IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  4,  comma  2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 febbraio 1996;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86
del 29 aprile 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Percentuale massima di acqua
  1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti  vanno
classificati  miscela  oleosa  ai  fini  del  decreto  legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, e' determinata nella
misura del quindici per cento in peso.
  2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli  usati
il  prelievo  dei  campioni e le analisi sono eseguiti in conformita'
alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle  tabelle  1  e  2
dell'allegato A al presente regolamento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  95  da'
          attuazione  alle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative
          alla eliminazione degli oli usati. In particolare, l'art. 4
          cosi' recita:
             "1.  Ai  Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze
          spettano,  ciascuno  per la parte di propria competenza, la
          vigilanza sull'applicazione delle presenti  disposizioni  e
          sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di
          cui all'art. 11 del presente decreto.
             2.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
          ed il Ministro della sanita' provvede  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
               a)  alla  determinazione  della percentuale massima di
          acqua contenuta negli oli usati oltre la quale il  composto
          va    classificato    come    miscela    oleosa   ai   fini
          dell'applicazione del presente decreto;
               b)   alla   determinazione   delle   norme   tecniche,
          comprensive  dei  metodi  di analisi, per il rilascio delle
          autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione  degli  oli
          usati;
               c)  alla determinazione delle speciali misure tecniche
          per la eliminazione degli oli usati contaminati, con  norme
          tecniche   da  adottare  mediante  regolamento  sentito  il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  ed  avvalendosi   delle
          ricerche  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  del CNR e
          delle universita';
               d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni  e
          periodiche  relazioni  sulla  situazione  della  raccolta e
          della eliminazione degli oli usati alla  Commissione  delle
          Comunita' europee.
             3.  Le norme tecniche comprensive dei metodi di analisi,
          previste dal comma 2 fissano:
               a) i  requisiti  tecnici  richiesti  dall'impresa  che
          esercita   la   raccolta  e/o  l'eliminazione,  nonche'  le
          caratteristiche tecniche  dei  mezzi  di  trasporto,  delle
          attrezzature  e  degli impianti da destinarsi alla raccolta
          ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati;
               b) le specifiche, ulteriori  a  quelle  previste  alla
          normativa vigente in materia di protezione delle acque, del
          suolo  e  dell'aria,  per  assicurare  che  gli impianti di
          rigenerazione adottino  tecnologie  atte  a  proteggere  la
          salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i
          rischi  connessi  con  la  tossicita'  e  la  nocivita' dei
          residui della lavorazione.
             4. I provvedimenti che regolano per la  prima  volta  la
          materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata
          in vigore del presente decreto".
             -  Il  comma  3,  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce, che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          ai visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.