IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", che stabilisce che le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali dei veicoli in circolazione e dei loro dispositivi di equipaggiamento sono quelle contenute nelle direttive comunitarie, qualora esistenti; Visto l'art. 229 dello stesso decreto legislativo che stabilisce che, nelle materie dallo stesso disciplinate, le direttive comunitarie sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite; Visto l'art. 71, comma 3, dello stesso decreto legislativo che stabilisce che il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, fissa periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, che riguardano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione e sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento; Visto l'art. 237, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che attribuisce al Ministro dei trasporti la facolta' di stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta a quelle indicate nell'appendice VIII al titolo III del suddetto regolamento; Tenuto conto che le norme emanate con la direttiva 70/220/CEE del Consiglio delle Comunita' europee, riguardanti misure contro l'inquinamento atmosferico derivanti dai gas di scarico prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli, sono state recepite con legge 3 giugno 1971, n. 437; Tenuto conto che il controllo delle emissioni dei veicoli con motore ad accensione per compressione e' stato regolamentato, fino al 31 dicembre 1992 dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323; Vista la direttiva 92/55/CEE del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, stabilendo prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocita' massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonche' dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.