IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 53 del 1996, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste nonche' i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi; le disposizioni suddette si applicano altresi' per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996; il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1997; l'importo dell'emissione dei titoli non puo' superare il limite di lire 6.000 miliardi; di tale somma, il 70 per cento e' destinato in via prioritaria all'estinzione dei crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile non sia inferiore all'importo di lire 80 milioni; con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1996, vengono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli; Vista la lettera in data 28 marzo 1996, con cui il Ministero delle finanze ha rappresentato l'esigenza di definire le caratteristiche degli emittendi titoli, prevedendo l'arrotondamento degli importi - dovuti a ciascun creditore d'imposta - per eccesso al milione superiore, relativamente ai crediti di ammontare maggiore di lire 80 milioni, e per difetto al milione inferiore, per i rimanenti crediti; Tenuto conto delle differenti caratteristiche dei crediti d'imposta da estinguere mediante l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, ed, in particolare, dell'importo minimo dei crediti medesimi, pari a lire 80 milioni per quelli corrispondenti al 70 per cento dell'importo complessivo di lire 6.000 miliardi di cui al citato articolo 1-bis decreto-legge n. 526 del 1995, e pari a lire un milione per i rimanenti; Ritenuto di dover fin d'ora provvedere a definire le caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato da emettersi per le finalita' di cui all'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 526 del 1995, al fine di consentire al Ministero delle finanze di emanare il provvedimento previsto dalla citata normativa, ed in attesa di poter procedere, sulla base degli elenchi dei contribuenti che il medesimo dicastero provvedera' ad inviare, all'emissione ed all'assegnazione dei titoli stessi ai soggetti creditori d'imposta; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, ai soggetti creditori d'imposta di cui alla medesima disposizione legislativa, ed indicati negli elenchi che verranno all'uopo trasmessi dal Ministero delle finanze, saranno assegnati, ad estinzione dei rispettivi crediti, certificati di credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche: durata: dieci anni; godimento: 1 gennaio 1997; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2007. Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai suddetti certificati di credito, verra' determinato aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per le cedole con godimento 1 gennaio e pagabili il 1 luglio successivo ed alla fine del mese di giugno per le cedole con godimento 1 luglio e pagabili il 1 gennaio successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sara' pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC). Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT, verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.