IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che reca "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale"; Visto il decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383, concernente "lnterpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali"; Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale datato 6 novembre 1990, n 372, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1990, che detta "Norme applicative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, in materia di benefici alle imprese armatoriali"; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi"; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 febbraio 1991 con il quale si e' proceduto alla determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione del contributo di cui alla richiamata normativa; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio 19 dicembre 1994, n. 2139, che ha annullato il suddetto decreto ministeriale nella parte riguardante la determinazione dei criteri di individuazione di nave altamente specializzata, in quanto l'amministrazione, limitando la scelta a navi destinate a servizi speciali ed a navi adibite a trasporti particolari, non ha considerato che un'alta specializzazione tecnica e' pure riscontrabile in altri tipi di navi; Vista la lettera 5 aprile 1995, n. 45120 dell'Avvocatura generale dello Stato con la quale si riconosce che, anziche' impugnare la decisione del tribunale amministrativo, e' preferibile adottare un nuovo provvedimento. Considerato che i criteri di cui all'art. 2, lettera a) e b), del decreto impugnato non sono stati di per se' oggetto di censura; Ritenuto quindi di dover rinnovare il citato art. 2 integrandolo con un criterio aggiuntivo rispetto a quelli di cui alle lettere a) e b), idoneo ad individuare, fra gli altri tipi di navi speciali, quelle altre unita' che per struttura, impianti e attrezzature possano essere definite come "altamente specializzate"; Ritenuto altresi' che la conferma dei criteri di cui alle lettere a) e b) consente di mantenere validita' ed efficacia ai decreti di concessione del maggiore contributo per alta specializzazione gia' emanati in base ai criteri stessi; Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, che autorizza, tra l'altro, ulteriori limiti di impegno per gli interventi di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234; Decreta: Art. 1. L'art. 2 del decreto del Ministro della marina mercantile 15 febbraio 1991, di cui in premessa, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Sono considerate 'altamente specializzate': a) le navi in possesso di speciali attrezzature per la movimentazione e la conservazione del carico rispondenti a specifiche normative (IBC code, BCH code, lGC code, MODU code), appositamente dettate in relazione al tipo di attivita' da svolgere e pertanto diverse da quelle generali; b) le navi in possesso di speciali strutture per lo svolgimento di particolari lavori in mare o operazioni di ricerca e di speciali apparecchiature fisse o mobili, ma comunque connesse e/o collegate con la nave, rispondenti a caratteristiche operative appositamente studiate in relazione al tipo di attivita' da svolgere; c) le navi speciali, quali i traghetti RO.RO, le navi portacontenitori, OBO, polivalenti e a doppio scafo che, per il loro progetto strutturale e per gli impianti e le attrezzature fisse e/o mobili di cui sono dotate, possono svolgere attivita' di trasporto di carichi con flessibilita' nell'utilizzo commerciale e con modalita' particolarmente efficaci per la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e la economicita' della gestione".