IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1991, n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
stabilisce  i  criteri  di determinazione dei redditi di cui all'art.
81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio  1991,
n.  27,  nel  testo  modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  22  luglio  1994, n.   458, in forza del quale, ai fini
della determinazione delle plusvalenze o delle  minusvalenze  di  cui
all'art.  81,  comma  1,  lettere c) e c-bis), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, il costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del
capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche'
dei   certificati  rappresentativi  di  partecipazioni  in  societa',
associazioni,  enti  ed  altri  organismi  nazionali  ed  esteri,  di
obbligazioni  convertibili,  diritti di opzione e ogni altro diritto,
che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti,  e'
adeguato  sulla  base  di un coefficiente pari al tasso di variazione
della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo  per
le  famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si e'
verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati
nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' tra la cessione e
l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del  citato
decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende
noti,   con   proprio  decreto,  i  coefficienti  di  adeguamento  da
utilizzare  ai  fini  della  determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;
  Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di
statistica, ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di
cui  all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23  maggio  1994,
n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
458,  conseguite  nel  periodo  di imposta 1995, il costo fiscalmente
riconosciuto e' adeguato sulla base dei coefficienti  indicati  nella
tabella allegata al presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI