IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, cosi' come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989; Visto il regolamento internazionale delle telecomunicazioni (Melbourne 1988); Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'Iritel approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993; Visto il "piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione" approvato dal CIP con provvedimento n. 20/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico; Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle tariffe dovute dagli abbonati alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e dagli abbonati configurati in tabella di numerazione che sviluppano elevati volumi di traffico; Ravvisata l'opportunita' di favorire lo sviluppo dell'utenza sulla rete numerica integrata nei servizi (ISDN); Decreta: Art. 1. 1. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, gli abbonati alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e gli abbonati configurati mediante specifica tabella di numerazione della rete pubblica commutata hanno la facolta', entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di aderire alle condizioni tariffarie promozionali "call again" a valere per il traffico internazionale, di cui al successivo comma 2. 2. Per le comunicazioni internazionali dirette verso i paesi: USA, Canada, Australia, Taiwan, Singapore, Hong Kong e Giappone in partenza da collegamenti in uso ad uno o piu' abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete si applicano, su richiesta, le condizioni tariffarie promozionali "call again" di cui agli articoli seguenti. Tali condizioni tariffarie si applicano su richiesta anche alle comunicazioni in partenza da tutti gli accessi ISDN sottoscritti dal medesimo utente nell'ambito di uno stesso distretto telefonico e dirette verso i suddetti paesi.