IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI L'art. 17, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, apportando modifiche all'art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, prevede una nuova procedura per la definizione del contenzioso relativo a progetti gia' di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici. 1 - Ambito di applicazione. L'inserimento della normativa nell'articolo 9-bis del D.L.vo n. 96/93 ed il riferimento alle "controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1" dello stesso articolo 9-bis, comporta l'applicabilita' della procedura esclusivamente ai progetti gia' trasferiti dalla soppressa Agenzia ai sensi dell'art. 5 della legge n. 64/86 e delibera CIPE n. 157/87. Circa il tipo di controversie che possono essere oggetto di definizione transattiva, si osserva che la dizione estremamente generica delle norme (al primo comma si fa riferimento a "procedure contenziose ovvero pretese di maggiori compensi", ed al secondo comma vengono usati i termini generici di "controversia" e "domanda del creditore") consente di non limitare l'applicabilita' della procedura al solo contenzioso con gli appaltatori, ma di estenderla alle controversie promosse da soggetti diversi. Nell'ambito delle controversie con gli appaltatori, in cui presumibilmente trovera' piu' ampia applicazione la procedura in esame, non sembra esservi dubbio che la stessa possa avere ad oggetto unicamente le controversie giudiziali. Non saranno ammesse, dunque, le pretese di maggiori compensi contenute in atti stragiudiziali come le riserve. Va peraltro precisato che la normativa in esame e' da intendersi applicabile esclusivamente al contenzioso che, ai sensi delle convenzioni di trasferimento, restava a carico dell'Agenzia per il Mezzogiorno, cui il Ministero dei lavori pubblici e' succeduto; essa potra' pertanto riguardare soltanto le domande giudiziali relative a fatti verificatisi anteriormente al trasferimento, restando gli accadimenti ad esso successivi nella responsabilita' dei soggetti trasferitari. Poiche' peraltro la norma si riferisce a "controversie in atto", le domande giudiziali non devono essere successive all'entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. 2 - Amministrazione competente. Dall'inquadramento sistematico della normativa, sia nell'ambito dell'art. 17 del decreto-legge n. 244/1995, che individua le competenze del Ministero dei lavori pubblici relativamente agli interventi nelle aree depresse, sia nell'ambito dell'art. 9-bis del decreto legislativo n. 96/1993, che al comma 4, attribuisce allo stesso Ministero la competenza a definire il contenzioso, e' agevole desumere che rientri nelle attribuzioni di quest'ultimo anche l'iter procedurale di cui trattasi e, in mancanza di diversa espressa indicazione normativa, il relativo pagamento. E' da ritenere pertanto che la domanda instauri un rapporto diretto tra "creditore" e Ministero, superando il rapporto tra "creditore" e amministrazione appaltante dei lavori (ente trasferitario). 3 - Modalita' di definizione della transazione. Si ritiene che il legislatore abbia voluto introdurre una procedura snella che riduce, ma non elimina l'attivita' della amministrazione volta a valutare richieste delle imprese sotto il profilo della fondatezza. Ne' si ritiene potrebbe essere altrimenti, senza intaccare i principi di buona amministrazione costituzionalmente garantiti. Che la procedura non si riduca ad una mera applicazione di una percentuale sulla somma globalmente richiesta dagli appaltatori, si ricava innanzi tutto da elementi di interpretazione letterale: il termine "limite del 35%", indica di per se' una graduazione ed un livello massimo oltre il quale non e' consentito andare. Il secondo comma usa l'espressione "importo riconosciuto", che implica attivita' di valutazione da parte dell'amministrazione che procede all'istruttoria. E' pertanto da ritenere che, nell'ambito della percentuale fissata dalla norma sull'intero ammontare delle pretese, l'amministrazione abbia un margine di discrezionalita' che le consente di escludere le richieste che siano irrituali o manifestamente infondate o di accoglierle parzialmente nei casi in cui la pretesa esorbiti palesemente anche dal limite della percentuale indicata dalla legge. L'Amministrazione potra', quindi, proporre una percentuale inferiore al 35% per la conclusione transattiva della controversia. Resta inteso che i poteri istruttori dell'amministrazione saranno finalizzati esclusivamente alla risoluzione delle controversie nei tempi e nei modi indicati dal legislatore senza coinvolgere gli eventi che sono alla base delle controversie, medesime. Eventuali profili di responsabilita' restano a carico degli enti convenzionati, trasferitari, che abbiano svolto il ruolo di stazione appaltante. La domanda degli appaltatori dovra' in ogni caso essere corredata dalla documentazione necessaria per dimostrare la fondatezza della pretesa sulla quale l'amministrazione che si avvarra' degli elementi conoscitivi che riterra' necessari (registri di contabilita', verbali di sospensione e ripresa lavori, relazioni riservate) esercitera' l'attivita' istruttoria. In mancanza di detta documentazione, l'amministrazione assegnera' un termine, non superiore a giorni trenta, entro il quale sara' onere del richiedente allegare in copia autentica i documenti mancanti. Decorso inutilmente detto termine, la domanda verra' respinta. Uguale invito sara' rivolto all'Ente trasferitario per cio' che concerne le relazioni riservate dei propri organi. La mancata produzione di questi ultimi documenti produrra' una responsabilita' diretta dell'Ente a norma della legge n. 241 del 1990, nei confronti del richiedente per inadempimento dell'obbligo di cooperazione nell'espletamento del procedimento. Gli inviti suddetti sospenderanno il termine di novanta giorni fissato per l'esame e la definizione delle domande. Detto termine ricomincera' a decorrere dalla data di acquisizione dei documenti mancanti. Il provvedimento adottato in esito al procedimento suddetto fissera' un termine di trenta giorni dalla ricezione, entro il quale il destinatario ha l'onere di comunicarne l'accettazione o l'eventuale rifiuto. In caso di accettazione l'impegno alla definizione transattiva della controversia dovra' essere mantenuto fermo per il tempo occorrente all'amministrazione per acquisire il parere sulla transazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo le norme della contabilita' pubblica. Dal perfezionamento di tale fattispecie negoziale, mediante l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura, da comunicare all'interessato, decorrera' l'ulteriore termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dei relativi importi. In caso di rigetto dell'istanza, ovvero di accoglimento parziale rispetto al limite stabilito dalla legge, il provvedimento sara' congruamente motivato. Contro detto provvedimento l'interessato potra' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, ovvero, devolvere la questione ad un collegio arbitrale. 4 - Rivalutazione. La norma prevede che sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10% annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse (compensativo). A rigore, dunque, secondo la lettera della norma, il coefficiente forfettario si applicherebbe esclusivamente alle richieste di risarcimento danni, che costituendo crediti di valore, sarebbero le uniche soggette a rivalutazione secondo i noti principi normativi e giurisprudenziali. Tuttavia, la considerazione che detto coefficiente comprende anche gli interessi permetterebbe di applicarlo anche ai crediti di valuta, quali le richieste di corrispettivi. Un punto non esplicitamente considerato dalla normativa riguarda l'individuazione del dies a quo da cui far decorrere la rivalutazione forfettaria. Nel silenzio della disciplina, soccorrono i principi generali in tema di obbligazioni, ritenendosi pertanto di poter individuare il dies a quo, per le obbligazioni di risarcimento danni, nel momento in cui il danno stesso si e' verificato; mentre per le obbligazioni aventi carattere di corrispettivo, il coefficiente forfettario, che in tal caso avra' natura di interessi (di mora), verra' calcolato dalla data di costituzione in mora. Non ravvisandosi, secondo costante giurisprudenza, tale atto nell'iscrizione della riserva ed in mancanza di specifica anteriore richiesta, il dies a quo potra' essere individuato nella domanda di cui al comma 2, dell'art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'art. 17, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 5 - Procedura e termini. La legge di conversione ha introdotto il comma 2-bis che prevede un termine di novanta giorni dalla ricezione della istanza per l'adozione del provvedimento ed un termine di trenta giorni per il successivo procedimento di spesa. In proposito si invitano le amministrazioni destinatarie della presente direttiva a dare impulso, nel rispetto dei termini di legge, alla definizione delle istanze in questione al fine di rendere tempestivo ed efficace, anche in relazione all'economicita' dell'azione amministrativa, il soddisfacimento delle pretese vantate dai creditori. 6 - Sospensione dei giudizi. Il comma 3, dell'articolo di legge in esame prevede la sospensione fino al 31 dicembre 1995, di tutti i giudizi pendenti, mentre la sospensione dei termini sostanziali e processuali impedisce di attivare fino allo stesso termine l'azione giudiziaria a tutela delle pretese. La collocazione della norma comporta che la sospensione si riferisca esclusivamente alle controversie ed alle pretese individuate nel comma 1, dell'art. 9-bis. E' da ritenere che il legislatore abbia voluto con tale disposizione incentivare la utilizzazione da parte degli interessati della procedura di cui al comma precedente. Tuttavia la protrazione della sospensione per un periodo di tempo cosi' lungo si risolve in un aggravio di oneri per la stessa amministrazione in termini di interessi e rivalutazione che la stessa potrebbe essere condannata a pagare, una volta ripreso il giudizio. Si ritiene pertanto possibile, trattandosi di disposizione posta a tutela dell'amministrazione, far valere la sospensione dei termini esclusivamente per le imprese che abbiano presentato domanda ai sensi del comma 2. 7 - Disposizione transitoria. Il comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge n. 244/1995, regola l'applicabilita' della nuova normativa ai procedimenti di definizione bonaria previsti dal decreto-legge n. 32/1995 convertito nella legge n. 104/1995, stabilendo che le controversie per le quali siano state presentate istanze ai sensi della vecchia disciplina, che non siano concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 244/1995, sono definite secondo la procedura ivi prevista. Nel precisare che per "controversie concluse" debbano intendersi le fattispecie nelle quali gli appaltatori abbiano accettato l'importo offerto dalla amministrazione, non rilevando le ulteriori fasi del procedimento, si ritiene che la definizione dei procedimenti non conclusi, secondo le modalita' stabilite dalla nuova disciplina, non possa prescindere da apposita domanda delle imprese interessate. Una ulteriore questione si pone in ordine alle transazioni gia' concluse in base alla previgente normativa per le quali la Cassa depositi e prestiti non ha ancora effettuato la liquidazione della somma concordata. Anche per tali fattispecie si ritiene superata la competenza della Cassa depositi e prestiti, restando il procedimento di spesa disciplinato dalla normativa sopravvenuta. Infine, per quanto attiene alla disciplina transitoria di cui al comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge n. 244/1995, si pone un problema circa la competenza a procedere alla definizione transattiva. Infatti molte istanze presentate al commissario liquidatore della cessata Agenzia per il Mezzogiorno in base alla precedente normativa, introdotta per la prima volta dal decreto-legge n. 285 del 9 agosto 1993 si riferiscono a progetti attualmente nelle attribuzioni del Ministero per le risorse agricole, tuttavia alla loro definizione provvedeva il Ministero dei lavori pubblici in virtu' della disposizione contenuta nel comma 4, dell'art. 9-bis. Sulla base di tale disposizione ancora vigente, in quanto non modificata dall'art. 17 del decreto-legge n. 244, si ritiene che permanga la competenza dello stesso Ministero a definire le istanze di cui al comma 5 del medesimo art. 17, anche se relative a progetti di competenza del Ministero per le risorse agricole. Del resto una diversa soluzione priverebbe i soggetti interessati del beneficio di usufruire della definizione transattiva, non essendo la stessa procedura prevista per le attivita' di competenza dell'amministrazione da ultimo citata. Roma, 28 dicembre 1995 Il Ministro: BARATTA Registrata alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 43