IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visti gli articoli  82,  comma  6,  e  87,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;
  Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 1994 recante: "Direttive
e  criteri  per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al
noleggio e viceversa";
  Tenuto conto delle esigenze manifestatesi nella  fase  della  prima
attuazione  del  decreto  appena  citato  e  delle  sollecitazioni ed
osservazioni fatte pervenire tramite i  propri  rappresentanti  dalla
categoria interessata;
  Constatata   la   conseguente   opportunita'  di  apportare  alcune
modifiche al testo del decreto precedentemente emanato,  al  fine  di
rendere piu' agevole l'osmosi tra autobus diversamente immatricolati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Impiego eccezionale di autobus destinati al servizio
           di noleggio con conducente in servizio di linea
  Gli  autobus  destinati  a  servizio  di  noleggio  con conducente,
possono essere impiegati in servizio di linea nei seguenti casi:
    a) guasto meccanico, furto o incendio dell'autobus  immatricolato
in servizi di linea; per i casi di vendita, demolizione o distruzione
del  veicolo  adibito  al  servizio di linea o, comunque, per perdita
della disponibilita' per cause di forza maggiore;
    b) effettuazione  di  corse-bis  regolarmente  denunciate  ovvero
situazioni di carattere straordinario che comportano un potenziamento
temporaneo dei mezzi destinati al servizio di linea;
    c)  impossibilita'  di utilizzo dell'autobus in servizio di linea
in relazione alla percorribilita' delle strade;
    d) per il tempo necessario  ad  ottenere  la  disponibilita'  del
materiale rotabile da immettere sul servizio all'atto del rilascio di
nuova concessione;
    e)  per  il  periodo  necessario all'approvvigionamento del nuovo
materiale rotabile per l'espletamento dei normali servizi di linea  a
seguito  di  provvedimenti  in  materia  di  investimenti su conforme
dichiarazione regionale;
    f) nell'esercizio dei servizi di linea di gran turismo, nel  caso
che  questi  si  svolgano  per  un  periodo  di tempo non superiore a
centottanta giorni;
    g) per  il  caso  di  intensificazione  temporanea  di  autolinee
ordinarie di durata non superiore ad un mese.