IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  direttiva  91/439/CEE  del 29 luglio 1991 concernente la
patente di guida che ha stabilito, nell'allegato III:  "Norme  minime
concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a
motore";
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 agosto 1994 di recepimento della
direttiva 91/439/CEE;
  Visto il punto 5 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE,  che
prevede che gli Stati membri potranno esigere al momento del rilascio
o  di  ogni  rinnovo  di  una  patente di guida, norme piu' severe di
quelle menzionate nell'allegato stesso;
  Visti gli articoli da 319 a 329 del regolamento di  esecuzione  del
codice   della  strada  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  riguardanti  i   requisiti
psicofisici  per il rilascio, la revisione e la conferma di validita'
delle patenti di guida;
  Visti i punti 6.2, 9, 12.2,  13.1,  14.1  dell'allegato  III  della
direttiva  91/439/CEE che dispongono norme minime non contemplate nel
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Vista la nota finale del decreto ministeriale  8  agosto  1994,  la
quale  prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio  provvedimento,  specifichera'  le   norme   dell'ordinamento
interno che si applicheranno e si allineeranno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Dal  1  luglio  1996  sono  confermati  i requisiti psicofisici
richiesti per  il  conseguimento,  la  revisione  o  la  conferma  di
validita'  della  patente  di  guida per i veicoli a motore, previsti
dagli articoli  da  319  a  329  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.