IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1975,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Vermentino di Gallura" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per il vino sopra citato;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1995;
  Vista  l'istanza  presentata  avverso  il  parere  e la proposta di
disciplinare  di  produzione  sopra  citati  per  quanto  riguarda  i
disposti  degli  articoli  5  e 6 del disciplinare medesimo inerenti,
rispettivamente, la variazione della resa uva/vino dal 65% al  70%  e
la  variazione della percentuale di residuo zuccherino massimo da 4,5
g/l a 5 g/l;
  Visto il parere integrativo del predetto Comitato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto  1996,  con  il  quale  viene
accolta l'istanza sopra citata e viene deliberato che la resa uva per
ettaro  dell'uva  destinata alla produzione del vino di che trattasi,
erroneamente riportata nella proposta di disciplinare  di  produzione
in 11 tonnellate, sia fissata in 10 tonnellate;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  il   vino
"Vermentino  di Gallura" e all'approvazione del relativo disciplinare
di produzione in conformita' ai  pareri  espressi  dal  sopra  citato
Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento 20 aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede  che
le  denominazioni  di  origine  controllata  e  controllata garantita
vengano riconosciute  con  decreto  del  dirigente  responsabile  del
procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata del vino "Vermentino di
Gallura", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1975, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata
e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al  presente  decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di
Gallura" e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai
requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  le cui norme
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.