Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati  in
vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 1996 e non
soggetti  a  legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica  di
esecuzione,  pervenuti  al  Ministero degli affari esteri entro il 15
dicembre 1996.
   L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.
   In  tale  tabella  sono  indicati  anche  gli  Accordi  in  vigore
precedentemente al 16 settembre 1996, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
   Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre
- 15 dicembre 1996 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli  affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo supplemento
trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile 1997.
   Quando tra i testi facenti fede  non  e'  contenuto  un  testo  in
lingua  italiana,  si  e' pubblicato sia il testo in lingua straniera
facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione  non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
   Per  comodita'  di  consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2  nella  quale  sono  indicati  gli  Atti  internazionali
soggetti  a  legge  di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'Italia recentemente, per i quali non  si  riproduce  il  testo,
essendo  lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
                                                         TABELLA N. 1
ATTI INTERNAZIONALI NON  SOGGETTI  A  LEGGE  DI  AUTORIZZAZIONE  ALLA
   RATIFICA  O  A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN
   VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 1996.
Data, luogo della firma, titolo   Data di entrata in vigore  Pagina
_______________________________   _________________________  ______
           545.
22 ottobre 1992 - 31 gennaio
      1993, Il Cairo
      Scambio di Lettere, conclu-      31 gennaio 1993            9
      so ai sensi dell'art. 4 del
      Protocollo tra Italia ed
      Egitto del 20 novembre 1991,
      per la valutazione dei fondi
      di contropartita (periodo
      1985-1988), con allegato
           546.
25 luglio - 24 agosto 1994, Il
      Cairo                                                      15
      Scambio di Lettere tra Ita-      24 agosto 1994
      lia ed Egitto che emandano         (provvis.)
      il preambolo del Protocollo
      del 20 novembre 1991, per
      l'utilizzazione dei fondi di
      contropartita derivanti da-
      gli aiuti alimentari italia-
      ni
           547.
27 ottobre 1994, Ankara
      Protocollo addizionale di        27 ottobre 1994           21
      emendamento e rettifica
      dell'Accordo relativo alla
      costituzione di un'Organiz-
      zazione Europea di studi
      fotogrammetrici sperimentali
           548.
26 gennaio 1995, Il Cairo
      Scambio di Lettere, conclu-      26 gennaio 1995           31
      so ai sensi dell'art. 4 del
      Protocollo tra Italia ed
      Egitto del 20 novembre 1991,
      per la valutazione dei fondi
      di contropartita (periodo
      1988-1991), con Allegato
           549.
10 gennaio 1996, Roma
      Fondo fiduciario UNDP per lo     25 ottobre 1996           37
      sviluppo sociale sostenibi-
      le, la pace ed il sostegno a
      Paesi in situazione speciale
      - Programma per la promozio-
      ne dello sviluppo umano a
      livello locale in America
      Centrale - Memorandum d'In-
      tesa tra Italia e Programma
      delle Nazioni Unite per lo
      sviluppo
           550.
4 aprile - 20 maggio 1996, Parigi
      - Roma
      Scambio di Lettere tra Ita-      20 maggio 1996            63
      lia e Francia per la proroga
      del mandato della Commissio-
      ne intergovernativa per il
      collegamento tra Nizza e
      Cuneo
           551.
17 luglio 1996, Budapest
      Accordo tra Italia e Ungheria    28 agosto 1996            69
      sul riconoscimento reciproco
      delle patenti di guida, con
      annessa tabella di equipol-
      lenza
                                                Segue: TABELLA N. 1
Data, luogo della firma, titolo   Data di entrata in vigore  Pagina
_______________________________   _________________________  ______
           552.
17 novembre 1994 - 10 settembre
      1996, Mosca
      Scambio di Note tra Italia e     10 settembre 1996         75
      Federazione Russa per la mo-
      difica dell'Accordo del 30
      novembre 1989 sulla preven-
      zione degli incidenti in mare
      al di fuori delle acque ter-
      ritoriali
           553.
29 febbraio - 29 marzo 1996,
      Malta
      Scambio di Note tra Italia e     24 settembre 1996         83
      Malta in merito alla parte-
      cipazione di soggetti, di una
      delle Parti al capitale di
      compagnie della controparte
      con scopo principale l'eser-
      cizio del trasporto aereo
                                                       TABELLA N. 2
       ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
     ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
             REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
Data, luogo della firma, titolo           Data di entrata in vigore
_______________________________           _________________________
Accordo di collaborazione culturale       16 novembre 1996
    tra Italia e Cile (Roma 18 aprile     G.U. n. 273 del 21
    1991)                                    novembre 1996
    (Vedi legge n. 149 del 6 marzo 1996
    nel S.O. n. 54 alla G.U. n. 70 del
    23 marzo 1996).
Accordo culturale tra Italia e            16 agosto 1996
    Bangladesh (Rimini 13 ottobre 1991)   G.U. n. 200 del 27 agosto
    (Vedi legge n. 141 del 6 marzo 1996   1996
    nel S.O. n. 52 alla G.U. n. 68 del
    21 marzo 1996).
Accordo di cooperazione economica e       24 settembre 1996
    tecnologica tra Italia e Qatar        G.U. n. 271 del 19
    (Roma 16 gennaio 1992)                novembre 1996
    (Vedi legge n. 298 del 5 luglio
    1995 nel S.O. n. 91 alla G.U. n.
    172 del 25 luglio 1995).
Convenzione sulla protezione e l'uso      6 ottobre 1996
    dei corsi d'acqua transfrontalie-     G.U. n. 295 del 17
    ri e dei laghi internazionali         dicembre 1996
    (Helsinki 17 marzo 1992)
    (Vedi legge n. 171 del 12 marzo
    1996 nel S.O. n. 57 alla G.U. n.
    76 del 30 marzo 1996).
                                545.
              Il Cairo, 22 ottobre 1992/31 gennaio 1993
          Scambio di Lettere, concluso ai sensi dell'art. 4
       del Protocollo tra Il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
 del 20 novembre 1991, per la valutazione dei fondi di contropartita
                  (periodo 1985-1988), con Allegato
                (Entrata in vigore: 31 gennaio 1993)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
                                               Cairo, 22 ottobre 1992
Eccellenza,
  Ho  l'onore  di riferirmi al "Protocollo sui Fondi di Contropartita
degli Aiuti Alimentari Italiani" firmato il 20 novembre 1991,  fra  i
nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno
ad   uno   scambio   di   lettere  sulla  valutazione  dei  Fondi  di
Contropartita da concordare per ogni fornitura di  generi  alimentari
inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani.
   A  tale  riguardo,  mi  riferisco  al prospetto valutativo (di cui
allego una copia) inviato a questa  Ambasciata  dal  vostro  Comitato
Interministeriale  per  gli  Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei
Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per  gli  anni
1985/1987, e parzialmente per il 1988, risulta pari a 21.218.356 Lire
Egiziane.
   Poiche'  il  Governo  Italiano  e'  d'accordo  sul  contenuto  del
summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la  lettera
di  assenso  che  Sua Eccellenza inviera' saranno parte integrante di
detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera  di
Sua Eccellenza.
   La  prego  di  accettare,  Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
                                                   Patrizio Schmidlin
S.E. Dr. Mohamed Galal El-Din Abou El-Dahab
Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti
99, Kasr El-Eini St.
Cairo
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
MINISTERO DEL COMMERCIO E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
GABINETTO DEL MINISTRO
                                                    Cairo, 31.01.1993
Eccellenza,
   Ho  l'onore  di  riferirmi  alla  lettera di Sua Eccellenza datata
22.10.1992 del seguente tenore:
   "Ho l'onore di riferirmi al "protocollo sui Fondi di Contropartita
degli Aiuti Alimentari Italiani" firmato il 20 novembre 1991,  fra  i
nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno
ad   uno   scambio   di   lettere  sulla  valutazione  dei  Fondi  di
Contropartita da concordare per ogni fornitura di  generi  alimentari
inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani.
A  tale riguardo, mi riferisco al prospetto valutativo (di cui allego
una  copia)  inviato  a  questa  Ambasciata   dal   vostro   Comitato
Interministeriale  per  gli  Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei
Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per  gli  anni
1985/1987, e parzialmente per il 1988, risulta pari a 21.218.356 Lire
Egiziane.
Poiche'   il   Governo   Italiano  e'  d'accordo  sul  contenuto  del
summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la  lettera
di  assenso  che  Sua Eccellenza inviera' saranno parte integrante di
detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera  di
Sua Eccellenza."
   Ho  l'onore  di  informarLa  che il Governo della Repubblica Araba
d'Egitto concorda sul contenuto della nota e del suo allegato.
   La prego di accettare, Eccellenza, i  rinnovati  sensi  della  mia
piu' alta considerazione.
                               Dr. Mohamed Galal El-Din Abou El-Dahab
                                       Ministro del Commercio e degli
                                                   Approvvigionamenti
                                546.
                 Il Cario, 25 luglio/24 agosto 1994
                         Scambio di Lettere
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
              che emendano il preambolo del Protocollo
              del 20 novembre 1991 per l'utilizzazione
                dei fondi di contropartita derivanti
                   degli aiuti alimentari italiani
        (Entrata in vigore: provvisoriamente 24 agosto 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
AMBASCIATA D'ITALIA
IL CAIRO
                                                Cairo, 25 luglio 1994
   Oggetto:  Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
             Governo    della    Repubblica    Araba   d'Egitto   per
             l'utilizzazione dei  fondi  di  contropartita  derivanti
             dagli aiuti alimentari italiani.
   Eccellenza,
   Ho  il  piacere  di informarLa che, durante l'incontro preliminare
della 5a Commissione Mista Egiziana, tenutosi al Cairo il 6 ed  il  7
luglio   1994,   le   due  delegazioni  hanno  discusso  anche  sulle
possibilita' di estendere  le  prestazioni  previste  dal  Protocollo
vigente.
   In  considerazione  dei  rispettivi  punti  di  vista e sulla base
dell'art. 7 del Protocollo citato, proporrei di completare come segue
il rigo 19 della pagina 1:
"e ogni altro progetto concordato, inclusi anche progetti sostenibili
nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento  del  bestiame,  della
pesca e dell'industria agricola, che possano migliorare la produzione
nazionale   e  che  possibilmente  integrino  altri  progetti  Italo-
Egiziani".
   Pertanto,  propongo  che  questa  lettera  e   la   Sua   risposta
sull'argomento,  nelle  lingue  inglese  a ed arabo, costituiscano un
emendamento al Protocollo in questione.
   La presente Lettera entrera' in vigore provvisoriamente dalla data
della risposta di Sua Eccellenza e definitivamente alla data  in  cui
saranno stati portati a termine i requisiti legali da parte egiziana.
   Colgo  l'occasione  per  rinnovare a Sua Eccellenza, i sensi della
mia piu' alta considerazione.
                                                       L'Ambasciatore
                                                  A. Leoncini Bartoli
S.E   Dr Youssef Wali
      Vice Primo Ministro
      Ministero per l'Agricoltura e le Bonifiche
      Ministro a.i. del Commercio e degli Approvvigionamenti
      CAIRO - DOKKI
p.c.  S.E. Ambasciatore Rafik Salah El Din
      Consigliere del Ministro della Cooperazione
      Internazionale
      CAIRO
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
S.E. Ambasciatore A. Leoncini Bartoli
Ambasciatore d'Italia
Cairo - Egitto
                                                    Cairo, 24.08.1994
   Oggetto: Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e  il
            Governo    della    Repubblica    Araba    d'Egitto   per
            l'utilizzazione  dei  Fondi  di  Contropartita  derivanti
            dagli Aiuti Alimentari Italiani.
Caro Sig. Ambasciatore,
   Questa   lettera   e'   per   accusare   ricezione,   con  i  miei
ringraziamenti, della sua lettera n. 1957 del 25.07.1994  riguardante
l'oggetto  di cui sopra. Ho il piacere di informarLa dell'assenso del
Ministero per l'Agricoltura e le  Bonifiche  all'accordo  preliminare
preso  in occasione della 5a Commissione mista Italo-Egiziana del 6-7
luglio  1994  tendente  ad  estendere  le  prestazioni  previste  dal
protocollo   vigente   "inclusi   progetti  sostenibili  nei  settori
dell'agricoltura,  dell'allevamento  del  bestiame,  della  pesca   e
dell'industria   agricola,   che  possano  migliorare  la  produzione
nazionale,  e  che  possibilmente  integrino  altri  progetti  Italo-
Egiziani".
Sono  anche  d'accordo sulla sua proposta che questa lettera e la Sua
sul medesimo argomento costituiscano un emendamento al Protocollo.
   A mezzo di copia di questa lettera ne  informo  il  Ministero  del
Commercio   e   degli   Approvvigionamenti   e   il  Ministero  della
Cooperazione Internazionale.
                                                         Sinceramente
                                                     Dr. Youssef Wali
                                                  Vice Primo Ministro
                                    e Ministro per l'Agricoltura e le
                                                            Bonifiche
                                547.
                       Ankara, 27 ottobre 1995
                       Protocollo addizionale
               di emendamento e rettifica dell'Accordo
          relativo alla Costituzione di una Organizzazione
            Europea di studi fotogrammetrici sperimentali
                (Entrata in vigore: 27 ottobre 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                   Organizzazione Europea di Studi
                    Fotogrammetrici Sperimentali
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
               di emendamento e rettifica dell'Accordo
          relativo alla Costituzione di una Organizzazione
            Europea di Studi Fotogrammetrici Sperimentali
                     firmato il 12 ottobre 1953
                    ed emendato il 16 giugno 1954
Nel corso della riunione di Ankara (Turchia) del 27 ottobre 1994,  il
comitato    Direttivo    dell'Organizzazione    Europea    di   Studi
Fotogrammetrici Sperimentali ha deciso  all'unanimita'  dei  voti  di
emendare  l'Accordo,  in  conformita'  con l'Articolo 11 dell'Accordo
stesso.
I  sottoscritti  Rappresentanti  dei  Governi  della  Repubblica   di
Austria,  del  Regno  del  Belgio,  del  Regno  di  Danimarca,  della
Repubblica Federale di Germania, della Repubblica  Finlandese,  della
Repubblica  Francese,  della Repubblica Italiana, del Regno dei Paesi
Bassi,  del  Regno  di  Norvegia,  del   Regno   di   Svezia,   della
Confederazione  Elvetica,  della  Repubblica  di  Turchia e del Regno
Unito di Gran Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  all'uopo  debitamente
autorizzati;
In  qualita' di Rappresentanti dei Governi che sono Parte all'Accordo
relativo alla Costituzione di una  Organizzazione  Europea  di  Studi
Fotogrammetrici Sperimentali (qui di seguito denominato "l'Accordo"),
firmato a Parigi il 12 ottobre 1953, ed emendato a Delft il 16 giugno
1954;
Avendo  concordato di firmare un Protocollo Aggiuntivo di Emendamento
all'Accordo,
HANNO CONCORDATO quanto segue:
                             Articolo 1
L'Articolo 2 dell'Accordo sara' emendato come segue:
"Scopo dell'Organizzazione  e'  quello  di  migliorare  e  promuovere
metodi, prestazioni ed applicazione della fotogrammetria svolgendo in
reciproca  collaborazione  ricerche e studi, in particolare di natura
sperimentale ed applicativa.
La   ricerca   sperimentale   comprendera',   ogni   qualvolta  sara'
necessario, la preparazione teorica e metodologica, nonche' l'analisi
scientifica dei risultati.
La ricerca fotogrammetrica  potra'  estendersi,  ove  necessario,  ai
settori ad essa collegati e con essa interagenti, quali la tecnologia
dei    sensori,   l'elaborazione   dati,   i   sistemi   informativi,
l'automazione,  la  cartografia   ed   i   metodi   geodetici.   Cio'
comportera',  in  particolare,  l'integrazione di dati di origini di-
verse ed il loro inserimento in sistemi di livello superiore, di piu'
ampia portata."
                             Articolo 2
L'articolo 6 dell'Accordo sara' emendato come segue:
"Il Comitato Direttivo scegliera' la Sede dell'Organizzazione."
                             Articolo 3
Il paragrafo (a) dell'Articolo 7  dell'Accordo  sara'  emendato  come
segue:
"I   Membri   verseranno  un  contributo  finanziario  sottoforma  di
abbonamento annuo, che sara' impiegato per coprire i costi  operativi
dell'Organizzazione  e dell'Ufficio Esecutivo (spese amministrative e
tecniche varie, pubblicazioni, trasporto  delle  attrezzature  ecc.),
nonche'  per  contribuire  a  sostenere  l'avvio e lo svolgimento dei
progetti di ricerca. L'importo  dell'abbonamento  sara'  fissato  dal
Comitato Direttivo".
                             Articolo 4
L'ultimo  paragrafo  dell'Articolo 8 dell'Accordo sara' emendato come
segue:
"Il Comitato Direttivo decidera' la portata, la natura,  l'estensione
e  gli  obiettivi  delle  attivita' di ricerca, in base agli sviluppi
tecnologici e scientifici ed alle richieste di applicazione."
                             Articolo 5
L'Articolo 9 dell'Accordo sara' emendato come segue:
"Il Governo di qualunque paese  europeo  potra'  diventare  Parte  al
presente  Accordo  presentando  una domanda all'Organizzazione, e con
l'approvazione del  Comitato  Direttivo  della  stessa.  Il  Comitato
Direttivo  potra' concedere ai candidati lo status di osservatore per
un determinato periodo di tempo."
                             Articolo 6
Gli articoli da 1 a 5  del  presente  Protocollo  Aggiuntivo  saranno
parte integrante dell'Accordo.
IN  FEDE  DI  CHE i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.
Fatto ad Ankara il ventisette ottobre  millenovecento  novantaquattro
nelle  lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede, in  un  unico  esemplare  che  sara'  custodito  negli  Archivi
dell'Organizzazione  Europea  di  Studi Fotogrammetrici Sperimentali,
che ne inviera' copie autenticate a tutti i firmatari.
Per la Repubblica d'Austria:      Ing. Dipl. R. KILGA
Per il Regno del Belgio:          Dott. J. DE SMET
Per il Regno di Danimarca:        Dott. O. BRANDELAVRIDSEN
Per la Repubblica Federale di
Germania:                         Prof. Dott. Ing.
                                  F. ACKERMANN
Per la Repubblica Finlandese:     Dott.ssa P. NOUKKA
Per la Repubblica Francese:       Dott. P. DENIS
Per la Repubblica Italiana:       Dott. Ing. L. SURACE
Per il Regno dei Paesi Bassi:     Prof. Dott. M. G.
                                  VOSSELMAN
Per il Regno di Norvegia:         Dott. I. INDSET
Per il Regno di Svezia:           Prof. J. TALTS
Per la Confederazione Elvetica:   Prof. Dott. O. KOLBL
Per la Repubblica di Turchia:     Ten. Col. M. ONDER
Per il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord:      Dott. N. SMITH
Rilasciato per copia conforme autenticata da me, KAREL DERK DE LANGE,
notaio civile in Enschende.
Enschende, 20 aprile 1995
                                548.
                      Il Cairo, 26 gennaio 1995
          Scambio di Lettere concluso ai sensi dell'art. 4
       del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
              del 20 novembre 1991, per la valutazione
    dei fondi di contropartita (periodo 1988-1991), con Allegato
                (Entrata in vigore: 26 gennaio 1995)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'AMBASCIATORE D'ITALIA
                                               Cairo, 26 gennaio 1995
Eccellenza,
   Ho l'onore di riferirmi al Protocollo sui Fondi  di  Contropartita
degli  Aiuti  Alimentari  Italiani  firmato il 20 novembre 1991 fra i
nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno
ad  uno  scambio  di  lettere  sulla   valutazione   dei   Fondi   di
Contropartita  da  concordare per ogni fornitura di generi alimentari
inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani.
   A tale riguardo, mi riferisco al secondo prospetto valutativo  (di
cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato
Interministeriale  per  gli  Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei
Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per  gli  anni
1989/1991,  e parzialmente per il 1988, risulta pari a 62.615.118,490
Lire Egiziane.
   Poiche'  il  Governo  Italiano  e'  d'accodo  sul  contenuto   del
summenzionato  prospetto valutativo, la presente lettera e la lettera
di assenso che Sua Eccellenza inviera' saranno  parte  integrante  di
detto  Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera di
Sua Eccellenza.
   La prego di accettare, Eccellenza, i sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                             Alberto Leoncini Bartoli
                                                Ambasciatore d'Italia
S.E   Dr. Ahmed Ahmed Goueli
Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti
99, Kasr El-Eini St.
Cairo
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
MINISTERO DEL COMMERCIO E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
GABINETTO DEL MINISTRO
S.E. Alberto Leoncini Bartoli
Ambasciatore d'Italia
Garden City, Cairo
                                               Cairo, 26 gennaio 1995
Eccellenza,
   Ho  l'onore  di  riferirmi  alla  lettera di Sua Eccellenza del 26
gennaio 1995, il cui testo e' il seguente:
   "Ho l'onore di riferirmi al Protocollo sui Fondi di  Contropartita
degli  Aiuti  Alimentari  Italiani  firmato il 20 novembre 1991 fra i
nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno
ad  uno  scambio  di  lettere  sulla   valutazione   dei   Fondi   di
Contropartita  da  concordare per ogni fornitura di generi alimentari
inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani.
   A  tale riguardo, mi riferisco al secondo prospetto valutativo (di
cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato
Interministeriale per gli Aiuti Esteri, in cui  l'importo  netto  dei
Fondi  di  Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per gli anni
1989/1991, e parzialmente per il 1988, risulta pari a  62.615.118,490
Lire Egiziane.
   Poiche'  il  Governo  Italiano  e'  d'accordo  sul  contenuto  del
summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la  lettera
di  assenso  che  Sua Eccellenza inviera' saranno parte integrante di
detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera  di
Sua Eccellenza."
   Ho  l'onore  di  informarLa  che il Governo della Repubblica Araba
d'Egitto concorda sul contenuto di questa lettera e del suo allegato.
   La prego di accettare, Eccellenza, i  rinnovati  sensi  della  mia
piu' alta considerazione.
                                                         Sinceramente
                                               Dr. Ahmed Ahmed Goueli
                                             Ministro del Commercio e
                                             degli Approvvigionamenti
                                549.
                        Roma, 10 gennaio 1996
                     Fondo fiduciario dell'UNDP
            per lo sviluppo sociale sostenibile, la pace
          ed il sostegno a Paesi in situazioni particolari
          Programma per la promozione dello sviluppo umano
                al livello locale in America Centrale
                         Memorandum d'Intesa
              fra il Governo della Repubblica Italiana
         ed il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
                (Entrata in vigore: 25 ottobre 1996)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                     Fondo Fiduciario dell'UNDP
                per lo Sviluppo Sociale Sostenibile,
      la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari
          Programma per la Promozione dello Sviluppo Umano
                al Livello Locale in America Centrale
                         Memorandum d'Intesa
             fra il Governo della Repubblica Italiana ed
          il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
   PREMESSO CHE il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (qui
di  seguito  denominato  "UNPD"), a seguito del consenso verificatosi
all'Incontro  Speciale  sulla  Cooperazione  Internazionale  per   lo
Sviluppo,  svoltosi  a  Copenaghen  il  7  marzo 1995 nell'ambito del
Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale (qui  di  seguito  denominato
"WSSD"),  ha  istituito  il  Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale
Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari
(qui di seguito denominato  "il  Fondo  Fiduciario",  allo  scopo  di
sostenere  i  governi  in  via  di sviluppo che desiderano mettere in
pratica la Dichiarazione ed il Piano di Azione del WSSD;
   PREMESSO CHE l'UNDP amministra il Fondo  Fiduciario,  che  prevede
che  per dare esecuzione ed attuazione ai programmi finanziati con il
Fondo Fiduciario si possa fare ricorso agli enti  del  sistema  delle
Nazioni  Unite,  ivi  compreso  l'Ufficio  delle  Nazioni Unite per i
Servizi ai Progetti (qui di seguito denominato "UNOPS");
   PREMESSO  CHE il Mandato del Fondo Fiduciario prevede la creazione
di Comitati Consultivi che favoriscano la partecipazione  attiva  dei
paesi  donatori  a  tutte  le  fasi  dei programmi a cui contribuisce
ciascuno dei donatori;
   PREMESSO CHE  i  programmi  finanziati  con  il  Fondo  Fiduciario
debbano  essere  istituiti  tramite  accordi  specifici  fra  i paesi
riceventi, l'UNDP ed il donatore, e che gli obiettivi  specifici  dei
programmi,  le metodologie di lavoro, le modalita' di attuazione e le
attivita' debbono essere determinati in conformita'  con  i  principi
generali approvati al WSSD;
   PREMESSO  CHE il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito
denominato  "Italia")  si  impegna  a  collaborare  per  lo  sviluppo
sociale,  ed  in  particolare  per  quanto  riguarda  i programmi che
dimostrano di poter contribuire direttamente ed in maniera  tangibile
alla  costruzione  della pace ed ai processi di democratizzazione dei
paesi in via di sviluppo colpiti da conflitti  o  da  forti  tensioni
sociali,  ed  ha  dimostrato  in varie occasioni il suo impegno nelle
attivita' delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Umano e Sociale,  anche
con  la  partecipazione  al  finanziamento dell'Incontro Speciale del
WSSD  sulla  cooperazione  internazionale  ed  il  finanziamento   di
programmi quali il Programma PRODERE dell'UNDP in America Centrale;
   PREMESSO   CHE   l'Italia  e'  altresi'  impegnata  rafforzare  la
collaborazione fra l'Unione Europea e le Nazioni Unite,  specialmente
tramite  programmi  per lo sviluppo umano e programmi di cooperazione
decentralizzata;
   PREMESSO CHE l'UNDP e' impegnato ad  appoggiare    i  governi  dei
paesi  in  via  di  sviluppo  che  desiderano  promuovere lo sviluppo
sociale, in conformita' con la Dichiarazione ed il Piano di Azione di
Copenaghen, e che ha l'incarico, facente parte del  suo  mandato,  di
coordinare  il Sistema Operativo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo,
ivi  compresa  la  gestione  della  rete  delle  Nazioni  Unite   del
Coordinatore   Residente, nonche' la collaborazione infra-agenzie con
le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite;
   PREMESSO CHE gli enti delle Nazioni Unite, fra cui  l'UNOPS,  sono
esperti  di servizi per la gestione dei progetti che hanno dimostrato
di sostenere  efficacemente  il  processo  di  pace,  le  istituzioni
democratiche  e  la  ricostruzione, ed hanno agevolato l'integrazione
sociale  delle  popolazioni  colpite  da  conflitti,  dimostrando  il
proprio  impegno  nel  sostenere il ruolo di coordinamento dell'UNDP,
ivi  compreso  il  pieno  appoggio  alla  funzione  di   Coordinatore
Residente;
   PREMESSO  CHE  l'UNOPS,  in  collaborazione  con  altri enti delle
Nazioni Unite, ha dato attuazione al Programma PRODERE dell'UNDP  con
contributi   finanziari   dell'Italia,   che   opera  nei  sei  paesi
dell'America  Centrale  dal   1989,   sostenendo   il   processo   di
consolidamento  della pace tramite metodologie innovative ed efficaci
di partecipazione decentralizzata e di riconciliazione al livello lo-
cale;
   PREMESSO CHE i Governi dei paesi dell'America Centrale, nel  corso
del  XVI Vertice Presidenziale del 30 marzo 1995, hanno confermato di
essere impegnati a promuovere le strategie di  sviluppo  sociale,  in
conformita' con la Dichiarazione ed il Piano di Azione di Copenhagen,
hanno  confermato  il loro impegno nei confronti dell'Alleanza per lo
Sviluppo Sostenibile, che hanno approvato nell'ottobre 1994, e che ha
rilevato  la  necessita' di concedere priorita' agli investimenti nei
settori sociali, al coordinamento degli sforzi,  alla  partecipazione
delle  comunita' locali alla formulazione e valutazione di politiche,
programmi e progetti sociali, come pure alla decentralizzazione ed al
rafforzamento dello sviluppo locale;
   PREMESSO CHE la terza riunione del Consiglio Centro-Americano  per
l'Integrazione  Sociale,  svoltasi  a  Citta'  del  Guatemala  il  17
novembre 1995, ha stabilito di "richiedere il  sostegno  dell'UNDP  e
dell'UNOPS  per portare avanti il Programma Regionale per lo Sviluppo
Umano Sostenibile al Livello Locale,  che  attribuisce  la  priorita'
all'incremento  della  partecipazione  dei  Consigli  per lo Sviluppo
Sostenibile ai livelli locale, nazionale e regionale";
   PREMESSO  CHE  l'UNDP  ha  richiesto  l'appoggio  dell'Italia  nel
rispondere  alla  richiesta  dei Governi dell'America Centrale per un
Programma per la Promozione dello Sviluppo Sostenibile al livello Lo-
cale in America Centrale, qui di seguito denominato "il Programma";
   PREMESSO CHE il Programma puo'  pertanto  essere  finanziato  come
sussidiario al Fondo Fiduciario;
L'Italia e l'UNDP hanno raggiunto l'intesa seguente:
   L'Italia   si   impegna  a  sostenere  il  Programma  fornendo  un
contributo finanziario al Fondo Fiduciario.
   Il Programma appoggera' il consolidamento del processo di pace  in
America  Centrale e lo sviluppo sociale, secondo la definizione della
Dichiarazione e del Piano d'Azione  di  Copenhagen  del  marzo  1995,
rafforzando   lo   sviluppo   locale   ai  livelli  municipale  e  di
dipartimento, e favorendo in linea prioritaria i  gruppi  vulnerabili
in  maggiore  difficolta',  ubicati  in  aree geografiche con elevati
indicatori di poverta' e di degrado ambientale.
   Il Programma promuovera' altresi' la cooperazione  decentralizzata
per  lo  sviluppo  umano, che implica la collaborazione fra comunita'
locali centro-americane ed italiane, ovvero con autorita'  locali  di
altri paesi.
   Il  Programma  sara'  collegato  ad altri programmi finanziati dal
Fondo Fiduciario, tramite scambio di esperienze e di informazioni  al
livello internazionale.
   Gli  obiettivi  generali  del  Programma  ed  i  suoi  settori  di
attivita' figurano in allegato, che illustra anche le caratteristiche
principali del Programma e le sue modalita'  organizzative,  compresa
la   creazione   di   un   Comitato   Consultivo  Congiunto,  con  la
partecipazione dell'UNDP, dell'Italia  e  dell'UNOPS,  ma  aperto  ad
altri donatori che collaborano al Programma finanziandolo, nonche' ad
altre agenzie di attuazione che partecipano al Programma, con accordi
specifici fra tutti i donatori, ivi compreso l'UNDP.
   Il contenuto del presente Memorandum d'Intesa sara' inserito in un
documento  del  programma,  in  conformita'  con  quanto  prevede  il
Capitolo II del Mandato del Fondo  Fiduciario,  quale  strumento  per
rendere  operativo il Programma. Le attivita' saranno pianificate con
un programma quadro e piani di lavoro periodici. Il programma  quadro
ed i piani di lavoro saranno preparati congiuntamente dalle autorita'
designate  dai  Governi  dell'America  Centrale  interessati, l'UNDP,
l'UNOPS e l'Italia e, tramite accordi specifici, saranno aperti  alla
partecipazione  di  altri  governi,  di  donatori  che collaborino al
Programma con finanziamenti e di agenzie di attuazione, quali partner
del Programma.
   Le  attivita' del Programma finanziato dall'Italia saranno coordi-
nate dall'UNDP ed attuate dall'UNOPS che, sulla base delle esigenze e
delle  priorita'  individuate  nei  piani  di  lavoro,  cerchera'  la
collaborazione  delle  Agenzie ONU. I piani di lavoro indicheranno le
disposizioni di bilancio che saranno attuate dalle Agenzie ONU  asso-
ciate  al  Programma. L'UNDP incarichera' l'UNOPS di creare un gruppo
di lavoro, al quale l'Italia  sara'  invitata  a  partecipare,  quale
meccanismo  consultivo per la scelta del personale internazionale per
il Programma.
   L'Italia sosterra' la prima fase del Programma con  un  contributo
di  lire  4.000.000.000 (quattro miliardi) a favore del summenzionato
Fondo Fiduciario. Il contributo sara' depositato presso il conto  per
i Contributi dell'UNDP in Italia. Il corrispondente numero di conto e
l'istituto  bancario  saranno  resi  noti  dall'UNDP  a tempo debito.
L'Italia, nell'ambito della sua programmazione dell'anno  finanziario
1996,  valutera'  la  possibilita'  di  destinare ulteriori fondi del
Programma  con  contributi  aggiuntivi  al  Fondo  Fiduciario.     Il
programma  si avvarra' anche di risorse UNDP, quali l'IPF regionale e
per paese, con il consenso dei Governi dell'America Centrale.
   Il costo amministrativo globale del Programma sara' costituito per
l'8,25% dal contributo italiano, di  cui  l'1%  andra'  all'UNDP  per
l'amministrazione  del Fondo Fiduciario, indipendentemente dal numero
e dal tipo di organizzazioni internazionali che  parteciperanno  alla
sua attuazione.
   L'UNDP e l'UNOPS presenteranno all'Italia relazioni periodiche con
un  formato  prestabilito,  da  concordare  in  occasione della Prima
Riunione del Comitato Consultivo.
   Gli aspetti non precisati nel presente documento  saranno  oggetto
di  accordi  specifici  fra  le  parti interessate, tramite scambi di
lettere.
Firmato a Roma il 10 gennaio 1996, in tre copie  in  lingua  inglese,
ciascuna delle quali sara' considerata un originale.
Per  il Governo                                Per il Programma delle
della Repubblica Italiana                    N.U. per lo Sviluppo
Min. Paolo Bruni                             Franco Vincenti
                  Alla presenza dell'Ufficio delle
               Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti
                           Reinhart Heimke
         AMERICA CENTRALE: SVILUPPO UMANO AL LIVELLO LOCALE
                   Allegato al Memorandum d'Intesa
                       fra il Governo italiano
         e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
   Il Programma sara' uno dei progetti pilota nel  quadro  del  Fondo
Fiduciario  dell'UNDP  sullo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed
il  Sostegno  a  Paesi  in  Situazioni  Particolari,  riguardante  un
programma  di  cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo
sociale, aperto a diversi donatori.
Obiettivi generali
   Sostenere il  consolidamento  del  processo  di  pace  in  America
Centrale,  tramite  iniziative  di  cooperazione nuove ed innovative,
individuate  nel  Programma  Regionale  per   lo   Sviluppo   Sociale
Sostenibile,  presentato  dai Governi dell'America Centrale nel corso
del Vertice Mondiale sullo Sviluppo  Sociale  di  Copenhagen,  e  nel
quadro degli obiettivi dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.
   Sostenere  lo  sviluppo  sociale,  secondo  la  definizione  della
Dichiarazione e del Piano di Azione di  Copenhagen  del  marzo  1995,
rafforzando   lo   sviluppo  locale  ai  livelli  di  dipartimento  e
municipale, a  vantaggio,  innanzi  tutto,  dei  gruppi  in  maggiore
difficolta',  ubicati  nelle aree geografiche con gli indicatori piu'
alti di poverta' estrema e di degrado ambientale.
   Contribuire  ad  un  efficace  coordinamento  delle  attivita'  di
cooperazione  internazionale, promuovendo la partecipazione congiunta
dei  diversi  attori  che  partecipano   alla   cooperazione,   quali
istituzioni  statali  ed  organizzazioni  locali,  organizzazioni  di
societa' civile, organizzazioni internazionali,  donatori  bilaterali
ed    organizzazioni    internazionali,    donatori   bilaterali   ed
organizzazioni  non  governative;  il  Programma  si   avvarra'   dei
meccanismi  consultivi  e  di coordinamento esistenti a cui partecipa
l'UNDP,  nonche'  dell'esperienza  dei   progetti   di   cooperazione
bilaterali  e multilaterali in settori collegati in America Centrale,
sovvenzionati  da   organizzazioni   donatrici,   ivi   compresa   la
Cooperazione italiana.
   Migliorare,  al  livello  locale,  le  condizioni  istituzionali e
fisiche che possano sostenere l'amministrazione locale  e  fornire  i
servizi  di  base  alla  popolazione, in termini di reddito, sanita',
istruzione, diritti umani, ambiente, nonche' un miglioramento globale
delle condizioni di vita nelle aree geografiche selezionate.
   Al livello nazionale, migliorare la pianificazione delle capacita'
di informazione, di formazione e controllo per  la  promozione  dello
sviluppo  sociale  al  livello locale e rafforzare le capacita' delle
istituzioni per  conseguire  un  uso  piu'  razionale  delle  risorse
provenienti  da  varie  fonti  di  cooperazione internazionale a tale
riguardo; comunicare agli altri dipartimenti i risultati ed i  metodi
messi  a  punto  nei  dipartimenti  selezionati,  in vista di un loro
eventuale reimpiego in America Centrale.
   Al livello interregionale, promuovere  i  collegamenti  con  altri
progetti e programmi di attuazione della Dichiarazione e del Piano di
Azione di Copenhagen, appoggiati dal sistema delle Nazioni Unite.
Settori di attivita'
1)    Consolidamento  e seguiti dei positivi risultati conseguiti dal
    Programma Regionale  PRODERE,  concentrandosi  sul  rafforzamento
    delle  iniziative  per  la  promozione  dello  sviluppo  umano al
    livello locale, tramite tre iniziative principali:
    a) sostegno al  consolidamento  della  rete  di  Agenzie  per  lo
       Sviluppo Economico Locale (LEDAs);
    b)  sostegno all'organizzazione di una rete regionale di Consigli
       di Sviluppo Locale;
    c)  formazione   di   personale   tecnico   e   direttivo   delle
       organizzazioni  locali  centro-americane,  soprattutto  quelle
       summenzionate;
2)    sostenere  i  Governi  centro-americani   nell'attuazione   dei
    Programmi  Nazionali per lo Sviluppo Umano Sostenibile al Livello
    Locale (PDHL), garantendo che vi sia  coerenza  fra  i  piani  di
    sviluppo  locale  e  le  strategie  di  sviluppo nazionale, anche
    tramite la formulazione di norme e procedure  adeguate,  fornendo
    in  tal  modo  alle  istituzioni  centro-americane l'occasione di
    impegnare ulteriori risorse  provenienti  da  fondi  nazionali  o
    internazionali;
3)      rafforzare   e  consolidare  le  iniziative  di  cooperazione
    decentralizzata per lo Sviluppo Umano  fra  le  Comunita'  Locali
    Europee  e  Centro-Americane,  presentando  in tal modo ulteriori
    opportunita'  di  impegnare  risorse  aggiuntive   tramite   tale
    modalita' di cooperazione;
4)  sfruttare l'esperienza sullo sviluppo umano sostenibile acquisita
    con  PRODERE  ed altri progetti in corso di attuazione in America
    Centrale,  in  particolare  per  quanto  riguarda  metodologie  e
    gestione.
Modalita' di programmazione
   Il Programma interessera' i seguenti paesi: Belize, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua.
   Al  livello locale (dipartimenti, distretti e regioni), le risorse
del Programma verranno impiegate in base alle esigenze di  assistenza
tecnica  individuate  nel  regolare  processo di pianificazione dello
sviluppo  al  livello  di  dipartimento,  e  verranno   attuate   con
meccanismi  decentralizzati.  Tali attivita' saranno istituite con la
partecipazione attiva di  tutte  le  strutture  pubbliche  e  private
interessate e partiranno da un'analisi delle esigenze e delle risorse
di  base,  che  terranno  pienamente  conto  delle caratteristiche di
ciascun dipartimento.  Tali piani individueranno altresi' le esigenze
di assistenza tecnica.
   Al livello nazionale, la pianificazione avverra'  nell'ambito  dei
meccanismi di supervisione del Programma qui di seguito descritti.
   Ai  livelli  regionale  e  interregionale,  le  attivita'  saranno
pianificate  congiuntamente   dai   Governi   centro-americani,   dal
Consiglio   di   Integrazione  Sociale  Centro-americano,  dall'UNDP,
dall'UNOPS, da altri enti  di  attuazione  delle  Nazioni  Unite  che
partecipano al Programma e dall'Italia.
   L'assistenza  tecnica  sara'  prevista  a tutti i livelli, e sara'
fornita innanzitutto alle aree  geografiche  individuate  nell'ambito
del Programma.
Supervisione al Programma
   In   America   Centrale   si  terranno  regolarmente  Riunioni  di
Controllo, in conformita' con le  disposizioni  del  Mandato  per  il
Fondo  Fiduciario.  Di conseguenza, l'Italia e gli altri donatori che
partecipano finanziariamente al  Programma,  in  conformita'  con  le
modalita' previste dal presente Memorandum d'Intesa, parteciperanno a
dette  riunioni.  In  base alle norme ed ai regolamenti dell'UNDP, le
Riunioni  di  Controllo  definiranno  gli  orientamenti  globali  del
Programma,   approveranno  i  piani  di  lavoro  e  controlleranno  i
progressi del Programma. La partecipazione,  la  periodicita'  ed  il
sistema delle relazioni saranno piu' dettagliatamente specificati nel
documento del Programma.
   Un  Comitato Consultivo Congiunto (qui di seguito denominato JCC),
presieduto dall'UNDP, effettuera' controlli periodici dello stato  di
avanzamento del Programma ed elaborera' indicazioni e raccomandazioni
relative   alla  preparazione  dei  piani  di  lavoro,  ivi  compreso
l'organigramma e  la  durata  del  programma.  Le  riunioni  del  JCC
offriranno  l'opportunita'  di  discutere con i donatori dei problemi
relativi all'afflusso di contante e serviranno  a  verificare,  prima
che  si  svolgano le Riunioni di Controllo, che i piani di lavoro del
programma siano  adeguati  alla  disponibilita'  dei  fondi;  il  JCC
concordera'  altresi'  su  questioni specifiche relative ai donatori,
quali i formati speciali per le relazioni, o le disposizioni relative
alle  modalita' di attuazione. Prima delle riunioni del JCC, potranno
aver luogo riunioni periodiche fra le agenzie, con la  partecipazione
delle  organizzazioni  internazionali  che  collaborano al Programma.
Dette riunioni, se del caso, saranno ospitate dall'Italia. Al JCC, di
cui fanno parte in partenza  l'UNDP,  l'Italia  e  l'UNOPS,  potranno
partecipare  gli  altri  donatori  e  le  agenzie  di  attuazione che
collaborano al Programma, in conformita' con  le  modalita'  previste
dal presente Memorandum d'Intesa.
Organizzazione
   L'UNOPS,  di  concerto  con  l'UNDP, designera' un Capo Consulente
Tecnico, che provvedera' ad  una  piu'  agevole  mobilitazione  delle
varie    istituzioni   nazionali   interessate   ed   appoggera'   la
decentralizzazione e l'integrazione delle attivita' di sviluppo.
   Le attivita' relative al Programma saranno attuate  essenzialmente
tramite   le   istituzioni   locali   centro-americane,   mentre   le
organizzazioni delle Nazioni Unite forniranno  l'assistenza  tecnica,
con  il  sostegno  delle comunita' locali che partecipano ai piani di
cooperazione decentralizzata.
   L'UNDP istituira' una Unita' di Sostegno, in base alla definizione
del Mandato del Fondo Fiduciario. Tale Unita' di Sostegno  garantira'
lo  scambio  di esperienze e di informazioni sul Programma al livello
infraregionale  con  gli  altri   progetti   finanziati   dal   Fondo
Fiduciario, nonche' con gli altri programmi multilaterali nel settore
dello  sviluppo  umano  appoggiati  dall'Italia. L'Unita' di Sostegno
potra' essere in parte finanziata dal  Fondo  Fiduciario,  in  quanto
rientra   nelle   attivita'   del  Programma.  L'Unita'  di  Sostegno
promuovera'  la  partecipazione  degli  enti  delle   Nazioni   Unite
associati  al  Programma,  di altre organizzazioni internazionali che
partecipano o sono interessate al Programma, nonche' della  Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo italiana.
   Ai livelli tecnico e di attuazione, l'Italia e, in conformita' con
le  modalita'  di  cui  al  presente  Memorandum  d'Intesa, gli altri
donatori che  forniscono  un  contributo  finanziario  al  Programma,
l'UNDP e le agenzie di attuazione del Programma, compresa l'UNOPS, in
base   alle   raccomandazioni   del  Comitato  Consultivo  Congiunto,
controlleranno la preparazione dei piani di lavoro e garantiranno che
siano conformi al mandato, prima che vengano presentati alle Riunioni
di Controllo.
   Le attivita' della piccola unita' istituita dall'UNDP  nell'ambito
del  Fondo  Fiduciario ed attuata dall'UNOPS rientreranno in un piano
di  lavoro  specifico,  finanziato  in  parte  con  le  risorse   del
Programma,  e  troveranno  sostegno in Italia per la formazione delle
controparti centro-americane. Tale unita' si  occupera'  altresi'  di
documentazione e informazioni, quali parti della funzione dell'Unita'
di  Sostegno  UNDP. Per la formazione saranno prese in considerazione
le strutture esistenti, come il Centro OIL di Torino.
Cooperazione decentralizzata
   Con le attivita' di  cooperazione  decentralizzata  si  forniranno
contributi  tecnici e finanziari provenienti dalle comunita' italiane
ed altre comunita' locali a progetti a sostegno dello sviluppo  umano
al livello locale, nell'ambito del Programma ed in base alle esigenze
prioritarie   definite   dai   piani   di   sviluppo  al  livello  di
dipartimento. Tali attivita' impegneranno risorse aggiuntive a quelle
del Programma stesso.
   I  progetti di cooperazione decentralizzata saranno approvati alle
Riunioni di Controllo, e  saranno  attuati  in  base  alle  modalita'
approvate nel corso di dette riunioni.
Durata
   Sara' attuata una prima fase di durata limitata, con il contributo
italiano  di lire 4.000.000.000. La durata di questa prima fase sara'
raccomandata alla prima riunione del Comitato Consultivo, che  terra'
pienamente  conto  della  necessita'  di soddisfare le necessita' dei
beneficiari centro-americani in un lasso di tempo  che  sia  il  piu'
breve  possibile.  Le  attivita' del Programma avranno inizio al piu'
tardi entro 30 giorni dal versamento del contributo italiano.
   Nel corso dell'anno  1996,  la  Riunione  di  Controllo  valutera'
l'eventualita'  di prorogare le attivita' del Programma, ivi compresa
la possibilita' di impegnare risorse di altri donatori.
Firmato a Roma il 10 gennaio 1996, in tre copie  in  lingua  inglese,
ciascuna delle quali sara' considerata un originale.
Per  il Governo                                Per il Programma delle
della Repubblica Italiana                    N.U. per lo Sviluppo
Min. Paolo Bruni                             Franco Vincenti
                  Alla presenza dell'Ufficio delle
               Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti
                           Reinhart Heimke
Ministero degli Affari Esteri
    DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Il Direttore Generale
                                                      10 gennaio 1996
Egregio Dott. Speth,
   desidero  esprimere  la  mia  piu'  grande  soddisfazione  per  il
successo  dei  negoziati  fra l'Italia e l'UNDP, che si sono conclusi
con la firma, avvenuta a Roma il  10  gennaio  1995,  del  Memorandum
d'Intesa  fra il Governo italiano e l'UNDP, in relazione al Programma
per la Promozione dello Sviluppo Umano al Livello Locale  in  America
Centrale,  che  sara'  finanziato  con  il  Fondo  Fiduciario  per lo
Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace  ed  il  Sostegno  a  Paesi  in
Situazioni Particolari.
   Il  Programma, avente lo scopo di consolidare i positivi risultati
conseguiti da PRODERE, costituisce, insieme con l'iniziativa  analoga
in  corso  di  preparazione  fra  l'Italia  e l'UNDP in Mozambico, un
seguito importante alla Dichiarazione ed al Piano di Azione approvati
al Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale, svoltosi a Copenhagen nel
marzo del 1995.
   Per  quanto  riguarda  il  summenzionato  Programma   in   America
Centrale,  come  nel caso del Mozambico, si intende che il Memorandum
d'Intesa seguira' le procedure interne  applicate  in  casi  analoghi
dalle  due  parti affinche' possa entrare pienamente in vigore, e che
ad esso entrambe le parti attribuiscono la massima priorita'.
Suo, Paolo Bruni
--------------------------
Dott. Gustave Speth
Amministratore - UNDP
2 UN Plaza - NY NY 10017
L'Amministratore Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
                                                      6 febbraio 1996
Caro Ministro Bruni,
   desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per la Sua lettera
del  10  gennaio 1996, relativa alla firma, che ha avuto luogo a Roma
il 10 gennaio 1996, del Memorandum d'Intesa fra il Governo italiano e
l'UNDP, a sostegno del Programma per  la  Promozione  dello  Sviluppo
Umano  al  Livello  Locale  in America Centrale, che sara' finanziato
tramite il Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale  Sostenibile,  la
Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari.
   Per  quanto  riguarda  il  Programma in America Centrale, come nel
caso del Mozambico, espleteremo  le  procedure  necessarie  affinche'
possa  essere  attuato  al  piu'  presto,  in  quanto  sia  i Governi
dell'America  Centrale  che  l'UNDP  attribuiscono  al  programma  la
massima priorita'.
   Colgo  l'occasione  per  comunicare  con  la presente il mio pieno
accordo al contenuto della Sua lettera.
Suo,
James Gustave Speth
--------------------------------
Min. Paolo Bruni
Direttore Generale
Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale
Ministero degli Affari Esteri
Roma, ITALIA
                                550.
                Parigi, Roma, 4 aprile/20 maggio 1996
              Scambio di lettere costituente un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
               ed il Governo della Repubblica Francese
            per la proroga del mandato della Commissione
          intergovernativa per il collegamento Nizza-Cuneo
                 (Entrata in vigore: 20 maggio 1996)
Il Ministro degli Affari Esteri
                                                   Roma, 20 MAG. 1996
Egregio Signor Ministro,
   ho l'onore di accusare ricevuta della Sua  lettera  del  4  aprile
1996, il cui testo e' il seguente:
"L'Accordo  sotto  forma  di  scambio di lettere tra il Governo della
Repubblica  francese  ed  il  Governo   della   Repubblica   italiana
concernente  la  creazione  di  una  Commissione Intergovernativa per
migliorare il collegamento Nizza-Cuneo, firmato a Roma il  28  agosto
ed  a  Parigi  il  26  settembre  1994,  da'  mandato  alla  suddetta
Commissione di portare avanti le ricerche e le trattative nell'ottica
di giungere, il piu' presto possibile, a un  accordo  franco-italiano
sulla   realizzazione  del  collegamento  internazionale  Nizza-Cuneo
attraverso le Valli Tinee e Stura nonche' sulla  ricostruzione  della
galleria  di  Tenda,  allo  scopo  di  garantire  la  continuita' del
collegamento regionale passando dalle valli Roja e Vermenagna.
   Considerata la natura  dei  lavori  e  tenuto  conto  dei  termini
supplementari necessari per concludere le ricerche e le trattative in
corso,  riterrei  necessario  prorogare  il  mandato  della  suddetta
Commissione Intergovernativa.
------------------------------------
S.E. Herve' de CHARETTE
Ministero degli Affari Esteri
PARIGI
   In tali condizioni, ha  l'onore  di  proporLe,  d'ordine  del  mio
Governo,  che  il  mandato  della  Commissione  Intergovernativa  per
migliorare il collegamento Nizza-Cuneo venga prorogato sino alla fine
del 1996.
   Le sarei grato di comunicarmi se  le  disposizioni  di  cui  sopra
raccolgono  il  consenso  del  Governo  italiano.  In  tale  caso, la
presente, nonche' la Sua risposta, costituiranno  un  accordo  tra  i
nostri  due  Governi  che  entrera'  in  vigore  alla  data della Sua
risposta,  modificando  cosi'  l'accordo  succitato  sotto  forma  di
scambio di lettere."
   Ho  l'onore  di  comunicarLe  l'accordo del Governo Italiano sulle
disposizioni di cui sopra e di confermare che la  Sua  lettera  e  la
presente  costituiranno  un  Accordo  fra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della  Repubblica  Francese  che  entrera'  in
vigore in data odierna.
   La  prego  di  accettare,  Signor Ministro, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         REPUBBLICA FRANCESE
                                             4 Aprile 1996  002814 CM
Il Ministro degli Affari Esteri
   Onorevole Ministro,
   l'Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il  Governo  della
Repubblica   francese   ed   il  Governo  della  Repubblica  italiana
concernente la creazione  di  una  Commissione  Intergovernativa  per
migliorare  il  collegamento Nizza-Cuneo, firmato a Roma il 28 agosto
ed  a  Parigi  il  26  settembre  1994,  da'  mandato  alla  suddetta
Commissione di portare avanti le ricerche e le trattative nell'ottica
di  giungere,  il piu' presto possibile, a un accordo franco-italiano
sulla  realizzazione  del  collegamento  internazionale   Nizza-Cuneo
attraverso  le  Valli Tinee e Stura nonche' sulla ricostruzione della
galleria di  Tenda,  allo  scopo  di  garantire  la  continuita'  del
collegamento regionale passando dalle valli Roja e Vermenagna.
   Considerata  la  natura  dei  lavori  e  tenuto  conto dei termini
supplementari necessari per concludere le ricerche e le trattative in
corso,  riterrei  necessario  prorogare  il  mandato  della  suddetta
Commissione Intergovernativa.
   In  tali  condizioni,  ho  l'onore  di  proporLe, d'ordine del mio
Governo,  che  il  mandato  della  Commissione  Intergovernativa  per
migliorare il collegamento Nizza-Cuneo venga prorogato sino alla fine
del 1996.
   Le  sarei  grato  di  comunicarmi  se le disposizioni di cui sopra
raccolgono  il  consenso  del  Governo  italiano.  In  tal  caso,  la
presente,  nonche'  la  Sua  risposta, costituiranno un accordo tra i
nostri due Governi  che  entrera'  in  vigore  alla  data  della  Sua
risposta,  modificando  cosi'  l'accordo  succitato  sotto  forma  di
scambio di lettere.
   La prego di accettare, Onorevole Ministro, i sensi della mia  piu'
alta considerazione.
                                              f.to Herve' de Charette
-----------------------------
Onorevole Susanna AGNELLI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
                                551.
                      Budapest, 17 luglio 1996
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica d'Ungheria
         sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida
                con allegata tabella di equipollenza
                 (Entrata in vigore: 28 agosto 1996)
                               ACCORDO
tra   il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Governo  della
Repubblica di Ungheria sul riconoscimento reciproco delle patenti  di
guida.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
Ungheria (di seguito denominate Parti contraenti),
considerando  la  direttiva  del Consiglio delle Comunita' Europee n.
91/439 del 28 luglio 1991 sulle patenti di guida,
auspicando il miglioramento della sicurezza dei trasporti stradali  e
l'agevolazione  del  traffico  stradale  nel  territorio di ambedue i
Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
                             Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono  reciprocamente  quelle  patenti  non
provvisorie  che  sono state emesse dalle competenti Autorita' di uno
degli Stati secondo la propria normativa interna, a favore di persone
che hanno la residenza nel territorio del suddetto Stato.
                             Articolo 2
Il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una  delle  Parti
Contraenti  puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di
quelle categorie per le quali la  patente  e'  valida  nel  Paese  di
emissione.
                             Articolo 3
La patente emessa dalle Autorita' di una delle Parti Contraenti cessa
di  validita' trascorso un anno dal trasferimento della residenza del
titolare dal territorio dello Stato  emittente  a  quello  dell'altro
Stato.
                             Articolo 4
La   disposizione   dell'articolo  3  non  riguarda  i  membri  delle
rappresentanze  diplomatiche,  consolari  e   commerciali   di   tipo
governativo delle Parti Contraenti.
                             Articolo 5
Nell'interpretazione  degli  articoli  1  e 3 del presente accordo si
intende per "residenza" quanto  definito  e  disciplinato  in  merito
dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
                             Articolo 6
Se  il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle due
Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra  parte,
ha  il  diritto  di  convertire  la sua patente senza dover sostenere
esami teorici e pratici nonche'  senza  dover  far  tradurre  la  sua
patente.  La  disposizione  del  presente  articolo  non  riguarda le
normative interne concernenti le condizioni sanitarie e  psicologiche
necessarie  per  la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida,
eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai
neopatentati con riferimento alla  data  di  rilascio  della  patente
originaria di cui si chiede la conversione.
                             Articolo 7
Al  momento  della conversione della patente di guida, l'equipollenza
delle  categorie  delle  patenti   delle   Parti   Contraenti   viene
riconosciuta   sulla   base   dell'allegato   al   presente  Accordo.
L'allegato puo' essere modificato dalle  Autorita'  competenti  delle
Parti Contraenti con uno scambio di Note.
Le  Autorita'  competenti  per  la conversione delle patenti di guida
sono le seguenti:
a) nella Repubblica Italiana  il  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione.
b) nella Repubblica d'Ungheria il Ministero dell'Interno.
                             Articolo 8
Nel  corso  del  cambio  della  patente le Autorita' competenti delle
Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e  la  restituiscono
alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente.
                             Articolo 9
L'Autorita'  competente  che  effettua  la  conversione puo' chiedere
informazioni alle competenti Autorita'  dell'altra  Parte  Contraente
ove  sorgano dubbi circa la validita' e l'autenticita' della patente.
Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il  tramite  delle
Autorita' diplomatiche.
                             Articolo 10
L'Autorita'  competente  della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata a seguito di conversione, informa  l'altra  Parte  circa  la
validita' della patente qualora vengano rilevate differenze dei dati.
                             Articolo 11
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del
presente   Accordo,   s'informano   reciprocamente   sulle  autorita'
centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.
                             Articolo 12
1. Il presente Accordo entrera in vigore  il  quindicesimo  giorno  a
partire  dal momento in cui le Parti contraenti si saranno notificate
che sono stati  effettuati  gli  adempimenti  all'uopo  previsti  dai
rispettivi ordinamenti.
2.  Il presente Accordo puo' essere modificato dalle Parti contraenti
di comune accordo e per iscritto. Tali modifiche entreranno in vigore
con le stesse procedure del presente Accordo.
3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto  tramite
i  canali  diplomatici  in  qualunque  momento  da  una  delle  Parti
contraenti, cessando di produrre i suoi  effetti  sei  mesi  dopo  la
ricezione dell'avvenuta denuncia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto  a  Budapest il 17 luglio 1996 in due copie originali, ciascuna
in lingua italiana e ungherese, entrambe facenti ugualmente fede.
   PER IL GOVERNO                                  PER IL GOVERNO
      della                                            della
REPUBBLICA ITALIANA                            REPUBBLICA DI UNGHERIA
(firma illeggibile)                              (firma illeggibile)
                       TABELLA DI EQUIPOLLENZA
Repubblica di Ungheria                     Repubblica Italiana
     Categorie                               Categorie
     A 1 (1)                                 A
     A                                       A
     B (2)                                   B
     C (3)                                   C
     D                                       D
     E                                       E
     F (4)                                   -
(1) La patente ungherese di categoria A 1 viene convertita nella
patente italiana di categoria A; il titolare di tale patente fino
al compimento del 18 anno non puo' trasportare altre persone a
bordo del suo motoveicolo e non puo' condurre motocicli di
cilindrata superiore a 125 cc.
(2) La patente ungherese di categoria B viene convertita nella
patente italiana di categoria B se il titolare della patente ha
gia' compiuto 18 anni.
(3) La patente ungherese di categoria C viene convertita nella
patente italiana di categoria C solo se il titolare ha gia'
compiuto 18 anni; fino al compimento di anni 21 il conducente
potra' pero' guidare solo autocarri dal peso massimo di 7,5 t.
(4) La patente ungherese di categoria F relativa alle macchine
agricole non ha una equipollente patente italiana, pertanto la
conversione non e' possibile.
                                552.
              Mosca, 17 novembre 1994/10 settembre 1996
               Scambio di Note costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                e il Governo della Federazione Russa
          per la modifica dall'Accordo del 30 novembre 1989
              sulla prevenzione degli incidenti in mare
                al di fuori delle acque territoriali
               (Entrata in vigore: 10 settembre 1996)
                         AMBASCIATA D'ITALIA
                            NOTA VERBALE
   L'Ambasciata  d'Italia  nella  Federazione  Russa  presenta i suoi
complimenti al Ministero degli Esteri della Federazione Russa  ed  ha
l'onore  di  accusare  ricevuta  della  Nota del 17 novembre 1994 che
recita come segue:
   "Con riferimento all'intesa intercorsa durante il quarto  incontro
degli esperti della Federazione Russa e della Repubblica Italiana (S.
Pietroburgo,  6-8  settembre 1994) si ha l'onore di comunicare che la
parte  russa,   desiderando   garantire   maggiore   sicurezza   alla
navigazione  marittima  ed aerea al di fuori delle acque territoriali
delle  sue  navi  e  dei  suoi  aeromobili,  propone   di   apportare
nell'attuale  accordo  tra  il  Governo dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche e  la  Repubblica  Italiana  sulla  prevenzione
degli incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali, firmato
il 30 novembre 1989, i seguenti cambiamenti:
   -  il  punto  6  dell'art. I viene completato con un comma "F" del
seguente contenuto: "non debbono creare premeditatamente interferenze
nei sistemi di comunicazione  di  navi  e  di  aeromobili  dell'altra
parte";
   -  il  comma  1 dell'art. IV viene completato con un comma "D" del
seguente contenuto: "la creazione  premeditata  di  interferenze  nei
sistemi di comunicazione di navi e di aeromobili dell'altra parte";
   il  comma  "B"  del punto 6 dell'art. III deve essere redatto come
segue: "non debbono lanciare alcun oggetto nella direzione di navi  e
di  aeromobili  dell'altra parte che possa rappresentare pericolo per
tali navi e aeromobili o creare disturbi per la navigazione marittima
e aerea".
------------------------------
Ministero degli Affari Esteri
della Federazione Russa
Mosca
   Qualora le aggiunte e le modifiche sopracitate fossero accettabili
per  il Governo italiano, il Ministero ha l'onore di proporre inoltre
che la presente Nota  e  quella  di  risposta  della  parte  italiana
relativa  all'approvazione  delle  aggiunte, riportate nella presente
Nota, costituiscano un'Accordo tra i due  Governi,  che  entrera'  in
vigore alla data delle Nota di risposta".
   L'Ambasciata  d'Italia  ha  l'onore  di  comunicare  l'accordo del
Governo Italiano alle proposte di cui sopra.
   L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione  per  rinnovare  al
Ministero degli Esteri della Federazione Russa i sensi della sua piu'
alta considerazione.
Mosca 10 SET. 1996
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
Ministero degli Affari Esteri
della Federazione Russa
n. 3672/drk
   Il  Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa presenta
i suoi complimenti all'Ambasciata della  Repubblica  Italiana  e  con
riferimento  all'intesa  intercorsa  durante il quarto incontro degli
esperti della Federazione  Russa  e  della  Repubblica  Italiana  (S.
Pietroburgo,  6-8  settembre  1994)  ha  l'onore di comunicare che il
Governo  della  Federazione  Russa,  desiderando  garantire  maggiore
sicurezza  della  navigazione  marittima  ed aerea al di la' del mare
territoriale per  le  sue  navi  e  i  suoi  aeromobili,  propone  di
apportare  nell'attuale  Accordo  tra  il  Governo  dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche  e  la  Repubblica  Italiana  sulla
prevenzione   degli  incidenti  in  mare  al  di  fuori  delle  acque
territoriali del 30 novembre 1989 i seguenti cambiamenti:
   - il punto 6 dell'Art. I da completare col comma "f" del  seguente
contenuto:  "non  debbono  creare  premeditatamente  interferenze nei
sistemi di comunicazione di navi e di aeromobili dell'altra Parte";
   - il comma 1 dell'Art. IV da  completare  con  il  comma  "d"  del
seguente  contenuto:  "la  creazione  premeditata di interferenze nei
sistemi di comunicazione di navi e di aeromobili dell'altra Parte";
   - il comma "b" del punto 6 dell'Art. III da redigere  come  segue:
"non  debbono  lanciare  alcun  oggetto  nella direzione di navi e di
aeromobili dell'altra Parte che possa rappresentare pericolo per tali
navi e aeromobili o creare disturbi per la  navigazione  marittima  e
aerea".
   Qualora   le   aggiunte   e   i  cambiamenti  sopracitati  fossero
accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero ha
l'onore di proporre inoltre che la presente nota e quella di risposta
della  Parte  italiana  relativa  all'approvazione  delle   aggiunte,
riportate  nella  presente  nota,  costituiscano  un'intesa tra i due
Governi in materia, che entrera' in vigore dalla data della  nota  di
risposta.
   Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa si avvale
dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana
i sensi della sua alta considerazione.
Mosca, 17 novembre 1994
All'Ambasciata della Repubblica Italiana
Mosca
                                553.
                  Malta, 29 febbraio/29 marzo 1996
               Scambio di Note costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
               ed il Governo della Repubblica di Malta
              in merito alla partecipazione di soggetti
             di una delle Parti al capitale di compagnie
               della controparte con scopo principale
                   l'esercizio del trasporto aereo
               (Entrata in vigore: 24 settembre 1996)
N.V 290/96.
                     MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
                                MALTA
Il Ministero degli Affari Esteri di Malta presenta i suoi complimenti
all'Ambasciata   d'Italia   ed  ha  l'onore  di  assicurare  che,  in
considerazione delle amichevoli relazioni esistenti tra i  due  Paesi
in  tutti i campi, ed a condizione di reciprocita', la partecipazione
di minoranza di soggetti italiani (societa' o altri) ad  capitale  di
compagnie  maltesi  che  abbiano per scopo principale l'esercizio del
trasporto aereo sara' consentita negli stessi  termini  e  condizioni
che   le  Autorita'  italiane  riserveranno  alla  partecipazione  di
minoranza di soggetti maltesi al capitale di compagnie  italiane  che
abbiano per scopo sociale l'esercizio del trasporto aereo.
Se  la  suddetta proposizione e' accettabile dalla parte italiana, la
presente Nota e la risposta italiana  costituiranno  un  accordo  che
entrera'  in vigore al momento della notifica del completamento delle
richieste procedure interne.
Il Ministero degli Affari Esteri di Malta  si  avvale  dell'occasione
per  rinnovare  all'Ambasciata  d'Italia l'espressione della sua piu'
alta considerazione.
                                                     29 February 1996
Ambasciata d'Italia
Floriana
AMBASCIATA D'ITALIA
      MALTA
                            NOTA VERBALE
   L'Ambasciata d'Italia presenta i  suoi  complimenti  al  Ministero
degli Affari Esteri di Malta ed ha l'onore di accusare ricevuta della
Nota Verbale N. 290/96 del 29.2.96 del seguente tenore:
""Il   Ministero  degli  Affari  Esteri  di  Malta  presenta  i  suoi
complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di assicurare  che,
in  considerazione  delle  amichevoli  relazioni  esistenti tra i due
Paesi  in  tutti  i  campi,  ed  a  condizione  di  reciprocita',  la
partecipazione  di  minoranza di soggetti italiani (societa' o altri)
al capitale di compagnie maltesi che  abbiano  per  scopo  principale
l'esercizio del trasporto aereo sara' consentita negli stessi termini
e   condizioni   che   le   Autorita'   italiane   riserveranno  alla
partecipazione di  minoranza  di  soggetti  maltesi  al  capitale  di
compagnie  italiane  che  abbiano  per  scopo sociale l'esercizio del
trasporto aereo.
Se  la  suddetta proposizione e' accettabile dalla parte italiana, la
presente Nota e la risposta italiana  costituiranno  un  accordo  che
entrera'  in vigore al momento della notifica del completamento delle
richieste procedure interne.
Il Ministero degli Affari Esteri di Malta  si  avvale  dell'occasione
per  rinnovare  all'Ambasciata  d'Italia l'espressione della sua piu'
alta considerazione."".
   L'Ambasciata d'Italia ha l'onore  di  comunicare  che  il  Governo
Italiano  accetta  quanto  espresso  nella predetta Nota Verbale e si
avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari  Esteri
di Malta l'espressione della sua piu' alta considerazione.
   MALTA, 29 MAR 1996
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IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DI MALTA
LA VALLETTA
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