Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditoriati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  ragioneria   Generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
  Con l'approvazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,
cosi'  come successivamente modificato ed integrato, vengono poste le
basi per una disciplina  unitaria  delle  aspettative  sindacali  non
retribuite.
  In  particolare,  l'art.  54 del predetto decreto prevede che in un
apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative, da recepire
con decreto dello  stesso  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
debbano  essere  determinati  i  limiti  massimi dei permessi e delle
aspettative sindacali nel settore  pubblico  nonche'  i  tempi  e  le
modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 54, e'
stato  quindi  approvato  il  "regolamento   concernente   la   nuova
disciplina  dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
nelle amministrazioni pubbliche".
  Allo stato attuale, pertanto, le misure approntate dalla  normativa
vigente  per  il  sostegno  delle  attivita'  sindacali  sono  quelle
risultanti dal citato decreto e sono costituite dai:
   distacchi sindacali retribuiti;
   permessi sindacali retribuiti;
   aspettative sindacali non retribuite;
   permessi sindacali non retribuiti.
  Nessun particolare  problema  applicativo  comportano  i  distacchi
sindacali  ed i permessi sindacali retribuiti. Ambedue, infatti, sono
a   tutti   gli   effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'amministrazione  e sono retribuiti con esclusione dei compensi e
delle indennita' per il lavoro straordinario e  di  quelli  collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  A  diverse  conclusioni  si  deve  invece giungere relativamente ai
permessi ed alle aspettative non retribuiti (art. 3, comma 32,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 24 della legge 24 maggio 1970,
n. 300).
  In  particolare, l'art. 3, comma 32, della citata legge n. 537/1993
dispone che "in tutti i comparti del pubblico impiego si  applica  la
legge  20  maggio  1970,  n.  300.  Durante  i periodi di aspettativa
sindacale  i  dipendenti  pubblici  iscritti   ai   fondi   esclusivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria conservano il diritto alle
prestazioni previdenziali  a  carico  dei  competenti  enti  preposti
all'erogazione delle stesse".
  A  sua  volta,  l'art.  11,  comma  21, della medesima legge n. 537
aggiunge  che  "i  dipendenti  di  enti  pubblici  iscritti  a  fondi
esclusivi  utilizzati  per  distacchi  sindacali non retribuiti hanno
facolta'  di  mantenere  l'iscrizione  a  detti   fondi   con   onere
contributivo   a   carico  dell'assicurato  anche  per  la  parte  di
competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione".
  Le perplessita' sorte in sede interpretativa per  effetto  di  tale
ultima  disposizione sono state sciolte dall'art. 22, comma 39, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  Secondo tale articolo, dal 31 marzo 1993  anche  per  i  dipendenti
pubblici  i  periodi  di  aspettativa non retribuita ex art. 31 della
legge  n.  300/1970  sono  considerati  utili,  senza  versamento  di
contributi,   ai   fini   del  riconoscimento  del  diritto  e  della
determinazione della misura della pensione a carico delle  rispettive
gestioni.
  Alla  luce  della  normativa  sopra  richiamata  va  in primo luogo
ricordato che "le aspettative sindacali non retribuite comportano  lo
svolgimento    dell'attivita'    sindacale    a    tempo   pieno   e,
conseguentemente,  la  sospensione  dell'attivita'   lavorativa   per
l'intera  durata dell'aspettativa sindacale stessa"; questa esaurisce
quindi i propri effetti al verificarsi della sua scadenza in base  ad
apposita   comunicazione   alle   amministrazioni  interessate  e  al
Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione  o
della  organizzazione  sindacale  che  a suo tempo ne aveva richiesta
l'autorizzazione (circ. Ministero funzione pubblica 5 maggio 1995, n.
11/95).
  E'  altresi'  utile  ricordare  che le predette aspettative possono
essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti pubblici "che
ricoprono cariche in seno  agli  organismi  direttivi  delle  proprie
confederazioni  e organizzazioni sindacali" e che tali confederazioni
ed organizzazioni al 31 gennaio di ciascun anno debbono comunicare la
conferma delle aspettative sindacali in atto, delle quali,  peraltro,
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.
  Per   gli   iscritti   alle   casse  amministrate  dall'INPDAP,  in
particolare, si fa presente  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, con circolare 6 giugno 1995, n. 15655/1995 8.93.5, ha fatto
chiarezza interpretativa sull'apparente contrasto tra le disposizioni
di  cui  all'art.  3, comma 32, e all'art. 11, comma 21, della stessa
legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  avevano  generato  forti  dubbi
circa  una  disparita'  di  trattamento  previdenziale tra il settore
pubblico  e  quello  privato  per  quanto  concerne  le   aspettative
sindacali non retribuite.
  Infatti,  con  tale  direttiva e' stato precisato che "i dipendenti
pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative  sindacali  non
retribuite,  nel rispetto delle modalita' e delle procedure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770, e che  siano  iscritti  ai  fondi  esclusivi  dell'assicurazione
generale   obbligatoria,   conservano  il  diritto  alle  prestazioni
previdenziali a carico dei competenti  enti  preposti  all'erogazione
delle stesse".
  Questo Istituto, con nota di servizio n. 386 del 28 agosto 1995, ha
recepito  la  direttiva di cui alla citata circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n.  15655/1995  -  8.93.5,  estendendo  ai
propri  iscritti,  che usufruiscono di aspettative non retribuite per
motivi sindacali a decorrere dal 6  aprile  1995  (giorno  successivo
alla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,  n.  770),  il
diritto alle prestazioni pensionistiche per i relativi periodi.
  Per  quanto  concerne poi la retribuzione da prendere a riferimento
ai  fini  pensionistici  e  l'eventuale  suo   adeguamento,   occorre
innanzitutto premettere che essa e' quella spettante al dipendente al
momento  del suo collocamento in aspettativa sindacale non retribuita
ovvero quella teorica successivamente acquisita.
  La retribuzione valutabile, peraltro,  resta  limitata  soltanto  a
quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale che
varia a seconda che trattasi di personale inquadrato nei livelli o di
personale con qualifica dirigenziale.
  Per il primo, la retribuzione base comprende:
    a) lo stipendio tabellare;
    b) la retribuzione individuale di anzianita';
    c) l'indennita' integrativa di speciale;
    d)  gli  eventuali  incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo
dei contratti di categoria.
  Per il personale dirigenziale, invece, essa comprende:
    a) lo stipendio tabellare, ivi incluso l'elemento distinto  della
retribuzione;
    b) gli scatti di anzianita';
    c) l'indennita' integrativa speciale;
    d) l'indennita' di funzione nella misura pari allo 0,1;
    e)  gli  eventuali  incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo
dei contratti di categoria.
  C'e'  da  aggiungere,  poi,  che  il  nuovo  contratto   collettivo
nazionale  di  lavoro dei dirigenti del comparto regioni-enti locali,
concernente il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per  la  parte
normativa  ed il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte
economica, ha modificato la struttura della retribuzione.    Essa  ha
previsto,  infatti,  oltre  allo  stipendio tabellare, all'indennita'
integrativa speciale ed alla retribuzione individuale di  anzianita',
due nuovi elementi retributivi e cioe' la retribuzione di posizione e
quella  di  risultato.  Al  riguardo,  si  fa  riserva  di  ulteriori
precisazioni tenuto conto che il contratto del personale dirigenziale
non e' stato ancora registrato dalla Corte dei conti.
  Sin da ora e' comunque opportuno sottolineare che, sulla  base  dei
contratti  attualmente  in  vigore, per tutte le voci retributive, la
valutazione e' limitata a quella parte non espressamente legata  alla
presenza,  alla  direzione  di  struttura  o  al risultato (sul punto
peraltro  disposizioni   parzialmente   innovative   sono   contenute
nell'art.  46,  comma  4,  del  nuovo  contratto della dirigenza gia'
citato).
  Quanto sopra chiarito, e' bene aggiungere  che,  ove  l'interessato
durante  l'aspettativa  non  retribuita  cessi  dal  servizio  ovvero
presenti domanda di riscatto o di ricongiunzione ex art. 2  legge  n.
29/1979,  la  retribuzione  da  prendere  a  base  per il calcolo del
conseguente provvedimento e' quella che sarebbe stata corrisposta  se
il   medesimo  fosse  rimasto  in  servizio  attivo,  con  esclusione
ovviamente di quelle voci retributive legate alla presenza.
  Premesso che l'art. 31,  comma  3,  dello  statuto  dei  lavoratori
prevede  che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini
pensionistici  "a  richiesta  dell'interessato",  senza  porre  alcun
termine,  si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata in ogni
tempo e, al limite, anche dopo il collocamento a riposo. Tuttavia, se
il momento dell'esercizio del diritto era del tutto indifferente  nel
sistema   pensionistico   precedente,  nel  quale  l'ammontare  della
prestazione veniva determinato tenendo conto degli anni valutabili  e
dell'ultima  retribuzione percepita (o della media delle retribuzioni
dell'ultimo decennio), nel nuovo sistema a contribuzione, di cui alla
legge n. 335/1995, sembra assumere rilevanza quando sia esercitato il
diritto, poiche' e' solo a partire da questo momento che i contributi
figurativi relativi al periodo di aspettativa senza assegni  potranno
essere  accreditati al lavoratore sindacalista e quindi entrare a far
parte del suo montante contributivo.
  Per ottemperare a tale esigenza e' consigliabile che  la  richiesta
di    valorizzazione    del    periodo    sia   avanzata   all'inizio
dell'aspettativa, per l'intera durata della stessa e non annualmente.
  Al fine di rendere piu' celere la procedura di  riconoscimento,  e'
opportuno  inoltre  che  la  richiesta  sia  contestualmente  inviata
all'INPDAP  e  all'Amministrazione  di   appartenenza,   che   dovra'
segnalare  al  primo  la  retribuzione  sulla  quale  dovranno essere
commisurati  i  contributi   figurativi.   Insieme   alla   richiesta
dell'interessato,   deve   anche   essere   trasmessa  all'INPDAP  la
determinazione dell'ente datore di  lavoro,  che  attesti  l'avvenuta
presa d'atto dell'aspettativa.
  L'interessato  dovra'  successivamente  comunicare  all'Istituto la
data di cessazione dall'aspettativa  e  del  conseguente  rientro  in
servizio.
  Tenuto  conto  poi che le somme dovute dall'iscritto all'INPDAP per
periodi   riscattati   e   ricongiunti   ovvero    per    sovvenzioni
precedentemente  ottenute  sono  riscosse  attraverso  l'emissione di
ruoli  a  carico  degli  enti  datori   di   lavoro,   va   segnalata
l'opportunita'  che  gli  interessati, al fine di non interrompere il
regolare  versamento  delle   quote   mensili,   facciano   pervenire
tempestivamente  alle  Amministrazioni  di appartenenza l'equivalente
delle somme che sarebbero state trattenute sulla retribuzione mensile
per i titoli  sopra  indicati  se  non  fossero  stati  collocati  in
aspettativa.
  Si  fa  riserva  di  fornire chiarimenti in tema di buonuscita e di
indennita' premio di servizio non appena la Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica ed i Ministeri
vigilanti  avranno  dato  riscontro  ad  apposito  quesito   avanzato
dall'Istituto.  Si  precisa  tuttavia che al personale in aspettativa
non retribuita non possono essere corrisposte le predette  indennita'
maturate durante il pregresso periodo di attivita' dal momento che il
relativo diritto sorge soltanto con la cessazione dal servizio.
  Si  fa  presente  infine  che  l'eventuale  domanda  di riscatto di
periodi o servizi presentata dall'impiegato in costanza di  fruizione
del  periodo  di aspettativa senza assegni e' da ritenersi produttiva
di effetti e quindi essa va interamente valorizzata  nel  momento  in
cui il medesimo viene restituito all'Amministrazione di appartenenza.
  Per  quanto  riguarda  i  riscatti attinenti al trattamento di fine
servizio ed i mutui erogati ai dipendenti dello Stato,  in  corso  di
ammortamento alla data di concessione dell'aspettativa senza assegni,
l'interessato  deve  continuare  a  versare  in proprio all'INPDAP le
relative  rate  sino  all'estinzione  del  residuo  debito.  In  caso
contrario, saranno applicati gli interessi di mora sul debito stesso,
sulla base di un nuovo piano di ammortamento.
                                                Il presidente: SEPPIA