IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito, nell'allegato III: "Norme minime concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore"; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE; Visto il punto 5 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE, che prevede che gli Stati membri potranno esigere al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme piu' severe di quelle menzionate nell'allegato stesso; Visti gli articoli da 319 a 329 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riguardanti i requisiti psicofisici per il rilascio, la revisione e la conferma di validita' delle patenti di guida; Visti i punti 6.2, 9, 12.2, 13.1, 14.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE che dispongono norme minime non contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Vista la nota finale del decreto ministeriale 8 agosto 1994, la quale prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, specifichera' le norme dell'ordinamento interno che si applicheranno e si allineeranno; Decreta: Art. 1. 1. Dal 1 luglio 1996 sono confermati i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per i veicoli a motore, previsti dagli articoli da 319 a 329 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.