IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono stabilite dal Ministero delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Il concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o la societa' petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, obbligati al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, presentano annualmente agli uffici tecnici di finanza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, apposita dichiarazione, in triplice esemplare, contenente i seguenti dati: a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento; b) qualita' del soggetto (concessionario o societa' petrolifera); c) estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario e la societa' petrolifera unica fornitrice; d) quantita' di prodotto fatturata distintamente per impianto di distribuzione assoggettato alla tenuta del registro di carico e scarico; e) somma gia' versata con le eventuali note di acconto previste dalle leggi regionali. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante se quest'ultimo provvede direttamente all'approvvigionamento dello stesso e nei casi in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti, di regola, da piu' societa'. Se il concessionario conviene con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata, di regola, da un'unica societa' petrolifera direttamente al gestore dell'impianto, la dichiarazione e' presentata da quest'ultima societa'.