IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
  Visto  l'art.  2,  comma  6,  della  legge  9  giugno 1964, n. 615,
concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi
e dalla brucellosi;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente  modifiche  alla
predetta legge n. 615;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE
77/391, 78/52 e 79/110 e stabilisce norme per  l'accelerazione  della
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente  la  disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto il  decreto  ministeriale  1  giugno  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano
nazionale  di  profilassi  della  tubercolosi  bovina,  e  successive
modifiche;
  Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo
1992, n. 230, e' stato pubblicato il regolamento di attuazione  delle
direttive  CEE  79/109,  79/111,  80/219,  80/1098, 80/1099, 80/1274,
82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e  88/406,  concernenti  norme
sanitarie  in  materia  di  scambi  intracomunitari  di animali della
specie bovina e suina, tenuto anche  conto  delle  direttive  84/643,
90/422 e 90/423;
  Considerato   che   l'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 230 recita: "Il  Ministro  della  sanita',  con  propri
decreti,  adotta  regolamenti  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale  le  norme
sanitarie previste negli allegati";
  Visto  l'art.  13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
  Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre  1986
che   istituisce   un'azione   complementare   della   Comunita'  per
l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi  e  della  leucosi
dei bovini;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  2  gennaio 1993 concernente norme
integrative per l'eradicazione della  tubercolosi  dagli  allevamenti
bovini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 13 del 18 gennaio 1993;
  Sentita  la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio
1968, n. 33, nella seduta del 14 giugno 1994;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 18 gennaio 1995;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
dell'8 giugno 1995;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
eseguita in data 30 settembre 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Obiettivi
  1. Il  presente  regolamento  stabilisce  le  misure  sanitarie  da
applicare   agli   allevamenti   di  bovini  e  bufalini  dell'intero
territorio nazionale per conseguire la eradicazione della tubercolosi
bovina.
  2. Il piano nazionale di profilassi  della  tubercolosi  bovina  ha
l'obiettivo di eradicare in tre anni la tubercolosi dagli allevamenti
bovini  e bufalini ai fini della tutela della salute pubblica e della
protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.