IL DIRETTORE GENERALE
                 DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
                            E DEI FARMACI
  Visto   il   decreto  legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  con
particolare riferimento all'art. 1, comma 1, nel quale sono  definite
le caratteristiche dei prodotti medicinali che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo stesso;
  Vista  la  circolare  del  Ministero della sanita' del 27 settembre
1991,  n.  18,  avente  per  oggetto   l'applicazione   del   decreto
legislativo  29  maggio  1991,  n. 178, la quale prevede che "anche i
prodotti  per  uso  personale  che  posseggono  o,  comunque  vantano
specifiche  proprieta' disinfettanti rientrano fra i 'medicinali', in
quanto diretti ad impedire l'insorgere di uno stato patologico.";
  Vista la nota del 27 febbraio 1995 del Ministero della sanita'  con
la  quale  sono  state  definite  le  procedure  da  seguire  per  la
registrazione di specialita' medicinali dei prodotti gia' autorizzati
come presidi medico-chirurgici;
  Visti i propri decreti 30 maggio 1995 e 15 settembre 1995, n.  575,
con  i  quali,  al  fine  di  consentire una approfondita istruttoria
ministeriale,   e'   stata   assentita   la    continuazione    della
commercializzazione  dei  presidi  medico-chirurgici  elencati  negli
allegati ai decreti stessi e per  i  quali  erano  state  presentate,
dalle  aziende interessate, domande di registrazione come specialita'
medicinali ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo;
  Visto l'esito  delle  attivita'  istruttorie  del  Ministero  della
sanita'  che  hanno  evidenziato  la  necessita' di adeguamento delle
documentazioni allegate a numerose istanze presentate  dalle  aziende
interessate;
  Rilevato   che,   sono   ora   pervenute  la  maggior  parte  delle
integrazioni documentali richieste dal Ministero della sanita';
  Considerato che  l'attuazione  delle  procedure  summenzionate  non
determina,     comunque,     cambiamenti     nelle    caratteristiche
chimico-farmaceutiche dei prodotti in questione;
  Visti i pareri  favorevoli  della  Commissione  unica  del  farmaco
espressi  in  data  8  maggio 1995 e 13 novembre 1995 favorevoli alle
proposte dell'ufficio presentate, rispettivamente, in data  6  maggio
1995 e del 10 novembre 1995;
  Considerata  la  necessita'  di pervenire comunque al completamento
dell'iter  amministrativo  in  questione  entro  e  non  oltre  dieci
settimane dalla data del presente decreto;
  Visto  il  parere in data 28 dicembre 1995 dell'ufficio legislativo
del Ministero  della  sanita'  dal  quale  emerge  la  necessita'  di
modificare  il  decreto del 30 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  132  dell'8  giugno  1995,  e  successive  integrazioni
secondo quanto specificato nel parere stesso;
                              Decreta:
  A  parziale modifica del decreto del Ministero della sanita' del 30
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno
1995, le confezioni dei presidi medico chirurgici di cui all'allegato
1 del medesimo decreto, come  integrato  dal  decreto  del  Ministero
della  sanita' del 15 settembre 1995, n. 575, non possono piu' essere
commercializzate:
    a) in caso di esito favorevole della valutazione della domanda di
autorizzazione   all'immissione   in   commercio  del  prodotto  come
specialita' medicinale, a partire dalla data  indicata  nei  relativi
decreti;
    b)  in  caso  di  esito  non  favorevole  della valutazione della
domanda di autorizzazione all'immissione in  commercio  del  prodotto
come  specialita' medicinale, a partire dal terzo giorno successivo a
quello della pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  del  provvedimento
motivato  di  diniego  per  la  commercializzazione  come specialita'
medicinale.
    Roma, 28 dicembre 1995
                                        Il direttore generale: SILANO