IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
  Visto il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  27  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 25
luglio 1995;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400  del  1988,
inviata con nota del 16 maggio 1996;
                             AD O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati   dal  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  o  comunque
rientranti  nella  sua  disponibilita',  sottratti   all'accesso   in
relazione  ai  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso di cui
all'art. 24, comma 2,  della  medesima  legge  n.  241  del  1990  ed
all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul
          procedimento amministrativo e sul  diritto  di  accesso  ai
          documenti   amministrativi".  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 24:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  essi
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
             - Il testo del comma  3  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto  1988, n.  400 (disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)
          e' il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.  Tali regolamenti per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottate  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             - Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento  per  la
          disciplina  delle  modalita'  di  esercizio  e  dei casi di
          esclusione   del   diritto   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi)  e'   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 29
          luglio 1992.
             - Il testo dell'art. 27  della  citata  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
             "Art.  27.  -  1.  E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  la  commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali  due senatori e due deputati designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,  su  designazione  dei
          rispettivi  organi di autogoverno, quattro fra i professori
          di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro  fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre anni. Per i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a carico dello stato di  previsione  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
             5.  La  commissione  vigila  affinche'  venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art.
          22.
             6. Tutte le amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare
          alla  commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7. In caso di prolungato  inadempimento  all'obbligo  di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo del comma 2 e del comma  4  dell'art.  24
          della  legge  7  agosto  1990, n. 241, si veda in nota alle
          premesse.
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
          e' il seguente:
             "Art.  8  (Disciplina  dei  casi di esclusione). - 1. Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma 4, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se non quando siano suscettibili di recare  un  pregiudizio
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
          agosto  1990,  n.  241. I documenti contenenti informazioni
          connesse a tali interessi  sono  considerati  segreti  solo
          nell'ambito  e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
          le  amministrazioni  fissano,   per   ogni   categoria   di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e delle  persone  coinvolte,  nonche'  l'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   espistolare,  sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.   Deve   e   comunque   essere   garantita  ai
          richiedenti  la  visione  degli   atti   dei   procedimenti
          amministrativi  la cui conoscenza sia necessaria per curare
          o per difendere i loro stessi interessi giuridici".