IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987; Viste le regole II/1 e III/1 della suddetta convenzione relative ai principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia di coperta e di macchina; Viste le regole II/6 e III/6 della convenzione medesima, concernenti i requisiti minimi obbligatori per i marittimi facenti parte di una guardia di coperta e di macchina; Considerato quanto previsto dalla risoluzione 8 (addestramento supplementare per comuni facenti parte di una guardia di navigazione) allegata alla convenzione suddetta; Visto l'articolo VII della convenzione suddetta e le conseguenti direttive impartite con le circolari titolo Gente di mare, serie XI, n. 58, 62 e 97 datate rispettivamente 10 aprile 1984, 17 agosto 1984 e 9 aprile 1990; Vista la circolare del soppresso Ministero della marina mercantile dal titolo: Gente di mare, serie XI, n. 88 del 14 dicembre 1988 relativa alle nuove qualifiche professionali del personale polivalente; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 534, relativo al regolamento unico per il collocamento della gente di mare; Ritenuta, pertanto, la necessita' di stabilire i requisiti minimi per il conseguimento del certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta e di macchina; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 03822 del 17 novembre 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti per il conseguimento del certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta 1. I comuni e i sottufficiali che intendono conseguire il certificato di marittimo facente parte di una guardia di coperta su navi di stazza lorda pari o superiori a 200 devono possedere i seguenti requisiti: 1) essere iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 2) avere assolto l'obbligo scolastico; 3) avere compiuto diciotto anni di eta; 4) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in servizio di coperta; 5) aver frequentato con esito favorevole un corso di sopravvivenza e salvataggio secondo le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; 6) avere frequentato, con esito favorevole, un corso antincendio di base secondo le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante "Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985. - Il comunicato del Ministero degli affari esteri indica l'entrata in vigore della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottato a Londra il 7 luglio 1978. - La convenzione internazionale di Londra del 7 luglio 1978 alle regole II/1 e III/1 cosi' recita: "Regola II/1 Principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione 1. I contraenti devono indirizzare l'attenzione degli armatori, operatori marittimi, comandanti e personale di tenuta della guardia sui seguenti principi che devono essere osservati per garantire che in ogni momento sia mantenuta una guardia sicura di navigazione. 2. Il comandante di ogni nave e' tenuto ad assicurarsi che le disposizioni per la tenuta della guardia siano adeguate a mantenere una guardia sicura di navigazione. Sotto la direzione generale del comandante, gli ufficiali di guardia sono responsabili della navigazione sicura della nave durante i loro periodi di servizio, quando sono particolarmente coinvolti per evitare collisioni e arenamenti. 3. I principi fondamentali che comprendono, ma che non sono limitati a quanto segue, devono essere presi in considerazione su tutte le navi. 4. Disposizioni per la guardia. (a) La composizione della guardia deve essere in ogni occasione adeguata ed appropriata alle circostanze e condizioni predominanti e deve tener conto della necessita' di mantenere un appropriato servizio di vedetta. (b) Nel decidere la composizione della guardia sul ponte, che puo' comprendere appropriati comuni di coperta, si deve tener conto, inter alia, dei seguenti fattori: (i) in nessun momento il ponte deve essere lasciato sguarnito; (ii) le condizioni metereologiche, la visibilita' e le condizioni di luce diurne o notturne; (iii) la vicinanza di pericoli per la navigazione che possono rendere necessario che l'ufficiale responsabile della guardia effettui altri servizi di navigazione; (iv) l'impiego e la condizione operativa dei mezzi di ausilio per la navigazione quali radar o dispositivi elettronici per il punto nave o qualsiasi altra attrezzatura che riguarda la navigazione sicura della nave; (v) se la nave e' munita di governo automatico; (vi) qualsiasi esigenza insolita per la guardia di navigazione che potrebbe presentarsi come risultato di circostanze operative particolari. 5. Idoneita' per il servizio. Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza degli ufficiali di tenuta della guardia e dei comuni di tenuta della guardia non sia menonata dalla fatica. I compiti devono essere organizzati in modo tale che la prima guardia all'inizio del viaggio ed i seguenti cambi di guardia siano sufficientemente riposati ed anche idonei per questo servizio. 6. Navigazione. (a) Il viaggio designato deve essere programmato in anticipo prendendo in considerazione tutte le informazioni attinenti ed ogni tracciamento di rotta deve essere controllato prima che il viaggio abbia inizio. (b) Durante la guardia bisogna controllare, a intervalli sufficientemente frequenti, la tenuta della rotta, la posizione e la velocita', impiegando qualsiasi mezzo per l'ausilio alla navigazione disponibile e necessario per garantire che la nave segua la rotta stabilita. (c) L'ufficiale di guardia deve conoscere perfettamente la dislocazione ed il funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di navigazione che si trovano a bordo della nave e deve essere al corrente e tener conto dei limiti operativi di tali apparecchiature. (d) L'ufficiale responsabile della guardia di navigazione non deve intraprendere ne' deve essergli assegnato qualsiasi servizio che possa interferire con la navigazione sicura della nave. 7. Attrezzature per la navigazione. (a) L'ufficiale di guardia deve utilizzare nel modo piu' efficace tutte le apparecchiature di navigazione a sua disposizione. (b) Nell'impiegare il radar, l'ufficiale di guardia deve tener presente la necessita' di osservare, in qualunque momento, le disposizioni sull'uso del radar contenute nelle appropriate regolamentazioni per prevenire la collisione in mare. (c) In caso di necessita', l'ufficiale di guardia non deve esitare ad usare il timone, le macchine e l'apparato di segnalazione acustica. 8. Doveri e responsabilita' di navigazione. (a) L'ufficiale responsabile della guardia deve: (i) montare la guardia sul ponte, che non deve per nessun motivo lasciare fino a quando non sia stato rilevato; (ii) continuare ad essere responsabile della navigazione sicura della nave anche se il comandante e' presente sul ponte, fino a quando il comandante non lo informi specificatamente di aver assunto tale responsabilita' e questo sia reciprocamente compreso; (iii) comunicare al comandante quando ha qualsiasi dubbio su quale azione intraprendere nell'interesse della sicurezza; (iv) non consegnare la guardia all'ufficiale montante se ha motivo di credere che quest'ultimo non e' palesamente in grado di assolvere il suo compito in modo efficace, nel qual caso deve darne quindi comunicazione al comandante. (b) Nel rilevare la guardia, l'ufficiale montante deve assicurarsi per quanto riguarda il punto nave effettivo o stimato e confermare la rotta che intende seguire, la prora e la velocita' e deve prendere nota di qualsiasi pericolo per la navigazione di cui e' previsto l'incontro durante la sua guardia. (c) Deve essere tenuta una corretta registrazione delle manovre e delle attivita' durante la guardia, che si riferiscono alla navigazione della nave. 9. Servizio di vedetta. Oltre a mantenere un appropriato servizio di vedetta allo scopo di valutare in pieno la situazione ed il rischio di collisione, arenamento ed altri pericoli per la navigazione, i compiti della vedetta includono l'avvistamento di navi od aerei in difficolta', di naufraghi, di relitti e rottami. Nel mantenere un servizio di vedetta si deve osservare quanto segue: (a) la vedetta deve essere in grado di prestare la massima attenzione alla tenuta di un appropriato servizio di vedetta e non puo' intraprendere ne' essergli assegnati altri compiti che possano interferire con tale compito; (b) i compiti della vedetta e del timoniere sono separati ed il timoniere non puo' essere considerato come vedetta mentre sta' al timone, salvo nelle piccole navi dove la posizione del timone offre una visuale circolare sgombra e non c'e' nessuna menomazione per visione notturna od altri ostacoli che possano impedire un appropriato servizio di vedetta. L'ufficiale responsabile della guardia puo' essere l'unica vedetta durante il giorno purche' in tali occasioni: (i) la situazione sia stata attentamente valutata e che sia stato stabilito senza ombra di dubbio che e' sicuro agire cosi'; (ii) siano stati valutati a fondo tutti i fattori pertinenti che comprendano, ma che non siano limitati a: condizioni atmosferiche; visibilita'; densita' del traffico; vicinanza di pericoli per la navigazione; l'attenzione necessaria quando si naviga entro o vicini a schemi di separazione del traffico; (iii) il rinforzo sia immediatamente disponibile ad essere convocato sul ponte quando qualsiasi cambiamento nella situazione lo richieda. 10. Navigazione con pilota a bordo. Nonostante le prestazioni e gli obblighi di un pilota, la sua presenza a bordo non solleva il comandante o l'ufficiale responsabile della guardia dai suoi doveri ed obblighi relativi alla sicurezza della nave. Il comandante ed il pilota si devono scambiare le informazioni concernenti le procedure di navigazione, le condizioni locali e le caratteristiche della nave. Il comandante e l'ufficiale di guardia devono collaborare a stretto contatto con il pilota e mantenere un accurato controllo della posizione e del movimento della nave. 11. Protezione dell'ambiente marino. Il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia devono essere consapevoli dei gravi effetti dell'inquinamento operativo o accidentale dell'ambiente marino e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare tale inquinamento, particolarmente nell'ambito delle relative regolamentazioni internazionali e portuali. Regola III/1 Principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia in macchina 1. I Contraenti devono indirizzare l'attenzione degli armatori, operatori marittimi, comandanti, direttori di macchina e personale di tenuta della guardia sui seguenti principi, che devono essere osservati per garantire che sia mantenuta in ogni momento una guardia in macchina sicura. 2. Il termine 'guardia' e' adoperato in questa regola per indicare o un gruppo di persone che compongono la guardia od il periodo di responsabilita' di un ufficiale di macchina durante il quale puo' o non puo' essere richiesta la sua presenza fisica nei locali dell'apparato motore. 3. I principi fondamentali, che comprendono ma che non sono limitati a quanto segue, devono essere presi in considerazione su tutte le navi. 4. Generalita'. (a) Il direttore di macchina di ogni nave e' tenuto, consultandosi col comandante, ad assicurarsi che le disposizioni per la tenuta della guardia siano adeguate a mantenere una guardia sicura. Nel decidere la composizione della guardia, che puo' comprendere idonei comuni di macchina, si deve tener conto, inter alia, dei seguenti criteri: (i) tipo di nave; (ii) tipo e condizione dei macchinari; (iii) particolari stati di operativita' dettati da situazioni quali condizioni meteorologiche, ghiaccio, acqua inquinata, basso fondale, condizioni di emergenza, contenimento di avaria od abbattimento di inquinamento; (iv) qualificazioni e pratica della guardia; (v) sicurezza della vita, della nave, del carico e del porto e protezione dell'ambiente; (vi) osservanza delle regolamentazioni internazionali nazionali e locali; (vii) mantenimento delle normali operazioni della nave. (b) Sotto la direzione del direttore di macchina, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia e' responsabile dell'ispezione, funzionamento e prova, come richiesto, di tutto il macchinario ed equipaggiamento sotto la sua responsabilita'. L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia e' il rappresentante del direttore di macchina e la sua responsabilita' primaria, in qualunque momento, deve essere il sicuro ed efficiente funzionamento e la manutenzione del macchinario che interessa la sicurezza della nave. (c) Il direttore di macchina deve, dopo essersi consultato con il comandante, stabilire preventivamente cio' che e' necessario per il viaggio designato, prendendo in considerazione i fabbisogni di combustibile, acqua, lubrificanti, prodotti chimici, materiali di consumo ed altri ricambi, attrezzi, scorte e quant'altro puo' occorrere. 5. Operativita'. (a) L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia deve assicurarsi che siano mantenute le disposizioni stabilite per la tenuta della guardia. Sotto la sua direzione generale ai comuni di macchina, se facenti parte della guardia, e' richiesto di aiutare a far funzionare in modo sicuro ed efficiente l'apparato di propulsione e le apparecchiature ausiliarie. (b) All'inizio della guardia in macchina, devono essere verificati i parametri operativi in vigore e lo stato di tutte le macchine. Si deve prendere nota di tutti i macchinari che non funzionano regolarmente, che si ritiene abbiano un difetto nel funzionamento o che necessitano di una assistenza tecnica particolare, come pure si deve prendere nota di qualunque provvedimento che e' gia' stato preso. Se necessario, deve essere steso il programma per ogni ulteriore intervento. (c) L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che l'impianto principale di propulsione e gli impianti ausiliari siano tenuti sotto costante sorveglianza, che siano effettuati, ad opportuni intervalli di tempo, i controlli ai locali macchine ed alla macchina del timone e che siano presi i provvedimenti appropriati per porre rimedio ad ogni cattivo funzionamento rilevato. (d) Quando i locali macchine sono presidiati, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve, in qualunque momento, essere prontamente in grado di far funzionare l'impianto di propulsione in risposta alle necessita' di cambiamento di senso di marcia o di velocita'. Quando i locali macchine non sono presidiati, l'ufficiale macchinista designato al servizio, responsabile della guardia, deve essere immediatamente pronto su chiamata a prendere servizio nei locali macchine. (e) Tutti gli ordini del ponte devono essere prontamente eseguiti. I cambiamenti di senso di marcia e di velocita' dell'impianto principale di propulsione devono essere registrati, salvo nei casi in cui l'amministrazione stabilisca che per la dimensione e le caratteristiche di una particolare nave non sia fattibile effettuare tale registrazione. L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che i comandi dell'impianto principale di propulsione, quando sono predisposti per il funzionamento manuale, siano continuanente presidiati in condizioni di 'Prontezza' e di manovra. (f) L'ufficiale macchinista responsabile della guardia non deve intraprendere ne' deve essergli assegnato un servizio che possa eventualmente interferire con il suo compito di supervisione del sistema principale di propulsione e della sua apparecchiatura ausiliaria e deve assicurarsi che l'impianto principale di propulsione e le apparecchiature ausiliarie siano tenute sotto costante sorveglianza fino a quando non e' correttamente rilevato. (g) Deve essere prestata debita attenzione alla manutenzione ed al mantenimento di tutti i macchinari, inclusi impianti meccanici, elettrici, idraulici e pneumatici, alle loro apparecchiature di controllo ed ai relativi congegni di sicurezza, a tutto l'equipaggiamento degli impianti di servizio alloggi ed alla registrazione del prelievo delle provviste e di parti di rispetto. (h) Il direttore di macchina deve assicurarsi che l'ufficiale macchinista responsabile della guardia sia al corrente di tutte le operazioni di manutenzione preventiva, di controllo delle avarie e di riparazione che devono essere effettuate durante la guardia. L'ufficiale macchinista responsabile della guardia e' responsabile dell'isolamento, sorpasso e regolazione di tutte le macchine sotto la sua responsabilita' su cui si deve intervenire e deve annotare tutto il lavoro eseguito. (i) Prima di smontare di servizio, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che tutti gli eventi in rapporto con l'apparato motore principale ed ausiliario siano opportunamente registrati. (j) Per evitare ogni pericolo per la sicurezza della nave e del suo equipaggio, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve avvisare immediatamente il ponte, in caso di incendio, su azioni limitanti, nei locali macchine, che possono provocare una riduzione di velocita' della nave, una mancanza imminente di governo, l'arresto dell'impianto di propulsione della nave e qualsiasi alterazione nella generazione di energia elettrica od altri pericoli simili per la sicurezza. Questa comunicazione, quando e' possibile, deve essere fatta prima che siano effettuati i cambiamenti, per dare dal ponte il massimo tempo possibile per prendere tutti i provvedimenti che possono essere necessari per evitare un potenziale incidente marittimo. (k) Quando la macchina e' messa in stato di pronti, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che tutte le macchine e le apparecchiature che potrebbero essere usate durante la manovra siano in stato di prontezza immediato e che una adeguata riserva di energia elettrica sia disponibile per la macchina del timone e per altri fabbisogni. 6. Requisiti per la guardia. (a) Tutti i componenti della guardia devono conoscere perfettamente i compiti di tenuta della guardia loro assegnati. Inoltre, ogni componente deve, in relazione alla nave: (i) conoscere il modo di impiego degli appropriati sistemi di comunicazione interna; (ii) conoscere le uscite di sicurezza dai locali macchine; (iii) conoscere i sistemi di allarme della sala macchine e saper distinguere tra i diversi allarmi, con particolare riferimento all'allarme CO2; (iv) conoscere dove sono ubicati nei locali macchine, e come si usano, i dispositivi per la lotta antincendio. (b) La composizione di una guardia in navigazione deve, in qualsiasi momento, essere atta a garantire il funzionamento sicuro di tutte le macchine che interessano il funzionamento della nave in modo automatico o manuale e deve essere appropriata alle circostanze ed alle condizioni predominanti. Per ottenere questo si deve tener conto, 'inter alia', di quanto segue: (i) adeguata supervisione, in ogni momento, dei macchinari che interessano l'operativita' in sicurezza della nave; (ii) stato ed affidabilita' di ogni apparato di propulsione e di governo telecomandato e dei suoi comandi, l'ubicazione dei comandi e le procedure richieste per passare al funzionamento manuale in caso di avaria o di emergenza; (iii) ubicazione e funzionamento dei dispositivi e degli apparecchi per rilevare, estinguere o circoscrivere gli incendi; (iv) impiego e stato operativo delle attrezzature ausiliarie, di prontezza e di emergenza che interessino le operazioni in sicurezza inerenti la navigazione, l'ormeggio o l'entrata in bacino; (v) gradi e procedure necessarie a mantenere in efficienza le installazioni dei macchinari in modo da garantire il loro efficente funzionamento durante tutti gli stati di operativita' della nave; (vi) qualsiasi altra richiesta sulla guardia che possa derivare in conseguenza di particolari circostanze operative. (c) Ad un ancoraggio non protetto, il direttore di macchina deve consultarsi con il comandante sull'opportunita' di mantenere o meno una guardia come in navigazione. 7. Idoneita' per il servizio. Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza della guardia non sia menomata dalla fatica. I turni devono essere organizzati dal direttore di macchina in modo tale che la prima guardia all'inizio del viaggio e le successive guardie di rilievo siano riposate a sufficienza ed inoltre idonee per il servizio. 8. Protezione dell'ambiente marino. Tutti gli ufficiali ed i comuni di macchina devono essere consci dei gravi effetti dell'inquinamento operativo od accidentale dell'ambiente marino e devono prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire tale inquinamento, particolarmente nell'ambito dei relativi regolamenti internazionali e portuali". - Le regole II/6 e III/6 cosi' recitano: "Regola II/6 Requisiti minimi obbligatori per comuni facenti parte di una guardia di navigazione 1. I requisiti minimi per un comune facente parte di una guardia di navigazione su navi in navigazione di 200 o piu' tonnellate di stazza lorda sono indicati al paragrafo 2. Questi requisiti non sono quelli per l'abilitazione dei marinai () ne', eccezione fatta per navi di piccole dimensioni, sono i requisiti minimi per un comune che debba essere l'unico comune di una guardia di navigazione. Le amministrazioni possono richiedere un addestramento supplementare e qualificazioni per un comune che sia l'unico comune di una guardia di navigazione. 2. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi da 200 o piu' tonnellate di stazza lorda deve: (a) non avere meno di 16 anni; (b) soddisfare l'amministrazione sulla sua idoneita' fisica, con particolare riguardo alla vista ed all'udito; (c) soddisfare l'amministrazione che egli ha: (i) completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno 6 mesi di pratica di navigazione collegata, in particolare, con i compiti della guardia di navigazione; () (ii) superato con esito positivo un addestramento specifico, a terra od a bordo, compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come richiesto dall'amministrazione, che non sia inferiore a due mesi; ------------ () Si fa riferimento alla convenzione ILO per l'abilitazione dei marinai, 1946 o a qualsiasi convenzione successiva. (d) avere pratica od addestramento che comprenda: (i) principi fondamentali della lotta antincendio pronto soccorso, tecniche di sopravvivenza individuale, pericoli per la salute e sicurezza personale; (ii) capacita' di capire gli ordini e di farsi capire dall'ufficiale di guardia in merito ai suoi compiti; (iii) capacita' di governare e di eseguire correttamente gli ordini al timone, come pure una sufficiente conoscenza delle bussole magnetiche e delle girobussole per l'esecuzione di questi compiti; (iv) capacita' di tenere un'appropriata vedetta visiva ed auditiva e riportare il rilevamento approssimato di un segnale sonoro, di un fanale o di altro oggetto, in gradi o punti; (v) dimestichezza nel passare dal pilota automatico al timone a mano e vice-versa; (vi) conoscenza dell'impiego degli appropriati sistemi di comunicazione interna e dei sistemi di allarme; (vii) conoscenza dei segnali pirotecnici di pericolo; (viii) conoscenza dei suoi compiti in caso di emergenza; (ix) conoscenza dei termini e delle definizioni impiegati a bordo della nave che si riferiscono ai suoi compiti. 3. La pratica, il servizio o l'addestramento richiesti nei paragrafi 2 (c) e (d) possono essere acquisiti mediante l'adempimento dei compiti connessi con la tenuta della guardia di navigazione, ma solo se tali compiti sono eseguiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato. 4. Le amministrazioni devono assicurarsi che venga rilasciata un'autorizzazione a tutti i marittimi che, per pratica o addestramento, siano qualificati in conformita' con questa Regola a prestare servizio in qualita' di comune facente parte di una guardia di navigazione o che il documento in loro possesso sia debitamente convalidato. 5. Un marittimo puo' essere considerato dall'amministrazione di aver soddisfatto i requisiti di questa Regola se ha prestato servizio, nella relativa funzione nella sezione di coperta, per un periodo non inferiore ad un anno nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della convenzione per quella amministrazione. Regola III/6 Requisiti minimi obbligatori per comuni facenti parte di una guardia in macchina 1. I requisiti minimi obbligatori per un comune facente parte di una guardia in macchina devono essere quelli esposti al paragrafo 2. Questi requisiti non si applicano a: (a) un comune nominato assistente dell'ufficiale macchinista responsabile della guardia (); (b) un comune che sta compiendo l'addestramento; (c) un comune i cui compiti, mentre di guardia, sono di natura che non richiede la specializzazione. 2. Ogni comune facente parte di una guardia in macchina deve: (a) non avere meno di 16 anni; (b) soddisfare l'amministrazione sull'idoneita' fisica, vista ed udito compresi; (c) soddisfare l'amministrazione su: (i) pratica od addestramento relativi alla lotta antincendio, pronto soccorso di base, sopravvivenza personale, pericoli per la salute e sicurezza personale; (ii) capacita' di comprendere gli ordini e di farsi capire nelle questioni relative ai suoi compiti; (d) soddisfare l'amministrazione che egli ha: (i) esperirenza a terra relativa ai suoi compiti in navigazione, integrata da un adeguato servizio di navigazione come richiesto dall'amministrazione; () ------------ () Si fa riferimento alla risoluzione 9 "Raccomandazione sui requisiti minimi per un comune nominato assistente dell'ufficiale macchinista responsabile della guardia" adottata dalla Conferenza internazionale sull'addestramento e l'abilitazione dei marittimi, 1978. (ii) effettuato un addestramento specifico a terra od a bordo, incluso un adeguato periodo di servizio di navigazione come richiesto dall'amministrazione; () (iii) un servizio di navigazione riconosciuto di almeno 6 mesi. 3. Ognuno di tali comuni deve essere a conoscenza di: (a) procedure di tenuta della guardia in macchina e capacita' di eseguire una guardia appropriata ai suoi compiti; (b) norme antinfortunistiche in rapporto all'attivita' in macchina; (c) termini usati nei locali dell'apparato motore e nomi dei macchinari e degli apparati relativi ai suoi compiti; (d) procedure fondamentali per la protezione dell'ambiente. 4. Ogni comune destinato a tenere una guardia in caldaia deve essere a conoscenza del funzionamento in sicurezza delle caldaie e deve essere in grado di mantenere i giusti livelli di acqua e di pressione del vapore. 5. Ogni comune facente parte di una guardia in macchina deve avere dimestichezza con i suoi compiti di tenuta della guardia nei locali macchine sulla nave su cui deve prestare servizio. In particolare, con riferimento a tale nave, il comune deve: (a) conoscere l'uso degli appropriati sistemi di comunicazione interna; (b) conoscere le uscite di sicurezza dai locali macchine; (c) conoscere i sistemi d'allarme in macchina e deve saper distinguere i diversi allarmi, con particolare riferimento agli allarmi di presenza di gas per l'estinzione di incendi; (d) conoscere perfettamente l'ubicazione e l'uso delle attrezzature per la lotta antincendio nei locali macchine. 6. L'amministrazione puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti prescritti da questa raccomandazione se questi ha prestato servizio nella relativa funzione in macchina per un periodo non inferiore ad un anno nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore di questa raccomandazione per quella amministrazione". - L'articolo VII della convenzione internazionale di Londra del 7 luglio 1978 cosi' recita: "Articolo VII Disposizioni transitorie (1) Un certificato di idoneita' o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell'entrata in vigore della convenzione per un Contraente e' rilasciato in conformita' con le leggi di quel Contraente o del regolamento Radio, sara' riconosciuto come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente. (2) Dopo l'entrata in vigore della convenzione per un Contraente, la sua amministrazione potra continuare a rilasciare certificati di idoneita' conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a cinque anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente nell'ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L'amministrazione garantira' che tutti gli altri candidati per l'abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformita' con la convenzione. 3. Un Contraente potra', entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano ne' un appropriato certificato di cui alla convenzione ne' un certificato di idoneita' rilasciato secondo le sue leggi prima dell'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente, ma che abbiano: (a) prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a tre anni entro gli ultimi sette anni precedenti l'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente; (b) fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio in modo soddisfacente; (c) soddisfatto l'amministrazione per quanto riguarda l'idoneita' fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro eta' al momento della domanda. Ai fini della convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sara' ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della convenzione". - La circolare serie XI n. 58 del 10 aprile 1984 e n. 62 del 17 agosto 1984 titolo gente di mare reca: "Rilascio certificazione a marittimi in possesso di titoli professionali nelle more del provvedimento di adesione alla convenzione IMO STCW 1978". - La circolare serie XI n. 97 del 9 aprile 1990 titolo gente di mare reca: "Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia (STCW/78), resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739 - Regole II/6 e III/6". - La circolare serie XI n. 88 del 14 dicembre 1988 titolo gente di mare reca: "Nuove qualifiche professionali di personale impiegato a bordo di navi dotate di tecnologia avanzata definite dal R.I: Na I.A.Q.1". - IL D.M. 13 ottobre 1992, n. 534, recante il regolamento unico per il collocamento della gente di mare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1994.