IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  79, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285:  "Nuovo  codice  della  strada",  che  stabilisce   che   le
prescrizioni  tecniche  relative  alle caratteristiche funzionali dei
veicoli in circolazione e dei  loro  dispositivi  di  equipaggiamento
sono quelle contenute nelle direttive comunitarie, qualora esistenti;
  Visto  l'art.  229  dello stesso decreto legislativo che stabilisce
che,  nelle  materie  dallo   stesso   disciplinate,   le   direttive
comunitarie  sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica,
secondo le competenze loro attribuite;
  Visto l'art. 71, comma 3,  dello  stesso  decreto  legislativo  che
stabilisce  che  il  Ministro  dei  trasporti, con propri decreti, di
concerto  con  gli   altri   Ministri   quando   interessati,   fissa
periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive  e  funzionali  dei veicoli a motore e loro rimorchi, che
riguardano sia i vari aspetti della sicurezza  della  circolazione  e
sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento;
  Visto  l'art.  237,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e  di
attuazione  del  nuovo  codice  della  strada",  che  attribuisce  al
Ministro dei trasporti la facolta' di stabilire prescrizioni tecniche
in aggiunta a quelle indicate nell'appendice VIII al titolo  III  del
suddetto regolamento;
  Tenuto  conto  che le norme emanate con la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio  delle  Comunita'  europee,   riguardanti   misure   contro
l'inquinamento  atmosferico derivanti dai gas di scarico prodotti dai
motori ad accensione comandata degli autoveicoli, sono state recepite
con legge 3 giugno 1971, n. 437;
  Tenuto conto che il  controllo  delle  emissioni  dei  veicoli  con
motore ad accensione per compressione e' stato regolamentato, fino al
31  dicembre  1992  dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
  Vista la direttiva 92/55/CEE del 22 giugno 1992,  che  modifica  la
direttiva  77/143/CEE  concernente il controllo tecnico dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, stabilendo prescrizioni per  la  verifica
delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  intende per veicolo ogni
veicolo dotato di motore ad  accensione  comandata  o  ad  accensione
spontanea  destinato  a circolare su strada, con o senza carrozzeria,
che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico  autorizzata
di  almeno  400  kg  ed  una velocita' massima per costruzione pari o
superiore a 50 km/h,  ad  eccezione  dei  veicoli  su  rotaia,  delle
trattrici  e macchine agricole, delle macchine operatrici nonche' dei
veicoli a quattro  ruote  classificati  motoveicoli  ai  sensi  della
vigente legislazione nazionale.