IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonche' di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficolta' applicative della stessa disciplina; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, cosi' come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.