IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
che prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  sono
stabilite le modalita' per disciplinare l'impiego degli oli  minerali
negli usi agevolati; 
  Visto il punto 3 della tabella A allegata al predetto decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, che prevede l'esenzione dall'accisa  per  gli
oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque
marine  comunitarie,  compresa  la  pesca,  e  nelle  acque  interne,
limitatamente al trasporto delle merci, e per  il  dragaggio  di  vie
navigabili e porti; 
  Visto l'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di
bordo  di  aerei  o  navi  lo  stesso  trattamento  stabilito  per  i
carburanti; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 6 luglio 1995; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge  n.  400
del 1988, con nota n. 290/2/UDC del 18 settembre 1995; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto  3  della  tabella  A
allegata al decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, d'ora  in  avanti
denominato "decreto-legge", si applica agli oli da gas  ed  agli  oli
combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg  di
prodotto, delle seguenti sostanze: 
    a) grammi 2 di "marcante A" di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  128
del 2 giugno 1992; 
    b) grammi 3 di "tracciante RS" di cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 1985; 
    c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; 
    d) grammi 5 di "verde alizarina G base", di cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze  7  agosto  1961,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961. 
  2. In luogo delle predette  sostanze  e'  consentito  l'impiego  di
altre  sostanze,  aventi  differenti  denominazioni  commerciali,  ma
proprieta'  fisiche  e  chimiche,  tonalita'  e   potere   colorante,
riconosciuti  dall'amministrazione  finanziaria,  identici  a  quelli
delle sostanze indicate nel comma 1. 
  3. Le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 sono  eseguite,
con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite   dall'amministrazione
finanziaria, presso i depositi fiscali mittenti. 
  4. L'esenzione di cui al comma 1 compete  ai  prodotti  petroliferi
impiegati come carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque  marine
comunitarie, compresa  la  pesca,  per  la  navigazione  nelle  acque
interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di
vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono  costituite,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CEE) n.  2913/92  del
Consiglio del 12 ottobre 1992, dalle acque territoriali e dalle acque
marittime interne degli Stati membri, escluse quelle  appartenenti  a
territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'. 
Lo stesso trattamento si applica agli oli  lubrificanti  destinati  a
provvista  di  bordo  delle  imbarcazioni   ammesse   alla   predetta
esenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge. 
  5. Sono esclusi dall'esenzione i prodotti petroliferi  destinati  a
provvista di bordo  delle  imbarcazioni  private  da  diporto,  fermo
restando il trattamento fiscale previsto dalle  vigenti  disposizioni
doganali per le provviste di bordo destinate  alle  imbarcazioni  con
diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio  doganale
della Comunita'. Per "imbarcazioni private da diporto"  si  intendono
le  imbarcazioni  che  vengono  utilizzate  dal  proprietario,  dalla
persona fisica o giuridica che  puo'  utilizzarli  in  virtu'  di  un
contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo,  per  scopi  non
commerciali ed in particolare per  scopi  diversi  dal  trasporto  di
passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso  o
per conto di autorita' pubbliche. 
 
    

            AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  dei  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - In data successiva a quella del presente  regolamento,
          e'  stato pubblicato, nel supplemento ordinario n. 143 alla
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  279  del  29
          novembre  1995,  il  D.Lgs  26 ottobre 1995, n. 504, con il
          quale e' stato approvato il testo unico delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali ed amministrative.  Tale
          provvedimento,  in  vigore  dal  14  dicembre 1995, abroga,
          dalla suddetta data,  tutte  le  preesistenti  disposizioni
          legislative  in  materia.    Pertanto  i riferimenti a tali
          disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  devono
          intendersi  effettuate  nei  confronti delle corrispondenti
          disposizioni del testo unico, indicate nelle presenti note:
              il riferimento all'art. 20, comma 1, del D.L. 30 agosto
          1993, n.  331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          29  agosto  1993,  n.   427, deve intendersi effettuato nei
          confronti dell'art. 67, comma 1, del testo  unico,  che  si
          riporta:  "1.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari
          per  l'applicazione   del   presente   testo   unico,   con
          particolare       riferimento       all'accertamento      e
          contabilizzazione   dell'imposta,    all'istituzione    dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore professionale, di  rappresentante  fiscale  o  di
          obbligato  d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
          di agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni,  al
          riconoscimento  di  non  assoggettabilita'  al regime delle
          accise, all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria  e
          fiscale,   alla   circolazione   e  deposito  dei  prodotti
          sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla  cessione
          dei  contrassegni  di  Stato,  all'istituzione degli uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere  generale  stabiliti  dalle  norme regolamentari,
          l'amministrazione finanziaria  impartisce  le  disposizioni
          specifiche  per  i  singoli casi. Fino a quando non saranno
          emanate le predette norme regolamentari restano  in  vigore
          quelle  vigenti,  in quanto applicabili. I cali ammissibili
          all'abbuono  dell'imposta,  fino  a  quando   non   saranno
          determinati  con  il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
          si determinano in base  alle  percentuali  stabilite  dalle
          norme vigenti";
              il  riferimento  al punto 3 della tabella A allegata al
          D.L. n.  331/1993 deve intendersi effettuato nei  confronti
          del  punto  3  della tabella A (Impieghi degli oli minerali
          che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione  di
          una   aliquota  ridotta,  sotto  l'osservanza  delle  norme
          prescritte) allegata al testo unico, che si riporta:
          "Impieghi                                  Agevolazione
    __                                                   __
3. Impieghi come carburanti per la
   navigazione nelle acque marine
   comunitarle, compresa la pesca,
   con esclusione delle imbarcazioni
   private da diporto, e impieghi
   come carburanti per la navigazione
   nelle acque interne, limitatamente
   al trasporto delle merci, e per il
   dragaggio di vie navigabili e porti (1) . . . .    esenzione
             (1)  Per  'aviazione   privata   da   diporto'   e   per
          'imbarcazioni  private  da  diporto' si intende l'uso di un
          aeromobile o di una imbarcazione da parte del  proprietario
          o  della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in
          virtu' di un contratto di locazione o per  qualsiasi  altro
          titolo,  per  scopo  non  commerciale ed in particolare per
          scopi diversi dal trasporto, di passeggeri o merci o  dalla
          prestazione  di  servizi  a  titolo  oneroso o per conto di
          autorita' pubbliche";
              il riferimento  all'art.  30,  comma  4,  del  D.L.  n.
          331/1993,   deve   intendersi   effettuato   nei  confronti
          dell'art. 62, comma 3, del testo unico, che si riporta: "3.
          L'imposta di cui al comma 1 si applica anche  per  gli  oli
          lubrificanti  utilizzati  in  miscela  con i carburanti con
          funzione  di  lubrificazione  e  non  e' dovuta per gli oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della gomma naturale e sintetica per la  fabbricazione  dei
          relativi   manufatti,   nella   produzione   delle  materie
          plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
          le colle adesive, nella  produzione  degli  antiparassitari
          per  le  piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
          comma 2. Per gli oli lubricanti imbarcati per provvista  di
          bordo  di  aerei  o  navi  si applica lo stesso trattamento
          previsto per i carbunati".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



    
          Note all'art. 1: 
             - Per il riferimento al punto 3 della tabella A allegata 
          al D.L. n. 331/1993 si vedano le note alle premesse. 
             - Il "marcante A" di cui  al  D.M.  19  maggio  1992  e'
          costituito da una miscela composta dal 35% in peso di nafta
          solvente e dal 65% in peso di una sostanza  della  seguente
          formula chimica: 
              N-etil-N- [ 2-  (1-isobutossietossi)etil]  -4  fenilazo
          anilina. 
             - Il tracciante "RS" di cui al D.M. 12  settembre  1985,
          come definito dall'art. 1, terzo comma, del D.M. 25 ottobre
          1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  270  del  27
          novembre 1988, e' la sostanza  costituita  chimicamente  da
          2-etil-antrachinone, avente peso molecolare = 236,27, punto
          d'ebollizione maggiore di 300(gradi)C e punto di fusione 
          108 - 111(gradi)C 
             - Il colorante "verde alizarina G base" di cui al D.M. 7
          agosto 1961 e' la sostanza costituita chimicamente da: 
              1,4-bis  [(4-metilfenil)-ammino]  -9,10   antracendione
          corrispondente al prodotto definito da Color Index  solvent
          green 3 oppure Color Index  61565,  in  soluzione  xilolica
          tale che abbia una estinzione  percentuale  alla  lunghezza
          d'onda di 607 nm di circa 126 e a 645 nm di circa 130. 
             - Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio  del  12
          ottobre  1992  (Codice  doganale  comunitario)   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 302 del 19 ottobre 1992. 
             - Per il riferimento all'art. 30, comma 4, del  D.L.  n.
          331/1993 si vedano le note alle premesse.