IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986,  n.
349;
  Visto  l'art. 11, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 10 maggio 1976, n.
319, come sostituito dall'art. 14 della legge 24  dicembre  1979,  n.
650,  e modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
e successivamente modificato dall'art. 4 della legge 8  luglio  1986,
n. 349;
  Vista  la  legge  25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  per  la   salvaguardia   del   Mar   Mediterraneo
dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottati a
Barcellona il 16 febbraio 1976;
  Visti  gli  articoli  1, ultimo comma, e 2 nonche' gli articoli 25,
26, 27, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
  Vista la legge 5 marzo 1985, n. 127, di ratifica ed esecuzione  del
Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo,
aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (in specie, gli articoli
3 e 7, comma 1, lettera b), del Protocollo medesimo);
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista  la  delibera  del  Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall'inquinamento del 26 luglio 1978;
  Vista la delibera del  Comitato  interministeriale  per  la  tutela
delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980;
  Vista  la  delibera  del  Comitato  interministeriale per la tutela
delle acque dall'inquinamento del 27 agosto 1984;
  Vista la delibera del  Comitato  interministeriale  per  la  tutela
delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 1994, n. 527:
"Regolamento  concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti  i  termini  ed  i
responsabili dei procedimenti";
  Ritenuta   la  necessita'  di  procedere  ad  una  revisione  delle
prescrizioni  contenute  nella  sopracitata  delibera  del   Comitato
interministeriale  per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26
novembre 1980 e di acquisire istruttorie standardizzate e complete al
fine di uniformare la trattazione  delle  istanze  di  autorizzazione
allo  scarico  in  mare,  o in ambienti ad esso contigui di materiali
provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o  salmastri  o
da dragaggi di terreni litoranei emersi;
  Visto il comma 21 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
che ha soppresso il suddetto Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  attivita'  istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo
scarico deliberato nelle  acque  del  mare  o  in  ambienti  ad  esso
contigui  di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti
marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi,  devono
essere  condotte  in  conformita'  alle  disposizioni riportate negli
allegati A, B/  1  e  B/2  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto.