LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e le successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991,
n. 157;
  Visto  il  proprio regolamento adottato con delibera n. 5553 del 14
novembre 1991 di attuazione degli articoli  6  e  7  della  legge  17
maggio 1991, n. 157;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  apportare  modificazioni  al suddetto
regolamento  n.  5553/1991  al  fine   di   rendere   meno   onerose,
compatibilmente  con le esigenze di tutela del pubblico risparmio, le
modalita' di diffusione delle informazioni da parte  degli  emittenti
valori  mobiliari  ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati
diversi dalla borsa valori;
                              Delibera:
  La lettera c) del comma 1 dell'art. 20 del  regolamento  citato  in
premessa e' abrogata.
  Dopo  il comma 1 dell'art. 20 del regolamento citato in premessa e'
aggiunto il seguente:
  "1-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma  1,  gli  emittenti
valori  mobiliari  quotati  in  borsa  devono pubblicare su almeno un
quotidiano  a  diffusione  nazionale  un   avviso   recante   notizia
dell'avvenuto  deposito  della  documentazione e gli emittenti valori
mobiliari quotati in mercati regolamentati diversi dalla borsa devono
diffondere, con le  modalita'  di  cui  all'art.  17,  un  comunicato
recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione.".
  L'art.  22  del  regolamento  citato  in premessa e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 22 (Modalita' e  termini  di  diffusione  delle  informazioni
concernenti  l'esercizio  di  diritti).  -  1.  Gli  emittenti valori
mobiliari quotati in borsa devono mettere a disposizione del pubblico
le informazioni di cui all'art. 9 mediante  pubblicazione,  in  tempo
utile  a consentire l'esercizio dei relativi diritti, di un avviso su
almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
  2. Gli emittenti valori mobiliari quotati in mercati  regolamentati
diversi  dalla  borsa  devono  mettere a disposizione del pubblico le
informazioni di cui all'art. 9 mediante diffusione, in tempo utile  a
consentire l'esercizio dei relativi diritti, di un comunicato secondo
le modalita' di cui all'art. 17.".
  Il  comma  2  dell'art.  23  del  regolamento citato in premessa e'
sostituito dal seguente:
  "2. Le informazioni di  cui  all'art.  10  devono  essere  messe  a
disposizione  del  pubblico dagli emittenti azioni quotate in mercati
regolamentati diversi dalla borsa, nei modi e nei termini di  cui  al
comma 1, lettera a).".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 23 gennaio 1996
                                              Il presidente: BERLANDA