IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle societa' sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto puo' essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile. 2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramentoe formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche dei singoli. 3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere reinvestito, anche dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.".