IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo
-  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di titoli
nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966,
n. 651, nonche' operazioni di  investimenti  di  capitali  in  titoli
nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti
e  ritenuto  di  utilizzare  gli  importi  di  dette operazioni nella
sottoscrizione  di  apposita  quota  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di
conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel
contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1
del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si  e'  stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
novembre  1996  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  105.707
miliardi;
  Visti i propri decreti in data 25 ottobre e 12 novembre 1996, con i
quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1 novembre 1996/2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei  buoni  del
Tesoro  poliennali  7,75%  -  1  novembre 1996/2006, fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  2.000  miliardi,  di  cui   al   decreto
ministeriale  del  25  ottobre  1996,  citato nelle premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25
ottobre 1996, ed, in particolare, quelle di cui  all'art.  1,  quinto
comma,  e  all'art.  20,  riguardanti  le  operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali  di  cui
alle  premesse,  che avranno inizio il 2 dicembre 1996 e termineranno
il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del  debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.