IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, nel quale sono definite le caratteristiche dei prodotti medicinali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso; Vista la circolare del Ministero della sanita' del 27 settembre 1991, n. 18, avente per oggetto l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, la quale prevede che "anche i prodotti per uso personale che posseggono o, comunque vantano specifiche proprieta' disinfettanti rientrano fra i 'medicinali', in quanto diretti ad impedire l'insorgere di uno stato patologico."; Vista la nota del 27 febbraio 1995 del Ministero della sanita' con la quale sono state definite le procedure da seguire per la registrazione di specialita' medicinali dei prodotti gia' autorizzati come presidi medico-chirurgici; Visti i propri decreti 30 maggio 1995 e 15 settembre 1995, n. 575, con i quali, al fine di consentire una approfondita istruttoria ministeriale, e' stata assentita la continuazione della commercializzazione dei presidi medico-chirurgici elencati negli allegati ai decreti stessi e per i quali erano state presentate, dalle aziende interessate, domande di registrazione come specialita' medicinali ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo; Visto l'esito delle attivita' istruttorie del Ministero della sanita' che hanno evidenziato la necessita' di adeguamento delle documentazioni allegate a numerose istanze presentate dalle aziende interessate; Rilevato che, sono ora pervenute la maggior parte delle integrazioni documentali richieste dal Ministero della sanita'; Considerato che l'attuazione delle procedure summenzionate non determina, comunque, cambiamenti nelle caratteristiche chimico-farmaceutiche dei prodotti in questione; Visti i pareri favorevoli della Commissione unica del farmaco espressi in data 8 maggio 1995 e 13 novembre 1995 favorevoli alle proposte dell'ufficio presentate, rispettivamente, in data 6 maggio 1995 e del 10 novembre 1995; Considerata la necessita' di pervenire comunque al completamento dell'iter amministrativo in questione entro e non oltre dieci settimane dalla data del presente decreto; Visto il parere in data 28 dicembre 1995 dell'ufficio legislativo del Ministero della sanita' dal quale emerge la necessita' di modificare il decreto del 30 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1995, e successive integrazioni secondo quanto specificato nel parere stesso; Decreta: A parziale modifica del decreto del Ministero della sanita' del 30 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1995, le confezioni dei presidi medico chirurgici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, come integrato dal decreto del Ministero della sanita' del 15 settembre 1995, n. 575, non possono piu' essere commercializzate: a) in caso di esito favorevole della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto come specialita' medicinale, a partire dalla data indicata nei relativi decreti; b) in caso di esito non favorevole della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto come specialita' medicinale, a partire dal terzo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento motivato di diniego per la commercializzazione come specialita' medicinale. Roma, 28 dicembre 1995 Il direttore generale: SILANO