IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Vermentino di Gallura" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino sopra citato; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1995; Vista l'istanza presentata avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati per quanto riguarda i disposti degli articoli 5 e 6 del disciplinare medesimo inerenti, rispettivamente, la variazione della resa uva/vino dal 65% al 70% e la variazione della percentuale di residuo zuccherino massimo da 4,5 g/l a 5 g/l; Visto il parere integrativo del predetto Comitato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale viene accolta l'istanza sopra citata e viene deliberato che la resa uva per ettaro dell'uva destinata alla produzione del vino di che trattasi, erroneamente riportata nella proposta di disciplinare di produzione in 11 tonnellate, sia fissata in 10 tonnellate; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino "Vermentino di Gallura" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata del vino "Vermentino di Gallura", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.