IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Percentuale massima di acqua 1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, e' determinata nella misura del quindici per cento in peso. 2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformita' alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 da' attuazione alle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati. In particolare, l'art. 4 cosi' recita: "1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanita' provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto; b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati; c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento sentito il Consiglio superiore di sanita', ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanita', del CNR e delle universita'; d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunita' europee. 3. Le norme tecniche comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano: a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o l'eliminazione, nonche' le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati; b) le specifiche, ulteriori a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicita' e la nocivita' dei residui della lavorazione. 4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto". - Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce, che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.