IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
prevede  che le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni in
base  alle  quali  si  effettua  l'accertamento  e  la   liquidazione
dell'imposta   regionale  sulla  benzina  per  autotrazione,  di  cui
all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,  sono
stabilite dal Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o
la  societa'  petrolifera  che  sia  unica  fornitrice  del  suddetto
impianto,  obbligati  al  versamento  dell'imposta  regionale   sulla
benzina  per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, presentano annualmente agli uffici  tecnici
di  finanza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce, apposita dichiarazione, in triplice esemplare,  contenente
i seguenti dati:
    a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
    b) qualita' del soggetto (concessionario o societa' petrolifera);
    c)  estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario e
la societa' petrolifera unica fornitrice;
    d) quantita' di prodotto fatturata distintamente per impianto  di
distribuzione  assoggettato  alla  tenuta  del  registro  di carico e
scarico;
    e) somma gia' versata con le eventuali note di  acconto  previste
dalle leggi regionali.
  2.  La  dichiarazione  di cui al comma 1 deve essere presentata dal
concessionario  dell'impianto  di  distribuzione  di  carburante   se
quest'ultimo   provvede   direttamente  all'approvvigionamento  dello
stesso e  nei  casi  in  cui  gli  impianti  di  distribuzione  siano
riforniti, di regola, da piu' societa'. Se il concessionario conviene
con  apposito  atto  negoziale  che  la  fornitura sia effettuata, di
regola, da un'unica  societa'  petrolifera  direttamente  al  gestore
dell'impianto,   la   dichiarazione  e'  presentata  da  quest'ultima
societa'.