IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo  1942,  n.  327, e relativo regolamento di esecuzione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto il comunicato del Ministero degli affari  esteri,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito, presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987;
  Viste le regole II/1 e III/1 della suddetta convenzione relative ai
principi  fondamentali  da  osservare  nella tenuta di una guardia di
coperta e di macchina;
  Viste  le  regole  II/6  e  III/6   della   convenzione   medesima,
concernenti  i  requisiti  minimi obbligatori per i marittimi facenti
parte di una guardia di coperta e di macchina;
  Considerato quanto  previsto  dalla  risoluzione  8  (addestramento
supplementare per comuni facenti parte di una guardia di navigazione)
allegata alla convenzione suddetta;
  Visto  l'articolo  VII  della convenzione suddetta e le conseguenti
direttive impartite con le circolari titolo Gente di mare, serie  XI,
n.  58, 62 e 97 datate rispettivamente 10 aprile 1984, 17 agosto 1984
e 9 aprile 1990;
  Vista la circolare del soppresso Ministero della marina  mercantile
dal  titolo:  Gente  di  mare,  serie  XI, n. 88 del 14 dicembre 1988
relativa  alle   nuove   qualifiche   professionali   del   personale
polivalente;
  Visto  il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 534, relativo al
regolamento unico per il collocamento della gente di mare;
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di stabilire i  requisiti  minimi
per  il  conseguimento  del certificato di marittimo facente parte di
una guardia di coperta e di macchina;
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
  Vista  la  comunicazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri
con nota n. 03822 del 17 novembre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Requisiti per il conseguimento del certificato
        di marittimo facente parte di una guardia di coperta
  1.  I  comuni  e  i  sottufficiali  che  intendono  conseguire   il
certificato  di  marittimo facente parte di una guardia di coperta su
navi di stazza lorda pari  o  superiori  a  200  devono  possedere  i
seguenti requisiti:
   1)  essere  iscritti  nelle matricole della gente di mare di prima
categoria;
   2) avere assolto l'obbligo scolastico;
   3) avere compiuto diciotto anni di eta;
   4)  avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in servizio
di coperta;
   5) aver frequentato con esito favorevole un corso di sopravvivenza
e salvataggio secondo le  modalita'  e  il  programma  stabiliti  con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
   6)  avere  frequentato, con esito favorevole, un corso antincendio
di base secondo le modalita' e il programma stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge 21 novembre 1985, n. 739, recante "Adesione
          alla  convenzione  del  1978  sulle  norme  relative   alla
          formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
          alla  guardia,  adottata  a  Londra il 7 luglio 1978, e sua
          esecuzione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  295
          del 16 dicembre 1985.
             - Il comunicato del Ministero degli affari esteri indica
          l'entrata  in  vigore  della convenzione internazionale del
          1978 sulle norme relative alla formazione  della  gente  di
          mare,  al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottato a
          Londra il 7 luglio 1978.
             - La convenzione internazionale di Londra del  7  luglio
          1978 alle regole II/1 e III/1 cosi' recita:
 
                                 "Regola II/1
                   Principi fondamentali da osservare nella
                     tenuta di una guardia di navigazione
 
             1.  I  contraenti  devono indirizzare l'attenzione degli
          armatori, operatori marittimi, comandanti  e  personale  di
          tenuta  della  guardia  sui  seguenti  principi  che devono
          essere osservati per garantire  che  in  ogni  momento  sia
          mantenuta una guardia sicura di navigazione.
             2.  Il  comandante di ogni nave e' tenuto ad assicurarsi
          che le disposizioni  per  la  tenuta  della  guardia  siano
          adeguate  a  mantenere  una  guardia sicura di navigazione.
          Sotto la direzione generale del comandante,  gli  ufficiali
          di guardia sono responsabili della navigazione sicura della
          nave  durante  i  loro  periodi  di  servizio,  quando sono
          particolarmente  coinvolti   per   evitare   collisioni   e
          arenamenti.
             3.  I  principi fondamentali che comprendono, ma che non
          sono limitati  a  quanto  segue,  devono  essere  presi  in
          considerazione su tutte le navi.
             4. Disposizioni per la guardia.
               (a)  La composizione della guardia deve essere in ogni
          occasione  adeguata  ed  appropriata  alle  circostanze   e
          condizioni predominanti e deve tener conto della necessita'
          di mantenere un appropriato servizio di vedetta.
              (b)  Nel  decidere  la  composizione  della guardia sul
          ponte, che puo' comprendere appropriati comuni di  coperta,
          si deve tener conto, inter alia, dei seguenti fattori:
               (i)  in  nessun  momento il ponte deve essere lasciato
          sguarnito;
               (ii) le condizioni metereologiche, la visibilita' e le
          condizioni di luce diurne o notturne;
               (iii) la vicinanza di pericoli per la navigazione  che
          possono  rendere  necessario  che  l'ufficiale responsabile
          della guardia effettui altri servizi di navigazione;
               (iv) l'impiego e la condizione operativa dei mezzi  di
          ausilio  per  la  navigazione  quali  radar  o  dispositivi
          elettronici  per  il   punto   nave   o   qualsiasi   altra
          attrezzatura che riguarda la navigazione sicura della nave;
               (v) se la nave e' munita di governo automatico;
               (vi)  qualsiasi  esigenza  insolita  per la guardia di
          navigazione che  potrebbe  presentarsi  come  risultato  di
          circostanze operative particolari.
             5. Idoneita' per il servizio.
              Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza
          degli  ufficiali  di  tenuta  della guardia e dei comuni di
          tenuta della guardia  non  sia  menonata  dalla  fatica.  I
          compiti devono essere organizzati in modo tale che la prima
          guardia  all'inizio  del  viaggio  ed  i  seguenti cambi di
          guardia siano sufficientemente riposati ed anche idonei per
          questo servizio.
             6. Navigazione.
              (a) Il viaggio designato  deve  essere  programmato  in
          anticipo  prendendo in considerazione tutte le informazioni
          attinenti  ed  ogni  tracciamento  di  rotta  deve   essere
          controllato prima che il viaggio abbia inizio.
              (b)   Durante   la   guardia   bisogna  controllare,  a
          intervalli  sufficientemente  frequenti,  la  tenuta  della
          rotta,  la  posizione  e la velocita', impiegando qualsiasi
          mezzo  per  l'ausilio  alla   navigazione   disponibile   e
          necessario  per  garantire  che  la  nave  segua  la  rotta
          stabilita.
              (c) L'ufficiale di guardia deve conoscere perfettamente
          la  dislocazione  ed   il   funzionamento   di   tutte   le
          apparecchiature  di  sicurezza  e  di  navigazione  che  si
          trovano a bordo della nave e  deve  essere  al  corrente  e
          tener conto dei limiti operativi di tali apparecchiature.
              (d)   L'ufficiale   responsabile   della   guardia   di
          navigazione  non  deve  intraprendere  ne'  deve   essergli
          assegnato  qualsiasi  servizio che possa interferire con la
          navigazione sicura della nave.
             7. Attrezzature per la navigazione.
              (a)  L'ufficiale  di  guardia  deve utilizzare nel modo
          piu' efficace tutte le apparecchiature di navigazione a sua
          disposizione.
              (b) Nell'impiegare il  radar,  l'ufficiale  di  guardia
          deve   tener   presente  la  necessita'  di  osservare,  in
          qualunque  momento,  le  disposizioni  sull'uso  del  radar
          contenute  nelle appropriate regolamentazioni per prevenire
          la collisione in mare.
              (c) In caso di necessita', l'ufficiale di  guardia  non
          deve  esitare  ad usare il timone, le macchine e l'apparato
          di segnalazione acustica.
             8. Doveri e responsabilita' di navigazione.
              (a) L'ufficiale responsabile della guardia deve:
               (i) montare la guardia sul ponte,  che  non  deve  per
          nessun   motivo  lasciare  fino  a  quando  non  sia  stato
          rilevato;
               (ii)   continuare   ad   essere   responsabile   della
          navigazione  sicura  della  nave  anche se il comandante e'
          presente sul ponte, fino a  quando  il  comandante  non  lo
          informi    specificatamente    di    aver    assunto   tale
          responsabilita' e questo sia reciprocamente compreso;
               (iii) comunicare al  comandante  quando  ha  qualsiasi
          dubbio  su  quale azione intraprendere nell'interesse della
          sicurezza;
               (iv) non consegnare la guardia all'ufficiale  montante
          se ha motivo di credere che quest'ultimo non e' palesamente
          in  grado di assolvere il suo compito in modo efficace, nel
          qual caso deve darne quindi comunicazione al comandante.
              (b) Nel rilevare la guardia, l'ufficiale montante  deve
          assicurarsi  per  quanto riguarda il punto nave effettivo o
          stimato e confermare la rotta che intende seguire, la prora
          e la velocita' e deve prendere nota di  qualsiasi  pericolo
          per la navigazione di cui e' previsto l'incontro durante la
          sua guardia.
              (c) Deve essere tenuta una corretta registrazione delle
          manovre  e  delle  attivita'  durante  la  guardia,  che si
          riferiscono alla navigazione della nave.
             9. Servizio di vedetta.
              Oltre a mantenere un appropriato  servizio  di  vedetta
          allo scopo di valutare in pieno la situazione ed il rischio
          di   collisione,   arenamento  ed  altri  pericoli  per  la
          navigazione,   i   compiti    della    vedetta    includono
          l'avvistamento   di   navi  od  aerei  in  difficolta',  di
          naufraghi, di relitti e rottami. Nel mantenere un  servizio
          di vedetta si deve osservare quanto segue:
               (a)  la  vedetta  deve  essere in grado di prestare la
          massima attenzione alla tenuta di un  appropriato  servizio
          di  vedetta e non puo' intraprendere ne' essergli assegnati
          altri compiti che possano interferire con tale compito;
               (b) i compiti  della  vedetta  e  del  timoniere  sono
          separati  ed  il timoniere non puo' essere considerato come
          vedetta mentre sta' al timone,  salvo  nelle  piccole  navi
          dove  la  posizione  del timone offre una visuale circolare
          sgombra e non c'e' nessuna menomazione per visione notturna
          od altri  ostacoli  che  possano  impedire  un  appropriato
          servizio di vedetta. L'ufficiale responsabile della guardia
          puo'  essere  l'unica  vedetta durante il giorno purche' in
          tali occasioni:
                (i) la situazione sia stata attentamente  valutata  e
          che sia stato stabilito senza ombra di dubbio che e' sicuro
          agire cosi';
                (ii)  siano  stati  valutati  a fondo tutti i fattori
          pertinenti che comprendano, ma che non siano limitati a:
                 condizioni atmosferiche;
                 visibilita';
                 densita' del traffico;
                 vicinanza di pericoli per la navigazione;
                 l'attenzione necessaria quando  si  naviga  entro  o
          vicini a schemi di separazione del traffico;
                (iii)  il  rinforzo sia immediatamente disponibile ad
          essere convocato sul  ponte  quando  qualsiasi  cambiamento
          nella situazione lo richieda.
             10. Navigazione con pilota a bordo.
              Nonostante  le prestazioni e gli obblighi di un pilota,
          la sua  presenza  a  bordo  non  solleva  il  comandante  o
          l'ufficiale  responsabile  della guardia dai suoi doveri ed
          obblighi relativi alla sicurezza della nave. Il  comandante
          ed   il   pilota   si   devono  scambiare  le  informazioni
          concernenti le  procedure  di  navigazione,  le  condizioni
          locali  e  le  caratteristiche  della nave. Il comandante e
          l'ufficiale  di  guardia  devono  collaborare   a   stretto
          contatto  con  il  pilota e mantenere un accurato controllo
          della posizione e del movimento della nave.
             11. Protezione dell'ambiente marino.
              Il comandante e l'ufficiale responsabile della  guardia
          devono     essere    consapevoli    dei    gravi    effetti
          dell'inquinamento  operativo  o  accidentale  dell'ambiente
          marino  e  prendere  tutte  le  precauzioni  possibili  per
          evitare  tale  inquinamento,  particolarmente   nell'ambito
          delle relative regolamentazioni internazionali e portuali.
 
                                 Regola III/1
                      Principi fondamentali da osservare
                    nella tenuta di una guardia in macchina
 
             1. I Contraenti devono  indirizzare  l'attenzione  degli
          armatori,  operatori  marittimi,  comandanti,  direttori di
          macchina e personale di tenuta della guardia  sui  seguenti
          principi, che devono essere osservati per garantire che sia
          mantenuta in ogni momento una guardia in macchina sicura.
             2.  Il  termine  'guardia' e' adoperato in questa regola
          per indicare o un  gruppo  di  persone  che  compongono  la
          guardia od il periodo di responsabilita' di un ufficiale di
          macchina  durante il quale puo' o non puo' essere richiesta
          la sua presenza fisica nei locali dell'apparato motore.
             3. I principi fondamentali, che comprendono ma  che  non
          sono  limitati  a  quanto  segue,  devono  essere  presi in
          considerazione su tutte le navi.
             4. Generalita'.
              (a) Il direttore di macchina di ogni  nave  e'  tenuto,
          consultandosi   col   comandante,  ad  assicurarsi  che  le
          disposizioni per la tenuta della guardia siano  adeguate  a
          mantenere  una guardia sicura. Nel decidere la composizione
          della  guardia,  che  puo'  comprendere  idonei  comuni  di
          macchina,  si  deve  tener  conto, inter alia, dei seguenti
          criteri: (i) tipo di nave;
               (ii) tipo e condizione dei macchinari;
               (iii) particolari stati  di  operativita'  dettati  da
          situazioni quali condizioni meteorologiche, ghiaccio, acqua
          inquinata,   basso   fondale,   condizioni   di  emergenza,
          contenimento di avaria od abbattimento di inquinamento;
               (iv) qualificazioni e pratica della guardia;
               (v) sicurezza della vita, della nave, del carico e del
          porto e protezione dell'ambiente;
               (vi) osservanza delle regolamentazioni  internazionali
          nazionali e locali;
               (vii)  mantenimento  delle  normali  operazioni  della
          nave.
              (b) Sotto  la  direzione  del  direttore  di  macchina,
          l'ufficiale   macchinista  responsabile  della  guardia  e'
          responsabile dell'ispezione, funzionamento  e  prova,  come
          richiesto, di tutto il macchinario ed equipaggiamento sotto
          la    sua   responsabilita'.      L'ufficiale   macchinista
          responsabile  di  una  guardia  e'  il  rappresentante  del
          direttore di macchina e la sua responsabilita' primaria, in
          qualunque  momento,  deve  essere  il  sicuro ed efficiente
          funzionamento  e  la  manutenzione  del   macchinario   che
          interessa la sicurezza della nave.
              (c)   Il  direttore  di  macchina  deve,  dopo  essersi
          consultato con  il  comandante,  stabilire  preventivamente
          cio'  che e' necessario per il viaggio designato, prendendo
          in considerazione  i  fabbisogni  di  combustibile,  acqua,
          lubrificanti,  prodotti  chimici,  materiali  di consumo ed
          altri  ricambi,  attrezzi,  scorte   e   quant'altro   puo'
          occorrere.
             5. Operativita'.
              (a) L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia
          deve   assicurarsi  che  siano  mantenute  le  disposizioni
          stabilite  per  la  tenuta  della  guardia.  Sotto  la  sua
          direzione  generale ai comuni di macchina, se facenti parte
          della guardia, e' richiesto di aiutare a far funzionare  in
          modo  sicuro  ed  efficiente l'apparato di propulsione e le
          apparecchiature ausiliarie.
              (b) All'inizio della guardia in macchina, devono essere
          verificati i parametri operativi in vigore e  lo  stato  di
          tutte  le  macchine.  Si  deve  prendere  nota  di  tutti i
          macchinari che non funzionano regolarmente, che si  ritiene
          abbiano  un  difetto nel funzionamento o che necessitano di
          una assistenza  tecnica  particolare,  come  pure  si  deve
          prendere  nota di qualunque provvedimento che e' gia' stato
          preso. Se necessario, deve essere steso  il  programma  per
          ogni ulteriore intervento.
              (c)  L'ufficiale macchinista responsabile della guardia
          deve assicurarsi che l'impianto principale di propulsione e
          gli  impianti  ausiliari  siano   tenuti   sotto   costante
          sorveglianza, che siano effettuati, ad opportuni intervalli
          di  tempo,  i controlli ai locali macchine ed alla macchina
          del timone e che siano presi  i  provvedimenti  appropriati
          per porre rimedio ad ogni cattivo funzionamento rilevato.
              (d)   Quando   i   locali   macchine  sono  presidiati,
          l'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve, in
          qualunque momento,  essere  prontamente  in  grado  di  far
          funzionare  l'impianto  di  propulsione  in  risposta  alle
          necessita'  di  cambiamento  di  senso  di  marcia   o   di
          velocita'.  Quando  i  locali macchine non sono presidiati,
          l'ufficiale macchinista designato al servizio, responsabile
          della  guardia,  deve  essere  immediatamente   pronto   su
          chiamata a prendere servizio nei locali macchine.
              (e)   Tutti   gli   ordini   del  ponte  devono  essere
          prontamente eseguiti. I cambiamenti di senso di marcia e di
          velocita' dell'impianto principale  di  propulsione  devono
          essere  registrati, salvo nei casi in cui l'amministrazione
          stabilisca che per la dimensione e  le  caratteristiche  di
          una  particolare  nave  non  sia  fattibile effettuare tale
          registrazione. L'ufficiale macchinista  responsabile  della
          guardia   deve  assicurarsi  che  i  comandi  dell'impianto
          principale di propulsione, quando sono predisposti  per  il
          funzionamento  manuale,  siano  continuanente presidiati in
          condizioni di 'Prontezza' e di manovra.
              (f) L'ufficiale macchinista responsabile della  guardia
          non  deve  intraprendere  ne'  deve  essergli  assegnato un
          servizio che possa eventualmente  interferire  con  il  suo
          compito   di   supervisione   del   sistema  principale  di
          propulsione e della sua apparecchiatura ausiliaria  e  deve
          assicurarsi  che  l'impianto principale di propulsione e le
          apparecchiature  ausiliarie  siano  tenute  sotto  costante
          sorveglianza fino a quando non e' correttamente rilevato.
              (g)  Deve  essere  prestata  debita   attenzione   alla
          manutenzione  ed  al  mantenimento  di  tutti i macchinari,
          inclusi  impianti   meccanici,   elettrici,   idraulici   e
          pneumatici,  alle  loro  apparecchiature di controllo ed ai
          relativi congegni di sicurezza, a  tutto  l'equipaggiamento
          degli  impianti  di  servizio alloggi ed alla registrazione
          del prelievo delle provviste e di parti di rispetto.
              (h) Il  direttore  di  macchina  deve  assicurarsi  che
          l'ufficiale  macchinista  responsabile della guardia sia al
          corrente di tutte le operazioni di manutenzione preventiva,
          di controllo delle  avarie  e  di  riparazione  che  devono
          essere   effettuate   durante  la  guardia.     L'ufficiale
          macchinista  responsabile  della  guardia  e'  responsabile
          dell'isolamento,   sorpasso   e  regolazione  di  tutte  le
          macchine sotto  la  sua  responsabilita'  su  cui  si  deve
          intervenire e deve annotare tutto il lavoro eseguito.
              (i)   Prima   di   smontare  di  servizio,  l'ufficiale
          macchinista responsabile della guardia deve assicurarsi che
          tutti  gli  eventi  in  rapporto  con   l'apparato   motore
          principale ed ausiliario siano opportunamente registrati.
              (j)  Per  evitare  ogni pericolo per la sicurezza della
          nave  e  del  suo   equipaggio,   l'ufficiale   macchinista
          responsabile  della guardia deve avvisare immediatamente il
          ponte, in caso di incendio, su azioni limitanti, nei locali
          macchine, che possono provocare una riduzione di  velocita'
          della  nave,  una  mancanza imminente di governo, l'arresto
          dell'impianto  di  propulsione  della  nave   e   qualsiasi
          alterazione nella generazione di energia elettrica od altri
          pericoli  simili  per  la  sicurezza. Questa comunicazione,
          quando e' possibile, deve  essere  fatta  prima  che  siano
          effettuati  i  cambiamenti,  per  dare dal ponte il massimo
          tempo possibile per  prendere  tutti  i  provvedimenti  che
          possono   essere   necessari   per  evitare  un  potenziale
          incidente marittimo.
              (k) Quando la macchina e' messa  in  stato  di  pronti,
          l'ufficiale  macchinista  responsabile  della  guardia deve
          assicurarsi che tutte le macchine e le apparecchiature  che
          potrebbero  essere  usate durante la manovra siano in stato
          di prontezza  immediato  e  che  una  adeguata  riserva  di
          energia  elettrica  sia  disponibile  per  la  macchina del
          timone e per altri fabbisogni.
             6. Requisiti per la guardia.
              (a) Tutti i componenti della guardia  devono  conoscere
          perfettamente  i  compiti  di  tenuta  della  guardia  loro
          assegnati.   Inoltre, ogni componente  deve,  in  relazione
          alla nave:
               (i)  conoscere  il  modo  di impiego degli appropriati
          sistemi di comunicazione interna;
               (ii) conoscere  le  uscite  di  sicurezza  dai  locali
          macchine;
               (iii)  conoscere  i  sistemi  di  allarme  della  sala
          macchine e saper distinguere tra  i  diversi  allarmi,  con
          particolare riferimento all'allarme CO2;
               (iv)  conoscere dove sono ubicati nei locali macchine,
          e come si usano, i dispositivi per la lotta antincendio.
              (b) La composizione di una guardia in navigazione deve,
          in  qualsiasi  momento,  essere   atta   a   garantire   il
          funzionamento  sicuro  di tutte le macchine che interessano
          il funzionamento della nave in modo automatico o manuale  e
          deve essere appropriata alle circostanze ed alle condizioni
          predominanti.  Per  ottenere  questo  si  deve tener conto,
          'inter alia', di quanto segue:
               (i)  adeguata  supervisione,  in  ogni  momento,   dei
          macchinari  che  interessano  l'operativita'  in  sicurezza
          della nave;
               (ii)  stato  ed  affidabilita'  di  ogni  apparato  di
          propulsione  e di governo telecomandato e dei suoi comandi,
          l'ubicazione dei  comandi  e  le  procedure  richieste  per
          passare  al  funzionamento  manuale  in caso di avaria o di
          emergenza;
               (iii) ubicazione e  funzionamento  dei  dispositivi  e
          degli  apparecchi  per rilevare, estinguere o circoscrivere
          gli incendi;
               (iv) impiego  e  stato  operativo  delle  attrezzature
          ausiliarie,  di prontezza e di emergenza che interessino le
          operazioni in sicurezza inerenti la navigazione, l'ormeggio
          o l'entrata in bacino;
               (v)  gradi  e  procedure  necessarie  a  mantenere  in
          efficienza  le  installazioni  dei  macchinari  in  modo da
          garantire il loro efficente funzionamento durante tutti gli
          stati di operativita' della nave;
               (vi) qualsiasi altra richiesta sulla guardia che possa
          derivare  in   conseguenza   di   particolari   circostanze
          operative.
              (c)  Ad  un  ancoraggio  non  protetto, il direttore di
          macchina    deve    consultarsi    con    il     comandante
          sull'opportunita'  di  mantenere o meno una guardia come in
          navigazione.
             7. Idoneita' per il servizio.
              Il sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza
          della guardia non sia menomata dalla fatica. I turni devono
          essere organizzati dal direttore di macchina in  modo  tale
          che la prima guardia all'inizio del viaggio e le successive
          guardie  di rilievo siano riposate a sufficienza ed inoltre
          idonee per il servizio.
             8. Protezione dell'ambiente marino.
              Tutti gli ufficiali ed  i  comuni  di  macchina  devono
          essere consci dei gravi effetti dell'inquinamento operativo
          od accidentale dell'ambiente marino e devono prendere tutte
          le  precauzioni  possibili per prevenire tale inquinamento,
          particolarmente  nell'ambito   dei   relativi   regolamenti
          internazionali e portuali".
 
             - Le regole II/6 e III/6 cosi' recitano:
                                 "Regola II/6
                         Requisiti minimi obbligatori
            per comuni facenti parte di una guardia di navigazione
 
             1. I requisiti minimi per un comune facente parte di una
          guardia di navigazione su navi in navigazione di 200 o piu'
          tonnellate di stazza lorda sono indicati  al  paragrafo  2.
          Questi  requisiti  non  sono  quelli per l'abilitazione dei
          marinai (›)  ne',  eccezione  fatta  per  navi  di  piccole
          dimensioni, sono i requisiti minimi per un comune che debba
          essere  l'unico  comune  di  una guardia di navigazione. Le
          amministrazioni   possono   richiedere   un   addestramento
          supplementare  e  qualificazioni  per  un  comune  che  sia
          l'unico comune di una guardia di navigazione.
             2.  Ogni  comune  facente  parte  di  una   guardia   di
          navigazione  su  navi  da  200  o piu' tonnellate di stazza
          lorda deve:
              (a) non avere meno di 16 anni;
              (b) soddisfare l'amministrazione  sulla  sua  idoneita'
          fisica, con particolare riguardo alla vista ed all'udito;
              (c) soddisfare l'amministrazione che egli ha:
               (i) completato un servizio di navigazione riconosciuto
          comprendente  almeno  6  mesi  di  pratica  di  navigazione
          collegata, in particolare, con i compiti della  guardia  di
          navigazione; (›)
               (ii)  superato  con  esito  positivo  un addestramento
          specifico, a terra od a bordo, compreso un adeguato periodo
          di    servizio    di    navigazione,     come     richiesto
          dall'amministrazione, che non sia inferiore a due mesi;
                                 ------------
             (›)   Si   fa   riferimento  alla  convenzione  ILO  per
          l'abilitazione dei marinai, 1946 o a qualsiasi  convenzione
          successiva.
              (d) avere pratica od addestramento che comprenda:
               (i)  principi  fondamentali  della  lotta  antincendio
          pronto soccorso,  tecniche  di  sopravvivenza  individuale,
          pericoli per la salute e sicurezza personale;
               (ii)  capacita' di capire gli ordini e di farsi capire
          dall'ufficiale di guardia in merito ai suoi compiti;
               (iii)   capacita'   di   governare   e   di   eseguire
          correttamente   gli   ordini   al  timone,  come  pure  una
          sufficiente conoscenza delle  bussole  magnetiche  e  delle
          girobussole per l'esecuzione di questi compiti;
               (iv) capacita' di tenere un'appropriata vedetta visiva
          ed  auditiva  e riportare il rilevamento approssimato di un
          segnale sonoro, di un fanale o di altro oggetto, in gradi o
          punti;
               (v) dimestichezza nel passare dal pilota automatico al
          timone a mano e vice-versa;
               (vi) conoscenza dell'impiego degli appropriati sistemi
          di comunicazione interna e dei sistemi di allarme;
               (vii) conoscenza dei segnali pirotecnici di pericolo;
               (viii)   conoscenza   dei  suoi  compiti  in  caso  di
          emergenza;
               (ix)  conoscenza  dei  termini  e  delle   definizioni
          impiegati  a  bordo  della  nave che si riferiscono ai suoi
          compiti.
             3. La pratica, il servizio o  l'addestramento  richiesti
          nei paragrafi 2 (c) e (d) possono essere acquisiti mediante
          l'adempimento  dei  compiti  connessi  con  la tenuta della
          guardia di  navigazione,  ma  solo  se  tali  compiti  sono
          eseguiti  sotto  la  supervisione  diretta  del comandante,
          dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione  o
          di un comune qualificato.
             4.  Le  amministrazioni  devono  assicurarsi  che  venga
          rilasciata un'autorizzazione a tutti i marittimi  che,  per
          pratica  o  addestramento, siano qualificati in conformita'
          con questa Regola a prestare servizio in qualita' di comune
          facente parte di  una  guardia  di  navigazione  o  che  il
          documento in loro possesso sia debitamente convalidato.
             5.     Un     marittimo    puo'    essere    considerato
          dall'amministrazione di aver  soddisfatto  i  requisiti  di
          questa  Regola  se  ha  prestato  servizio,  nella relativa
          funzione nella sezione  di  coperta,  per  un  periodo  non
          inferiore  ad  un anno nei cinque anni precedenti l'entrata
          in vigore della convenzione per quella amministrazione.
 
                                 Regola III/6
                         Requisiti minimi obbligatori
              per comuni facenti parte di una guardia in macchina
 
             1. I requisiti minimi obbligatori per un comune  facente
          parte  di  una  guardia  in  macchina  devono essere quelli
          esposti al paragrafo 2.  Questi requisiti non si  applicano
          a:
              (a)   un   comune  nominato  assistente  dell'ufficiale
          macchinista responsabile della guardia (›);
              (b) un comune che sta compiendo l'addestramento;
              (c) un comune i cui compiti, mentre di guardia, sono di
          natura che non richiede la specializzazione.
             2. Ogni comune facente parte di una guardia in  macchina
          deve:
              (a) non avere meno di 16 anni;
              (b) soddisfare l'amministrazione sull'idoneita' fisica,
          vista ed udito compresi;
              (c) soddisfare l'amministrazione su:
               (i)  pratica  od  addestramento  relativi  alla  lotta
          antincendio,  pronto  soccorso   di   base,   sopravvivenza
          personale, pericoli per la salute e sicurezza personale;
               (ii)  capacita'  di  comprendere gli ordini e di farsi
          capire nelle questioni relative ai suoi compiti;
              (d) soddisfare l'amministrazione che egli ha:
               (i) esperirenza a terra relativa ai  suoi  compiti  in
          navigazione,   integrata   da   un   adeguato  servizio  di
          navigazione come richiesto dall'amministrazione; (›)
          ------------
             (›)   Si   fa    riferimento    alla    risoluzione    9
          "Raccomandazione   sui   requisiti  minimi  per  un  comune
          nominato assistente dell'ufficiale macchinista responsabile
          della guardia"  adottata  dalla  Conferenza  internazionale
          sull'addestramento e l'abilitazione dei marittimi, 1978.
               (ii)  effettuato un addestramento specifico a terra od
          a  bordo,  incluso  un  adeguato  periodo  di  servizio  di
          navigazione come richiesto dall'amministrazione; (›)
               (iii)  un  servizio  di  navigazione  riconosciuto  di
          almeno 6 mesi.
             3. Ognuno di tali comuni deve essere a conoscenza di:
              (a) procedure di tenuta della  guardia  in  macchina  e
          capacita'  di  eseguire  una  guardia  appropriata  ai suoi
          compiti;
              (b) norme antinfortunistiche in rapporto  all'attivita'
          in macchina;
              (c)  termini  usati  nei  locali dell'apparato motore e
          nomi dei macchinari  e  degli  apparati  relativi  ai  suoi
          compiti;
              (d)    procedure   fondamentali   per   la   protezione
          dell'ambiente.
             4. Ogni comune destinato a tenere una guardia in caldaia
          deve  essere  a  conoscenza  del funzionamento in sicurezza
          delle caldaie e deve essere in grado di mantenere i  giusti
          livelli di acqua e di pressione del vapore.
             5.  Ogni comune facente parte di una guardia in macchina
          deve avere dimestichezza con i suoi compiti di tenuta della
          guardia nei locali macchine sulla nave su cui deve prestare
          servizio. In particolare, con riferimento a tale  nave,  il
          comune deve:
              (a)   conoscere  l'uso  degli  appropriati  sistemi  di
          comunicazione interna;
              (b)  conoscere  le  uscite  di  sicurezza  dai   locali
          macchine;
              (c)  conoscere  i  sistemi d'allarme in macchina e deve
          saper  distinguere  i  diversi  allarmi,  con   particolare
          riferimento   agli   allarmi   di   presenza   di  gas  per
          l'estinzione di incendi;
              (d) conoscere perfettamente l'ubicazione e l'uso  delle
          attrezzature per la lotta antincendio nei locali macchine.
             6.  L'amministrazione  puo'  ritenere  che  un marittimo
          abbia i requisiti prescritti da questa  raccomandazione  se
          questi  ha  prestato  servizio  nella  relativa funzione in
          macchina per un periodo non inferiore ad un anno nei cinque
          anni   precedenti   l'entrata   in   vigore    di    questa
          raccomandazione per quella amministrazione".
             -  L'articolo  VII  della  convenzione internazionale di
          Londra del 7 luglio 1978 cosi' recita:
 
                                 "Articolo VII
                           Disposizioni transitorie
 
             (1) Un certificato di idoneita' o  di  servizio  in  una
          funzione  per cui la Convenzione prescrive un certificato e
          che prima dell'entrata in vigore della convenzione  per  un
          Contraente  e'  rilasciato  in  conformita' con le leggi di
          quel Contraente o del regolamento Radio, sara' riconosciuto
          come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore  della
          convenzione per quel Contraente.
             (2)  Dopo  l'entrata  in vigore della convenzione per un
          Contraente,  la  sua  amministrazione  potra  continuare  a
          rilasciare  certificati  di  idoneita'  conformi  alle  sue
          precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore  a
          cinque  anni.  Tali  certificati  saranno riconosciuti come
          validi ai fini della convenzione.  Durante  questo  periodo
          transitorio  tali  certificati  saranno  rilasciati solo ai
          marittimi che abbiano iniziato il  loro  servizio  in  mare
          prima  dell'entrata  in  vigore  della convenzione per quel
          Contraente nell'ambito della specifica sezione della nave a
          cui  quei  certificati  si  riferiscono.  L'amministrazione
          garantira' che tutti gli altri candidati per l'abilitazione
          saranno  esaminati  ed  abilitati  in  conformita'  con  la
          convenzione.
             3. Un Contraente potra', entro due anni dall'entrata  in
          vigore della convenzione per quel Contraente, rilasciare un
          certificato di servizio ai marittimi che non posseggano ne'
          un  appropriato  certificato di cui alla convenzione ne' un
          certificato  di  idoneita'  rilasciato secondo le sue leggi
          prima dell'entrata in vigore  della  convenzione  per  quel
          Contraente, ma che abbiano:
              (a)  prestato  servizio  in mare nella funzione per cui
          essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non
          inferiore a tre anni entro gli ultimi sette anni precedenti
          l'entrata in vigore della convenzione per quel Contraente;
              (b) fornito  la  prova  che  essi  hanno  assolto  quel
          servizio in modo soddisfacente;
              (c)  soddisfatto  l'amministrazione per quanto riguarda
          l'idoneita' fisica, vista ed udito compresi, tenendo  conto
          della loro eta' al momento della domanda.
             Ai  fini  della  convenzione, un certificato di servizio
          rilasciato  in  ottemperanza  a  questo   paragrafo   sara'
          ritenuto  equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi
          della convenzione".
             - La circolare serie XI n. 58 del 10 aprile 1984 e n. 62
          del 17 agosto 1984 titolo gente  di  mare  reca:  "Rilascio
          certificazione   a   marittimi   in   possesso   di  titoli
          professionali nelle more del provvedimento di adesione alla
          convenzione IMO STCW 1978".
             - La circolare serie XI n. 97 del 9 aprile  1990  titolo
          gente  di  mare  reca:  "Convenzione  internazionale  sugli
          standards di addestramento,  abilitazione  e  tenuta  della
          guardia  (STCW/78),  resa  esecutiva in Italia con legge 21
          novembre 1985, n. 739 - Regole II/6 e III/6".
             - La circolare serie XI  n.  88  del  14  dicembre  1988
          titolo  gente di mare reca: "Nuove qualifiche professionali
          di personale impiegato a bordo di navi dotate di tecnologia
          avanzata definite dal R.I: Na I.A.Q.1".
             -  IL  D.M.  13  ottobre  1992,  n.  534,   recante   il
          regolamento  unico per il collocamento della gente di mare,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
          n. 67 del 22 marzo 1994.