IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n.  526,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  10  febbraio  1996, n. 53, recante, fra
l'altro, disposizioni urgenti in materia  di  estinzione  di  crediti
d'imposta,  ed,  in particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce,
fra l'altro, che:
   all'estinzione dei crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni  dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il  31
dicembre  1992,  si  provvede  mediante  assegnazione ai creditori di
titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro  il  30  giugno
1996;
   con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n.  53  del
1996,  sono  stabilite  le modalita' di presentazione delle richieste
nonche' i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi;
   le disposizioni suddette si applicano  altresi'  per  l'estinzione
dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione delle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta relative agli interessi e  ad  altri  redditi  di
capitale  attinenti  a  periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996;
   il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre  dal  1  gennaio
1997;
   l'importo dell'emissione dei titoli non puo' superare il limite di
lire 6.000 miliardi;
   di  tale  somma,  il  70 per cento e' destinato in via prioritaria
all'estinzione dei crediti il cui ammontare complessivo  rimborsabile
non sia inferiore all'importo di lire 80 milioni;
   con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale   entro   il   31   dicembre  1996,  vengono  stabilite  le
caratteristiche, le modalita' e  le  procedure  di  assegnazione  dei
titoli;
  Vista  la lettera in data 28 marzo 1996, con cui il Ministero delle
finanze ha rappresentato l'esigenza di  definire  le  caratteristiche
degli  emittendi  titoli, prevedendo l'arrotondamento degli importi -
dovuti a  ciascun  creditore  d'imposta  -  per  eccesso  al  milione
superiore,  relativamente ai crediti di ammontare maggiore di lire 80
milioni, e per difetto al milione inferiore, per i rimanenti crediti;
  Tenuto conto delle differenti caratteristiche dei crediti d'imposta
da estinguere mediante l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato,
ed, in particolare, dell'importo minimo dei crediti medesimi, pari  a
lire   80   milioni   per  quelli  corrispondenti  al  70  per  cento
dell'importo complessivo di lire 6.000  miliardi  di  cui  al  citato
articolo  1-bis  decreto-legge  n.  526  del  1995,  e pari a lire un
milione per i rimanenti;
  Ritenuto  di   dover   fin   d'ora   provvedere   a   definire   le
caratteristiche  finanziarie  dei titoli di Stato da emettersi per le
finalita' di cui all'art. 1-bis del citato decreto-legge n.  526  del
1995,  al fine di consentire al Ministero delle finanze di emanare il
provvedimento previsto dalla citata normativa, ed in attesa di  poter
procedere,  sulla base degli elenchi dei contribuenti che il medesimo
dicastero provvedera' ad inviare, all'emissione  ed  all'assegnazione
dei titoli stessi ai soggetti creditori d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 1-bis del decreto-legge 13
dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge  10
febbraio  1996,  n.  53,  ai soggetti creditori d'imposta di cui alla
medesima disposizione legislativa,  ed  indicati  negli  elenchi  che
verranno  all'uopo  trasmessi  dal  Ministero  delle finanze, saranno
assegnati, ad  estinzione  dei  rispettivi  crediti,  certificati  di
credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1997;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2007.
  Il   tasso  d'interesse  semestrale  lordo,  relativo  ai  suddetti
certificati di credito, verra' determinato aggiungendo  30  centesimi
di  punto  al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari
del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5  centesimi  piu'
vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per
le  cedole  con godimento 1 gennaio e pagabili il 1 luglio successivo
ed alla fine del mese di giugno per le cedole con godimento 1  luglio
e pagabili il 1 gennaio successivo.
  Il  tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari
alla differenza tra il valore di rimborso (100) e  il  prezzo  d'asta
dei  BOT  medesimi  divisa  per il prezzo stesso, moltiplicato per il
rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi  che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
   in caso di asta competitiva, alla media ponderata  fra  il  prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed
il  prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati  non  vengano
offerti  all'asta  BOT  a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale
lordo  considerato  per  il  calcolo  delle  cedole  dei  CCT  verra'
determinato   dividendo   per  due  la  media  aritmetica  dei  tassi
d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(con base 365 giorni),  relativi  ai  BOT  di  durata  trimestrale  e
annuale  offerti  alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,  detto  tasso  di   rendimento   semestrale   lordo   verra'
determinato  con  riferimento al tasso di interesse annuale lordo del
solo parametro disponibile.
  Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata  alcuna
asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il
calcolo  delle  cedole  sara'  pari al tasso semestrale, calcolato in
regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu'
vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered  Rate)  a  sei  mesi,
rilevato  il  quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della
cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI)
e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).
  Il tasso d'interesse semestrale lordo,  relativo  alle  cedole  dei
CCT,  verra'  reso  noto con comunicato stampa e verra' accertato con
apposito decreto  del  Ministero  del  tesoro,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.