IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  intese  a  rendere  meno  gravosi  per  i bilanci delle
societa'  sportive  gli  effetti di recenti decisioni comunitarie sui
trasferimenti degli atleti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  6  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  6  (Premio  di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel
caso  di  primo  contratto  puo'  essere  stabilito dalle Federazioni
sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in
favore  della  societa'  od  associazione  sportiva  presso  la quale
l'atleta   ha  svolto  la  sua  ultima  attivita'  dilettantistica  o
giovanile.
  2.  Alla  societa'  od alla associazione sportiva che, in virtu' di
tesseramento    dilettantistico    o    giovanile,    ha   provveduto
all'addestramentoe formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto
il  diritto  di  stipulare il primo contratto professionistico con lo
stesso  atleta.  Tale  diritto puo' essere esercitato in pendenza del
precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle
diverse  Federazioni  sportive  nazionali in relazione all'eta' degli
atleti ed alle caratteristiche dei singoli.
  3.  Il  premio  di addestramento e formazione tecnica dovra' essere
reinvestito,  anche  dalle  societa'  od  associazioni  che  svolgono
attivita'  dilettantistica  o  giovanile,  nel  perseguimento di fini
sportivi.".