All'Associazione italiana editori
                                  All'Associazione  italiana  piccoli
                                  editori (AIPE)
                                  All'Unigec-Confapi
                                  All'Unione     stampa     periodica
                                  italiana
                                  Alla Federazione  italiana  editori
                                  giornali
                                  Alla  Federazione  nazionale stampa
                                  italiana
                                  Al Sindacato nazionale scrittori
                                  Al Sindacato libero scrittori
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri    -    Dipartimento   per
                                  l'informazione e l'editoria
                                  Al   Ministero    della    pubblica
                                  istruzione,    dell'universita'   e
                                  della   ricerca    scientifica    e
                                  tecnologica - Gabinetto
                                  Al Ministero per i beni culturali e
                                  ambientali - Gabinetto
  I  contributi  alle  pubblicazioni  periodiche  di  elevato  valore
culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n.  416,
e  confermati  in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, nella misura di 4 miliardi annui, sono  stati  posti,  a
decorrere  dall'esercizio  finanziario  1996,  in  conseguenza  della
soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa  e  per  la  carta,
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero per i beni
culturali  e  ambientali  che  provvedera',  pertanto,  ad   erogarli
direttamente.
  La  domanda  per  la  concessione  dei contributi, in regola con le
norme sul bollo, da presentarsi per ogni  rivista  concorrente  dalle
imprese   editoriali   proprietarie  delle  testate  o  comunque  dai
proprietari  o  legali  rappresentanti  delle  pubblicazioni,  dovra'
essere  inoltrata  al  Ministero  per i beni culturali e ambientali -
Ufficio centrale per i  beni  librari,  le  istituzioni  culturali  e
l'editoria  - Divisione editoria, via del Collegio Romano, 27 - 00186
Roma, accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui
all'allegato A, dai  fascicoli  pubblicati  nell'anno  precedente  da
spedirsi    separatamente    dalla   domanda,   e   corredata   dalla
documentazione di cui all'allegato B.
  Resta confermata, con le variazioni  di  cui  sopra,  la  validita'
delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
  Al riguardo si ribadisce la necessita' dell'esatta osservanza degli
obblighi  stabiliti  dagli  articoli 18 e 19 della legge 416/81 quale
condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze  di  cui  alla
citata legge.
  Si  pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare
la  piu'  larga  diffusione  alla  presente  circolare,   richiamando
l'attenzione   dei  propri  aderenti  sul  rispetto  del  termine  di
presentazione  della  domanda  e  sulla  puntuale  osservanza   degli
adempimenti  previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo
utile,  delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla
normativa  in  vigore  sulla  contabilita'  di  Stato,   che   impone
all'amministrazione  di  esaurire  l'intero  iter  di  valutazione  e
assegnazione  dei  contributi  entro   il   31   dicembre   dell'anno
finanziario di riferimento.
                                       Il direttore generale: SICILIA