamente necessario, qualora non
          possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
             Tutela  l'ordine  pubblico  e  sovrintende alla pubblica
          sicurezza, dispone della forza pubblica e  puo'  richiedere
          l'impiego di altre forze armate.
             Presiede   gli   organi   consultivi,   di  controllo  e
          giurisdizionali sedenti presso la prefettura".
              La legge  n.  152/1975  reca:  "Disposizioni  a  tutela
          dell'ordine  pubblico".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 4:
             "Art. 4. -  In  casi  eccezionali  di  necessita'  e  di
          urgenza,  che  non  consentono  un tempestivo provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed  agenti  della
          polizia  giudiziaria  e  della  forza pubblica nel corso di
          operazioni  di  polizia  possono   procedere,   oltre   che
          all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
          al  solo  fine  di  accertare l'eventuale possesso di armi,
          esplosivi e strumenti di  effrazione,  di  persone  il  cui
          atteggiamento  o la cui presenza, in relazione a specifiche
          e concrete circostanze di luogo e  di  tempo  non  appaiono
          giustificabili.
             Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione
          puo'  estendersi  per  le  medesime  finalita'  al mezzo di
          trasporto utilizzato dalle persone suindicate per  giungere
          sul posto.
             Delle  perquisizioni  previste nei commi precedenti deve
          essere  redatto  verbale,  su  apposito  modulo,   che   va
          trasmesso   entro  quarantotto  ore  al  procuratore  della
          Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato
          all'interessato".
              Si trascrive il testo degli  articoli  349  e  352  del
          codice di procedura penale:
             "Art.   349   (Identificazione  della  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
          1. La  polizia  giudiziaria  procede  alla  identificazione
          della  persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
          e  delle  persone  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
             2.  Alla identificazione della persona nei cui confronti
          vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
          ove  occorra,   rilievi   dattiloscopici,   fotografici   e
          antropometrici nonche' altri accertamenti.
             3.  Quando  procede  alla  identificazione,  la  polizia
          giudiziaria invita la persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte  le  indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
          per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
          le disposizioni dell'art. 66.
             4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1  rifiuta
          di   farsi   identificare  ovvero  fornisce  generalita'  o
          documenti  di  identificazione  in   relazione   ai   quali
          sussistono  sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
          la polizia giudiziaria la accompagna nei  propri  uffici  e
          ivi  la  trattiene per il tempo strettamente necessario per
          la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
             5.  Dell'accompagnamento  e  dell'ora  in  cui questo e'
          stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
          ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
          condizioni previste dal comma 4, ordina il  rilascio  della
          persona accompagnata.
             6.  Al  pubblico  ministero e' data altresi' notizia del
          rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui  esso
          e' avvenuto".
             "Art.  352  (Perquisizioni).  -  1.  Nella flagranza del
          reato o nel caso di  evasione,  gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria  procedono  a  perquisizione personale o locale
          quando hanno fondato motivo di ritenere che  sulla  persona
          si  trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che
          possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o
          tracce si trovino in un determinato  luogo  o  che  ivi  si
          trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
             2.   Quando   si   deve  procedere  alla  esecuzione  di
          un'ordinanza che dispone la  custodia  cautelare  o  di  un
          ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona
          imputata   o   condannata  per  uno  dei  delitti  previsti
          dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona  indiziata  di
          delitto,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono
          altresi' procedere a perquisizione personale  o  locale  se
          ricorrono  i  presupposti indicati nel comma 1 e sussistono
          particolari  motivi  di  urgenza  che  non  consentono   la
          emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
             3.  La  perquisizione  domiciliare  puo' essere eseguita
          anche fuori dei limiti temporali dell'art.  251  quando  il
          ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
             4.  La  polizia  giudiziaria  trasmette senza ritardo, e
          comunque  non  oltre  le  quarantotto  ore,   al   pubblico
          ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita
          il   verbale   delle  operazioni  compiute.    Il  pubblico
          ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto
          ore successive, convalida la perquisizione".
             Il  D.L.  n.  333/1992  di  cui  all'art.  3  e'   stato
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  220
          del   18  settembre  1992  e'  stato  pubblicato  il  testo
          coordinato di detto decreto con la legge di conversione.