IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visti gli articoli 82, comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214; Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360; Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 1994 recante: "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa"; Tenuto conto delle esigenze manifestatesi nella fase della prima attuazione del decreto appena citato e delle sollecitazioni ed osservazioni fatte pervenire tramite i propri rappresentanti dalla categoria interessata; Constatata la conseguente opportunita' di apportare alcune modifiche al testo del decreto precedentemente emanato, al fine di rendere piu' agevole l'osmosi tra autobus diversamente immatricolati; Decreta: Art. 1. Impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizio di linea Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, possono essere impiegati in servizio di linea nei seguenti casi: a) guasto meccanico, furto o incendio dell'autobus immatricolato in servizi di linea; per i casi di vendita, demolizione o distruzione del veicolo adibito al servizio di linea o, comunque, per perdita della disponibilita' per cause di forza maggiore; b) effettuazione di corse-bis regolarmente denunciate ovvero situazioni di carattere straordinario che comportano un potenziamento temporaneo dei mezzi destinati al servizio di linea; c) impossibilita' di utilizzo dell'autobus in servizio di linea in relazione alla percorribilita' delle strade; d) per il tempo necessario ad ottenere la disponibilita' del materiale rotabile da immettere sul servizio all'atto del rilascio di nuova concessione; e) per il periodo necessario all'approvvigionamento del nuovo materiale rotabile per l'espletamento dei normali servizi di linea a seguito di provvedimenti in materia di investimenti su conforme dichiarazione regionale; f) nell'esercizio dei servizi di linea di gran turismo, nel caso che questi si svolgano per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni; g) per il caso di intensificazione temporanea di autolinee ordinarie di durata non superiore ad un mese.