IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni  positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Visto  l'art.  9  della  legge  medesima che prevede per le aziende
pubbliche e private con oltre cento dipendenti la redazione periodica
di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;
  Visto, in particolare, il terzo comma  del  predetto  articolo  che
demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di definire
le indicazioni per la redazione del rapporto;
  Visti  i  propri decreti 8 luglio 1991 e 19 aprile 1994 con i quali
sono stati fissati modalita' e tempi di  redazione,  rispettivamente,
del rapporto annuale relativo all'anno 1991 e del successivo rapporto
biennale relativo agli anni 1992-1993;
  Visto  il  proprio  decreto  28 novembre 1994 con il quale e' stato
differito il termine per la presentazione del  rapporto  relativo  al
biennio  1992-1993  al  fine di modificare modalita' e termini per la
presentazione  del  suddetto  rapporto  e  dei  successivi   rapporti
biennali;
  Ravvisata  l'esigenza  di  provvedere  all'emanazione  del  decreto
recante modifiche alle modalita' ed ai termini attualmente in vigore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  aziende  pubbliche  e  private,  che  occupano  oltre  cento
dipendenti,  sono  tenute a redigere il rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile di  cui  all'art.  9  della  legge  10
aprile  1991,  n.  125,  per  il  biennio  1992-1993  e  per i bienni
successivi, in conformita' alle indicazioni  definite  nelle  tabelle
allegate, numerate da 1 a 8.
  2.  Il  rapporto  deve  essere  riferito  al complesso delle unita'
produttive e delle dipendenze nonche' per ciascuna unita'  produttiva
con piu' di cento dipendenti.