IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 27 della legge  14  giugno  1989,  n.  234,  che  reca
"Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e
provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale";
  Visto  il  decreto-legge  18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella
legge 17  dicembre  1990,  n.  383,  concernente  "lnterpretazione  e
modifica  delle  leggi  14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n.
856, in materia di benefici alle imprese armatoriali";
  Visto il regolamento emanato  con  decreto  ministeriale  datato  6
novembre  1990, n 372, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre
1990, che detta "Norme applicative degli articoli 11, 12 e  27  della
legge 14 giugno 1989, n. 234 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
18  ottobre  1990,  n.  296,  in  materia  di  benefici  alle imprese
armatoriali";
  Visto l'art. 12 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  concernente
"Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi";
  Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 15 febbraio
1991 con il quale si e' proceduto alla determinazione dei  criteri  e
delle  modalita' di concessione del contributo di cui alla richiamata
normativa;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del  Lazio
19  dicembre  1994,  n.  2139,  che  ha annullato il suddetto decreto
ministeriale nella parte riguardante la determinazione dei criteri di
individuazione   di   nave   altamente   specializzata,   in   quanto
l'amministrazione,  limitando  la  scelta  a navi destinate a servizi
speciali  ed  a  navi  adibite  a  trasporti  particolari,   non   ha
considerato    che   un'alta   specializzazione   tecnica   e'   pure
riscontrabile in altri tipi di navi;
  Vista la lettera 5 aprile 1995, n. 45120  dell'Avvocatura  generale
dello  Stato  con  la  quale  si riconosce che, anziche' impugnare la
decisione del tribunale amministrativo, e'  preferibile  adottare  un
nuovo provvedimento.
  Considerato  che  i criteri di cui all'art. 2, lettera a) e b), del
decreto impugnato non sono stati di per se' oggetto di censura;
  Ritenuto quindi di dover rinnovare il citato  art.  2  integrandolo
con un criterio aggiuntivo rispetto a quelli di cui alle lettere a) e
b),  idoneo  ad  individuare,  fra  gli  altri tipi di navi speciali,
quelle altre  unita'  che  per  struttura,  impianti  e  attrezzature
possano essere definite come "altamente specializzate";
 Ritenuto altresi' che la conferma dei criteri di cui alle lettere a)
e  b)  consente  di  mantenere  validita'  ed efficacia ai decreti di
concessione del maggiore contributo per  alta  specializzazione  gia'
emanati in base ai criteri stessi;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  13  luglio  1995, n. 287, che
autorizza,  tra  l'altro,  ulteriori  limiti  di  impegno   per   gli
interventi di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  2  del  decreto  del  Ministro  della  marina mercantile 15
febbraio 1991, di cui in premessa, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 2.
  Sono considerate 'altamente specializzate':
    a)   le   navi  in  possesso  di  speciali  attrezzature  per  la
movimentazione e la conservazione del carico rispondenti a specifiche
normative (IBC code, BCH code, lGC code,  MODU  code),  appositamente
dettate  in  relazione  al  tipo  di attivita' da svolgere e pertanto
diverse da quelle generali;
    b) le navi in possesso di speciali strutture per  lo  svolgimento
di  particolari  lavori in mare o operazioni di ricerca e di speciali
apparecchiature fisse o mobili, ma comunque  connesse  e/o  collegate
con  la  nave,  rispondenti a caratteristiche operative appositamente
studiate in relazione al tipo di attivita' da svolgere;
    c)  le  navi  speciali,  quali  i  traghetti   RO.RO,   le   navi
portacontenitori,  OBO, polivalenti e a doppio scafo che, per il loro
progetto strutturale e per gli impianti e le attrezzature  fisse  e/o
mobili di cui sono dotate, possono svolgere attivita' di trasporto di
carichi  con  flessibilita' nell'utilizzo commerciale e con modalita'
particolarmente efficaci  per  la  sicurezza  della  navigazione,  la
tutela dell'ambiente marino e la economicita' della gestione".