Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 1996 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1996. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi in vigore precedentemente al 16 settembre 1996, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 1996 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile 1997. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi). TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 1996. Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore Pagina _______________________________ _________________________ ______ 545. 22 ottobre 1992 - 31 gennaio 1993, Il Cairo Scambio di Lettere, conclu- 31 gennaio 1993 9 so ai sensi dell'art. 4 del Protocollo tra Italia ed Egitto del 20 novembre 1991, per la valutazione dei fondi di contropartita (periodo 1985-1988), con allegato 546. 25 luglio - 24 agosto 1994, Il Cairo 15 Scambio di Lettere tra Ita- 24 agosto 1994 lia ed Egitto che emandano (provvis.) il preambolo del Protocollo del 20 novembre 1991, per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti da- gli aiuti alimentari italia- ni 547. 27 ottobre 1994, Ankara Protocollo addizionale di 27 ottobre 1994 21 emendamento e rettifica dell'Accordo relativo alla costituzione di un'Organiz- zazione Europea di studi fotogrammetrici sperimentali 548. 26 gennaio 1995, Il Cairo Scambio di Lettere, conclu- 26 gennaio 1995 31 so ai sensi dell'art. 4 del Protocollo tra Italia ed Egitto del 20 novembre 1991, per la valutazione dei fondi di contropartita (periodo 1988-1991), con Allegato 549. 10 gennaio 1996, Roma Fondo fiduciario UNDP per lo 25 ottobre 1996 37 sviluppo sociale sostenibi- le, la pace ed il sostegno a Paesi in situazione speciale - Programma per la promozio- ne dello sviluppo umano a livello locale in America Centrale - Memorandum d'In- tesa tra Italia e Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 550. 4 aprile - 20 maggio 1996, Parigi - Roma Scambio di Lettere tra Ita- 20 maggio 1996 63 lia e Francia per la proroga del mandato della Commissio- ne intergovernativa per il collegamento tra Nizza e Cuneo 551. 17 luglio 1996, Budapest Accordo tra Italia e Ungheria 28 agosto 1996 69 sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida, con annessa tabella di equipol- lenza Segue: TABELLA N. 1 Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore Pagina _______________________________ _________________________ ______ 552. 17 novembre 1994 - 10 settembre 1996, Mosca Scambio di Note tra Italia e 10 settembre 1996 75 Federazione Russa per la mo- difica dell'Accordo del 30 novembre 1989 sulla preven- zione degli incidenti in mare al di fuori delle acque ter- ritoriali 553. 29 febbraio - 29 marzo 1996, Malta Scambio di Note tra Italia e 24 settembre 1996 83 Malta in merito alla parte- cipazione di soggetti, di una delle Parti al capitale di compagnie della controparte con scopo principale l'eser- cizio del trasporto aereo TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore _______________________________ _________________________ Accordo di collaborazione culturale 16 novembre 1996 tra Italia e Cile (Roma 18 aprile G.U. n. 273 del 21 1991) novembre 1996 (Vedi legge n. 149 del 6 marzo 1996 nel S.O. n. 54 alla G.U. n. 70 del 23 marzo 1996). Accordo culturale tra Italia e 16 agosto 1996 Bangladesh (Rimini 13 ottobre 1991) G.U. n. 200 del 27 agosto (Vedi legge n. 141 del 6 marzo 1996 1996 nel S.O. n. 52 alla G.U. n. 68 del 21 marzo 1996). Accordo di cooperazione economica e 24 settembre 1996 tecnologica tra Italia e Qatar G.U. n. 271 del 19 (Roma 16 gennaio 1992) novembre 1996 (Vedi legge n. 298 del 5 luglio 1995 nel S.O. n. 91 alla G.U. n. 172 del 25 luglio 1995). Convenzione sulla protezione e l'uso 6 ottobre 1996 dei corsi d'acqua transfrontalie- G.U. n. 295 del 17 ri e dei laghi internazionali dicembre 1996 (Helsinki 17 marzo 1992) (Vedi legge n. 171 del 12 marzo 1996 nel S.O. n. 57 alla G.U. n. 76 del 30 marzo 1996). 545. Il Cairo, 22 ottobre 1992/31 gennaio 1993 Scambio di Lettere, concluso ai sensi dell'art. 4 del Protocollo tra Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto del 20 novembre 1991, per la valutazione dei fondi di contropartita (periodo 1985-1988), con Allegato (Entrata in vigore: 31 gennaio 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATORE D'ITALIA Cairo, 22 ottobre 1992 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi al "Protocollo sui Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani" firmato il 20 novembre 1991, fra i nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno ad uno scambio di lettere sulla valutazione dei Fondi di Contropartita da concordare per ogni fornitura di generi alimentari inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani. A tale riguardo, mi riferisco al prospetto valutativo (di cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato Interministeriale per gli Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per gli anni 1985/1987, e parzialmente per il 1988, risulta pari a 21.218.356 Lire Egiziane. Poiche' il Governo Italiano e' d'accordo sul contenuto del summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la lettera di assenso che Sua Eccellenza inviera' saranno parte integrante di detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Patrizio Schmidlin S.E. Dr. Mohamed Galal El-Din Abou El-Dahab Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti 99, Kasr El-Eini St. Cairo REPUBBLICA ARABA D'EGITTO MINISTERO DEL COMMERCIO E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI GABINETTO DEL MINISTRO Cairo, 31.01.1993 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza datata 22.10.1992 del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi al "protocollo sui Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani" firmato il 20 novembre 1991, fra i nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno ad uno scambio di lettere sulla valutazione dei Fondi di Contropartita da concordare per ogni fornitura di generi alimentari inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani. A tale riguardo, mi riferisco al prospetto valutativo (di cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato Interministeriale per gli Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per gli anni 1985/1987, e parzialmente per il 1988, risulta pari a 21.218.356 Lire Egiziane. Poiche' il Governo Italiano e' d'accordo sul contenuto del summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la lettera di assenso che Sua Eccellenza inviera' saranno parte integrante di detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza." Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Araba d'Egitto concorda sul contenuto della nota e del suo allegato. La prego di accettare, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Mohamed Galal El-Din Abou El-Dahab Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti 546. Il Cario, 25 luglio/24 agosto 1994 Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto che emendano il preambolo del Protocollo del 20 novembre 1991 per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti degli aiuti alimentari italiani (Entrata in vigore: provvisoriamente 24 agosto 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE AMBASCIATA D'ITALIA IL CAIRO Cairo, 25 luglio 1994 Oggetto: Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dagli aiuti alimentari italiani. Eccellenza, Ho il piacere di informarLa che, durante l'incontro preliminare della 5a Commissione Mista Egiziana, tenutosi al Cairo il 6 ed il 7 luglio 1994, le due delegazioni hanno discusso anche sulle possibilita' di estendere le prestazioni previste dal Protocollo vigente. In considerazione dei rispettivi punti di vista e sulla base dell'art. 7 del Protocollo citato, proporrei di completare come segue il rigo 19 della pagina 1: "e ogni altro progetto concordato, inclusi anche progetti sostenibili nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame, della pesca e dell'industria agricola, che possano migliorare la produzione nazionale e che possibilmente integrino altri progetti Italo- Egiziani". Pertanto, propongo che questa lettera e la Sua risposta sull'argomento, nelle lingue inglese a ed arabo, costituiscano un emendamento al Protocollo in questione. La presente Lettera entrera' in vigore provvisoriamente dalla data della risposta di Sua Eccellenza e definitivamente alla data in cui saranno stati portati a termine i requisiti legali da parte egiziana. Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. L'Ambasciatore A. Leoncini Bartoli S.E Dr Youssef Wali Vice Primo Ministro Ministero per l'Agricoltura e le Bonifiche Ministro a.i. del Commercio e degli Approvvigionamenti CAIRO - DOKKI p.c. S.E. Ambasciatore Rafik Salah El Din Consigliere del Ministro della Cooperazione Internazionale CAIRO REPUBBLICA ARABA D'EGITTO MINISTERO DELL'AGRICOLTURA S.E. Ambasciatore A. Leoncini Bartoli Ambasciatore d'Italia Cairo - Egitto Cairo, 24.08.1994 Oggetto: Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per l'utilizzazione dei Fondi di Contropartita derivanti dagli Aiuti Alimentari Italiani. Caro Sig. Ambasciatore, Questa lettera e' per accusare ricezione, con i miei ringraziamenti, della sua lettera n. 1957 del 25.07.1994 riguardante l'oggetto di cui sopra. Ho il piacere di informarLa dell'assenso del Ministero per l'Agricoltura e le Bonifiche all'accordo preliminare preso in occasione della 5a Commissione mista Italo-Egiziana del 6-7 luglio 1994 tendente ad estendere le prestazioni previste dal protocollo vigente "inclusi progetti sostenibili nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame, della pesca e dell'industria agricola, che possano migliorare la produzione nazionale, e che possibilmente integrino altri progetti Italo- Egiziani". Sono anche d'accordo sulla sua proposta che questa lettera e la Sua sul medesimo argomento costituiscano un emendamento al Protocollo. A mezzo di copia di questa lettera ne informo il Ministero del Commercio e degli Approvvigionamenti e il Ministero della Cooperazione Internazionale. Sinceramente Dr. Youssef Wali Vice Primo Ministro e Ministro per l'Agricoltura e le Bonifiche 547. Ankara, 27 ottobre 1995 Protocollo addizionale di emendamento e rettifica dell'Accordo relativo alla Costituzione di una Organizzazione Europea di studi fotogrammetrici sperimentali (Entrata in vigore: 27 ottobre 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE Organizzazione Europea di Studi Fotogrammetrici Sperimentali PROTOCOLLO AGGIUNTIVO di emendamento e rettifica dell'Accordo relativo alla Costituzione di una Organizzazione Europea di Studi Fotogrammetrici Sperimentali firmato il 12 ottobre 1953 ed emendato il 16 giugno 1954 Nel corso della riunione di Ankara (Turchia) del 27 ottobre 1994, il comitato Direttivo dell'Organizzazione Europea di Studi Fotogrammetrici Sperimentali ha deciso all'unanimita' dei voti di emendare l'Accordo, in conformita' con l'Articolo 11 dell'Accordo stesso. I sottoscritti Rappresentanti dei Governi della Repubblica di Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Finlandese, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia, della Confederazione Elvetica, della Repubblica di Turchia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, all'uopo debitamente autorizzati; In qualita' di Rappresentanti dei Governi che sono Parte all'Accordo relativo alla Costituzione di una Organizzazione Europea di Studi Fotogrammetrici Sperimentali (qui di seguito denominato "l'Accordo"), firmato a Parigi il 12 ottobre 1953, ed emendato a Delft il 16 giugno 1954; Avendo concordato di firmare un Protocollo Aggiuntivo di Emendamento all'Accordo, HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo 1 L'Articolo 2 dell'Accordo sara' emendato come segue: "Scopo dell'Organizzazione e' quello di migliorare e promuovere metodi, prestazioni ed applicazione della fotogrammetria svolgendo in reciproca collaborazione ricerche e studi, in particolare di natura sperimentale ed applicativa. La ricerca sperimentale comprendera', ogni qualvolta sara' necessario, la preparazione teorica e metodologica, nonche' l'analisi scientifica dei risultati. La ricerca fotogrammetrica potra' estendersi, ove necessario, ai settori ad essa collegati e con essa interagenti, quali la tecnologia dei sensori, l'elaborazione dati, i sistemi informativi, l'automazione, la cartografia ed i metodi geodetici. Cio' comportera', in particolare, l'integrazione di dati di origini di- verse ed il loro inserimento in sistemi di livello superiore, di piu' ampia portata." Articolo 2 L'articolo 6 dell'Accordo sara' emendato come segue: "Il Comitato Direttivo scegliera' la Sede dell'Organizzazione." Articolo 3 Il paragrafo (a) dell'Articolo 7 dell'Accordo sara' emendato come segue: "I Membri verseranno un contributo finanziario sottoforma di abbonamento annuo, che sara' impiegato per coprire i costi operativi dell'Organizzazione e dell'Ufficio Esecutivo (spese amministrative e tecniche varie, pubblicazioni, trasporto delle attrezzature ecc.), nonche' per contribuire a sostenere l'avvio e lo svolgimento dei progetti di ricerca. L'importo dell'abbonamento sara' fissato dal Comitato Direttivo". Articolo 4 L'ultimo paragrafo dell'Articolo 8 dell'Accordo sara' emendato come segue: "Il Comitato Direttivo decidera' la portata, la natura, l'estensione e gli obiettivi delle attivita' di ricerca, in base agli sviluppi tecnologici e scientifici ed alle richieste di applicazione." Articolo 5 L'Articolo 9 dell'Accordo sara' emendato come segue: "Il Governo di qualunque paese europeo potra' diventare Parte al presente Accordo presentando una domanda all'Organizzazione, e con l'approvazione del Comitato Direttivo della stessa. Il Comitato Direttivo potra' concedere ai candidati lo status di osservatore per un determinato periodo di tempo." Articolo 6 Gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo Aggiuntivo saranno parte integrante dell'Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo. Fatto ad Ankara il ventisette ottobre millenovecento novantaquattro nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' custodito negli Archivi dell'Organizzazione Europea di Studi Fotogrammetrici Sperimentali, che ne inviera' copie autenticate a tutti i firmatari. Per la Repubblica d'Austria: Ing. Dipl. R. KILGA Per il Regno del Belgio: Dott. J. DE SMET Per il Regno di Danimarca: Dott. O. BRANDELAVRIDSEN Per la Repubblica Federale di Germania: Prof. Dott. Ing. F. ACKERMANN Per la Repubblica Finlandese: Dott.ssa P. NOUKKA Per la Repubblica Francese: Dott. P. DENIS Per la Repubblica Italiana: Dott. Ing. L. SURACE Per il Regno dei Paesi Bassi: Prof. Dott. M. G. VOSSELMAN Per il Regno di Norvegia: Dott. I. INDSET Per il Regno di Svezia: Prof. J. TALTS Per la Confederazione Elvetica: Prof. Dott. O. KOLBL Per la Repubblica di Turchia: Ten. Col. M. ONDER Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Dott. N. SMITH Rilasciato per copia conforme autenticata da me, KAREL DERK DE LANGE, notaio civile in Enschende. Enschende, 20 aprile 1995 548. Il Cairo, 26 gennaio 1995 Scambio di Lettere concluso ai sensi dell'art. 4 del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto del 20 novembre 1991, per la valutazione dei fondi di contropartita (periodo 1988-1991), con Allegato (Entrata in vigore: 26 gennaio 1995) TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATORE D'ITALIA Cairo, 26 gennaio 1995 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi al Protocollo sui Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani firmato il 20 novembre 1991 fra i nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno ad uno scambio di lettere sulla valutazione dei Fondi di Contropartita da concordare per ogni fornitura di generi alimentari inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani. A tale riguardo, mi riferisco al secondo prospetto valutativo (di cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato Interministeriale per gli Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per gli anni 1989/1991, e parzialmente per il 1988, risulta pari a 62.615.118,490 Lire Egiziane. Poiche' il Governo Italiano e' d'accodo sul contenuto del summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la lettera di assenso che Sua Eccellenza inviera' saranno parte integrante di detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Alberto Leoncini Bartoli Ambasciatore d'Italia S.E Dr. Ahmed Ahmed Goueli Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti 99, Kasr El-Eini St. Cairo REPUBBLICA ARABA D'EGITTO MINISTERO DEL COMMERCIO E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI GABINETTO DEL MINISTRO S.E. Alberto Leoncini Bartoli Ambasciatore d'Italia Garden City, Cairo Cairo, 26 gennaio 1995 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza del 26 gennaio 1995, il cui testo e' il seguente: "Ho l'onore di riferirmi al Protocollo sui Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani firmato il 20 novembre 1991 fra i nostri due Governi, in cui si specifica che le due parti procederanno ad uno scambio di lettere sulla valutazione dei Fondi di Contropartita da concordare per ogni fornitura di generi alimentari inviata all'Egitto come Aiuti Nazionali Italiani. A tale riguardo, mi riferisco al secondo prospetto valutativo (di cui allego una copia) inviato a questa Ambasciata dal vostro Comitato Interministeriale per gli Aiuti Esteri, in cui l'importo netto dei Fondi di Contropartita degli Aiuti Alimentari Italiani per gli anni 1989/1991, e parzialmente per il 1988, risulta pari a 62.615.118,490 Lire Egiziane. Poiche' il Governo Italiano e' d'accordo sul contenuto del summenzionato prospetto valutativo, la presente lettera e la lettera di assenso che Sua Eccellenza inviera' saranno parte integrante di detto Protocollo, ed entreranno in vigore alla data della lettera di Sua Eccellenza." Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Araba d'Egitto concorda sul contenuto di questa lettera e del suo allegato. La prego di accettare, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia piu' alta considerazione. Sinceramente Dr. Ahmed Ahmed Goueli Ministro del Commercio e degli Approvvigionamenti 549. Roma, 10 gennaio 1996 Fondo fiduciario dell'UNDP per lo sviluppo sociale sostenibile, la pace ed il sostegno a Paesi in situazioni particolari Programma per la promozione dello sviluppo umano al livello locale in America Centrale Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Entrata in vigore: 25 ottobre 1996) TRADUZIONE NON UFFICIALE Fondo Fiduciario dell'UNDP per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari Programma per la Promozione dello Sviluppo Umano al Livello Locale in America Centrale Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo PREMESSO CHE il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (qui di seguito denominato "UNPD"), a seguito del consenso verificatosi all'Incontro Speciale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo, svoltosi a Copenaghen il 7 marzo 1995 nell'ambito del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale (qui di seguito denominato "WSSD"), ha istituito il Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari (qui di seguito denominato "il Fondo Fiduciario", allo scopo di sostenere i governi in via di sviluppo che desiderano mettere in pratica la Dichiarazione ed il Piano di Azione del WSSD; PREMESSO CHE l'UNDP amministra il Fondo Fiduciario, che prevede che per dare esecuzione ed attuazione ai programmi finanziati con il Fondo Fiduciario si possa fare ricorso agli enti del sistema delle Nazioni Unite, ivi compreso l'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti (qui di seguito denominato "UNOPS"); PREMESSO CHE il Mandato del Fondo Fiduciario prevede la creazione di Comitati Consultivi che favoriscano la partecipazione attiva dei paesi donatori a tutte le fasi dei programmi a cui contribuisce ciascuno dei donatori; PREMESSO CHE i programmi finanziati con il Fondo Fiduciario debbano essere istituiti tramite accordi specifici fra i paesi riceventi, l'UNDP ed il donatore, e che gli obiettivi specifici dei programmi, le metodologie di lavoro, le modalita' di attuazione e le attivita' debbono essere determinati in conformita' con i principi generali approvati al WSSD; PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "Italia") si impegna a collaborare per lo sviluppo sociale, ed in particolare per quanto riguarda i programmi che dimostrano di poter contribuire direttamente ed in maniera tangibile alla costruzione della pace ed ai processi di democratizzazione dei paesi in via di sviluppo colpiti da conflitti o da forti tensioni sociali, ed ha dimostrato in varie occasioni il suo impegno nelle attivita' delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Umano e Sociale, anche con la partecipazione al finanziamento dell'Incontro Speciale del WSSD sulla cooperazione internazionale ed il finanziamento di programmi quali il Programma PRODERE dell'UNDP in America Centrale; PREMESSO CHE l'Italia e' altresi' impegnata rafforzare la collaborazione fra l'Unione Europea e le Nazioni Unite, specialmente tramite programmi per lo sviluppo umano e programmi di cooperazione decentralizzata; PREMESSO CHE l'UNDP e' impegnato ad appoggiare i governi dei paesi in via di sviluppo che desiderano promuovere lo sviluppo sociale, in conformita' con la Dichiarazione ed il Piano di Azione di Copenaghen, e che ha l'incarico, facente parte del suo mandato, di coordinare il Sistema Operativo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, ivi compresa la gestione della rete delle Nazioni Unite del Coordinatore Residente, nonche' la collaborazione infra-agenzie con le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite; PREMESSO CHE gli enti delle Nazioni Unite, fra cui l'UNOPS, sono esperti di servizi per la gestione dei progetti che hanno dimostrato di sostenere efficacemente il processo di pace, le istituzioni democratiche e la ricostruzione, ed hanno agevolato l'integrazione sociale delle popolazioni colpite da conflitti, dimostrando il proprio impegno nel sostenere il ruolo di coordinamento dell'UNDP, ivi compreso il pieno appoggio alla funzione di Coordinatore Residente; PREMESSO CHE l'UNOPS, in collaborazione con altri enti delle Nazioni Unite, ha dato attuazione al Programma PRODERE dell'UNDP con contributi finanziari dell'Italia, che opera nei sei paesi dell'America Centrale dal 1989, sostenendo il processo di consolidamento della pace tramite metodologie innovative ed efficaci di partecipazione decentralizzata e di riconciliazione al livello lo- cale; PREMESSO CHE i Governi dei paesi dell'America Centrale, nel corso del XVI Vertice Presidenziale del 30 marzo 1995, hanno confermato di essere impegnati a promuovere le strategie di sviluppo sociale, in conformita' con la Dichiarazione ed il Piano di Azione di Copenhagen, hanno confermato il loro impegno nei confronti dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che hanno approvato nell'ottobre 1994, e che ha rilevato la necessita' di concedere priorita' agli investimenti nei settori sociali, al coordinamento degli sforzi, alla partecipazione delle comunita' locali alla formulazione e valutazione di politiche, programmi e progetti sociali, come pure alla decentralizzazione ed al rafforzamento dello sviluppo locale; PREMESSO CHE la terza riunione del Consiglio Centro-Americano per l'Integrazione Sociale, svoltasi a Citta' del Guatemala il 17 novembre 1995, ha stabilito di "richiedere il sostegno dell'UNDP e dell'UNOPS per portare avanti il Programma Regionale per lo Sviluppo Umano Sostenibile al Livello Locale, che attribuisce la priorita' all'incremento della partecipazione dei Consigli per lo Sviluppo Sostenibile ai livelli locale, nazionale e regionale"; PREMESSO CHE l'UNDP ha richiesto l'appoggio dell'Italia nel rispondere alla richiesta dei Governi dell'America Centrale per un Programma per la Promozione dello Sviluppo Sostenibile al livello Lo- cale in America Centrale, qui di seguito denominato "il Programma"; PREMESSO CHE il Programma puo' pertanto essere finanziato come sussidiario al Fondo Fiduciario; L'Italia e l'UNDP hanno raggiunto l'intesa seguente: L'Italia si impegna a sostenere il Programma fornendo un contributo finanziario al Fondo Fiduciario. Il Programma appoggera' il consolidamento del processo di pace in America Centrale e lo sviluppo sociale, secondo la definizione della Dichiarazione e del Piano d'Azione di Copenhagen del marzo 1995, rafforzando lo sviluppo locale ai livelli municipale e di dipartimento, e favorendo in linea prioritaria i gruppi vulnerabili in maggiore difficolta', ubicati in aree geografiche con elevati indicatori di poverta' e di degrado ambientale. Il Programma promuovera' altresi' la cooperazione decentralizzata per lo sviluppo umano, che implica la collaborazione fra comunita' locali centro-americane ed italiane, ovvero con autorita' locali di altri paesi. Il Programma sara' collegato ad altri programmi finanziati dal Fondo Fiduciario, tramite scambio di esperienze e di informazioni al livello internazionale. Gli obiettivi generali del Programma ed i suoi settori di attivita' figurano in allegato, che illustra anche le caratteristiche principali del Programma e le sue modalita' organizzative, compresa la creazione di un Comitato Consultivo Congiunto, con la partecipazione dell'UNDP, dell'Italia e dell'UNOPS, ma aperto ad altri donatori che collaborano al Programma finanziandolo, nonche' ad altre agenzie di attuazione che partecipano al Programma, con accordi specifici fra tutti i donatori, ivi compreso l'UNDP. Il contenuto del presente Memorandum d'Intesa sara' inserito in un documento del programma, in conformita' con quanto prevede il Capitolo II del Mandato del Fondo Fiduciario, quale strumento per rendere operativo il Programma. Le attivita' saranno pianificate con un programma quadro e piani di lavoro periodici. Il programma quadro ed i piani di lavoro saranno preparati congiuntamente dalle autorita' designate dai Governi dell'America Centrale interessati, l'UNDP, l'UNOPS e l'Italia e, tramite accordi specifici, saranno aperti alla partecipazione di altri governi, di donatori che collaborino al Programma con finanziamenti e di agenzie di attuazione, quali partner del Programma. Le attivita' del Programma finanziato dall'Italia saranno coordi- nate dall'UNDP ed attuate dall'UNOPS che, sulla base delle esigenze e delle priorita' individuate nei piani di lavoro, cerchera' la collaborazione delle Agenzie ONU. I piani di lavoro indicheranno le disposizioni di bilancio che saranno attuate dalle Agenzie ONU asso- ciate al Programma. L'UNDP incarichera' l'UNOPS di creare un gruppo di lavoro, al quale l'Italia sara' invitata a partecipare, quale meccanismo consultivo per la scelta del personale internazionale per il Programma. L'Italia sosterra' la prima fase del Programma con un contributo di lire 4.000.000.000 (quattro miliardi) a favore del summenzionato Fondo Fiduciario. Il contributo sara' depositato presso il conto per i Contributi dell'UNDP in Italia. Il corrispondente numero di conto e l'istituto bancario saranno resi noti dall'UNDP a tempo debito. L'Italia, nell'ambito della sua programmazione dell'anno finanziario 1996, valutera' la possibilita' di destinare ulteriori fondi del Programma con contributi aggiuntivi al Fondo Fiduciario. Il programma si avvarra' anche di risorse UNDP, quali l'IPF regionale e per paese, con il consenso dei Governi dell'America Centrale. Il costo amministrativo globale del Programma sara' costituito per l'8,25% dal contributo italiano, di cui l'1% andra' all'UNDP per l'amministrazione del Fondo Fiduciario, indipendentemente dal numero e dal tipo di organizzazioni internazionali che parteciperanno alla sua attuazione. L'UNDP e l'UNOPS presenteranno all'Italia relazioni periodiche con un formato prestabilito, da concordare in occasione della Prima Riunione del Comitato Consultivo. Gli aspetti non precisati nel presente documento saranno oggetto di accordi specifici fra le parti interessate, tramite scambi di lettere. Firmato a Roma il 10 gennaio 1996, in tre copie in lingua inglese, ciascuna delle quali sara' considerata un originale. Per il Governo Per il Programma delle della Repubblica Italiana N.U. per lo Sviluppo Min. Paolo Bruni Franco Vincenti Alla presenza dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti Reinhart Heimke AMERICA CENTRALE: SVILUPPO UMANO AL LIVELLO LOCALE Allegato al Memorandum d'Intesa fra il Governo italiano e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Il Programma sara' uno dei progetti pilota nel quadro del Fondo Fiduciario dell'UNDP sullo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari, riguardante un programma di cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo sociale, aperto a diversi donatori. Obiettivi generali Sostenere il consolidamento del processo di pace in America Centrale, tramite iniziative di cooperazione nuove ed innovative, individuate nel Programma Regionale per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, presentato dai Governi dell'America Centrale nel corso del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale di Copenhagen, e nel quadro degli obiettivi dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Sostenere lo sviluppo sociale, secondo la definizione della Dichiarazione e del Piano di Azione di Copenhagen del marzo 1995, rafforzando lo sviluppo locale ai livelli di dipartimento e municipale, a vantaggio, innanzi tutto, dei gruppi in maggiore difficolta', ubicati nelle aree geografiche con gli indicatori piu' alti di poverta' estrema e di degrado ambientale. Contribuire ad un efficace coordinamento delle attivita' di cooperazione internazionale, promuovendo la partecipazione congiunta dei diversi attori che partecipano alla cooperazione, quali istituzioni statali ed organizzazioni locali, organizzazioni di societa' civile, organizzazioni internazionali, donatori bilaterali ed organizzazioni internazionali, donatori bilaterali ed organizzazioni non governative; il Programma si avvarra' dei meccanismi consultivi e di coordinamento esistenti a cui partecipa l'UNDP, nonche' dell'esperienza dei progetti di cooperazione bilaterali e multilaterali in settori collegati in America Centrale, sovvenzionati da organizzazioni donatrici, ivi compresa la Cooperazione italiana. Migliorare, al livello locale, le condizioni istituzionali e fisiche che possano sostenere l'amministrazione locale e fornire i servizi di base alla popolazione, in termini di reddito, sanita', istruzione, diritti umani, ambiente, nonche' un miglioramento globale delle condizioni di vita nelle aree geografiche selezionate. Al livello nazionale, migliorare la pianificazione delle capacita' di informazione, di formazione e controllo per la promozione dello sviluppo sociale al livello locale e rafforzare le capacita' delle istituzioni per conseguire un uso piu' razionale delle risorse provenienti da varie fonti di cooperazione internazionale a tale riguardo; comunicare agli altri dipartimenti i risultati ed i metodi messi a punto nei dipartimenti selezionati, in vista di un loro eventuale reimpiego in America Centrale. Al livello interregionale, promuovere i collegamenti con altri progetti e programmi di attuazione della Dichiarazione e del Piano di Azione di Copenhagen, appoggiati dal sistema delle Nazioni Unite. Settori di attivita' 1) Consolidamento e seguiti dei positivi risultati conseguiti dal Programma Regionale PRODERE, concentrandosi sul rafforzamento delle iniziative per la promozione dello sviluppo umano al livello locale, tramite tre iniziative principali: a) sostegno al consolidamento della rete di Agenzie per lo Sviluppo Economico Locale (LEDAs); b) sostegno all'organizzazione di una rete regionale di Consigli di Sviluppo Locale; c) formazione di personale tecnico e direttivo delle organizzazioni locali centro-americane, soprattutto quelle summenzionate; 2) sostenere i Governi centro-americani nell'attuazione dei Programmi Nazionali per lo Sviluppo Umano Sostenibile al Livello Locale (PDHL), garantendo che vi sia coerenza fra i piani di sviluppo locale e le strategie di sviluppo nazionale, anche tramite la formulazione di norme e procedure adeguate, fornendo in tal modo alle istituzioni centro-americane l'occasione di impegnare ulteriori risorse provenienti da fondi nazionali o internazionali; 3) rafforzare e consolidare le iniziative di cooperazione decentralizzata per lo Sviluppo Umano fra le Comunita' Locali Europee e Centro-Americane, presentando in tal modo ulteriori opportunita' di impegnare risorse aggiuntive tramite tale modalita' di cooperazione; 4) sfruttare l'esperienza sullo sviluppo umano sostenibile acquisita con PRODERE ed altri progetti in corso di attuazione in America Centrale, in particolare per quanto riguarda metodologie e gestione. Modalita' di programmazione Il Programma interessera' i seguenti paesi: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua. Al livello locale (dipartimenti, distretti e regioni), le risorse del Programma verranno impiegate in base alle esigenze di assistenza tecnica individuate nel regolare processo di pianificazione dello sviluppo al livello di dipartimento, e verranno attuate con meccanismi decentralizzati. Tali attivita' saranno istituite con la partecipazione attiva di tutte le strutture pubbliche e private interessate e partiranno da un'analisi delle esigenze e delle risorse di base, che terranno pienamente conto delle caratteristiche di ciascun dipartimento. Tali piani individueranno altresi' le esigenze di assistenza tecnica. Al livello nazionale, la pianificazione avverra' nell'ambito dei meccanismi di supervisione del Programma qui di seguito descritti. Ai livelli regionale e interregionale, le attivita' saranno pianificate congiuntamente dai Governi centro-americani, dal Consiglio di Integrazione Sociale Centro-americano, dall'UNDP, dall'UNOPS, da altri enti di attuazione delle Nazioni Unite che partecipano al Programma e dall'Italia. L'assistenza tecnica sara' prevista a tutti i livelli, e sara' fornita innanzitutto alle aree geografiche individuate nell'ambito del Programma. Supervisione al Programma In America Centrale si terranno regolarmente Riunioni di Controllo, in conformita' con le disposizioni del Mandato per il Fondo Fiduciario. Di conseguenza, l'Italia e gli altri donatori che partecipano finanziariamente al Programma, in conformita' con le modalita' previste dal presente Memorandum d'Intesa, parteciperanno a dette riunioni. In base alle norme ed ai regolamenti dell'UNDP, le Riunioni di Controllo definiranno gli orientamenti globali del Programma, approveranno i piani di lavoro e controlleranno i progressi del Programma. La partecipazione, la periodicita' ed il sistema delle relazioni saranno piu' dettagliatamente specificati nel documento del Programma. Un Comitato Consultivo Congiunto (qui di seguito denominato JCC), presieduto dall'UNDP, effettuera' controlli periodici dello stato di avanzamento del Programma ed elaborera' indicazioni e raccomandazioni relative alla preparazione dei piani di lavoro, ivi compreso l'organigramma e la durata del programma. Le riunioni del JCC offriranno l'opportunita' di discutere con i donatori dei problemi relativi all'afflusso di contante e serviranno a verificare, prima che si svolgano le Riunioni di Controllo, che i piani di lavoro del programma siano adeguati alla disponibilita' dei fondi; il JCC concordera' altresi' su questioni specifiche relative ai donatori, quali i formati speciali per le relazioni, o le disposizioni relative alle modalita' di attuazione. Prima delle riunioni del JCC, potranno aver luogo riunioni periodiche fra le agenzie, con la partecipazione delle organizzazioni internazionali che collaborano al Programma. Dette riunioni, se del caso, saranno ospitate dall'Italia. Al JCC, di cui fanno parte in partenza l'UNDP, l'Italia e l'UNOPS, potranno partecipare gli altri donatori e le agenzie di attuazione che collaborano al Programma, in conformita' con le modalita' previste dal presente Memorandum d'Intesa. Organizzazione L'UNOPS, di concerto con l'UNDP, designera' un Capo Consulente Tecnico, che provvedera' ad una piu' agevole mobilitazione delle varie istituzioni nazionali interessate ed appoggera' la decentralizzazione e l'integrazione delle attivita' di sviluppo. Le attivita' relative al Programma saranno attuate essenzialmente tramite le istituzioni locali centro-americane, mentre le organizzazioni delle Nazioni Unite forniranno l'assistenza tecnica, con il sostegno delle comunita' locali che partecipano ai piani di cooperazione decentralizzata. L'UNDP istituira' una Unita' di Sostegno, in base alla definizione del Mandato del Fondo Fiduciario. Tale Unita' di Sostegno garantira' lo scambio di esperienze e di informazioni sul Programma al livello infraregionale con gli altri progetti finanziati dal Fondo Fiduciario, nonche' con gli altri programmi multilaterali nel settore dello sviluppo umano appoggiati dall'Italia. L'Unita' di Sostegno potra' essere in parte finanziata dal Fondo Fiduciario, in quanto rientra nelle attivita' del Programma. L'Unita' di Sostegno promuovera' la partecipazione degli enti delle Nazioni Unite associati al Programma, di altre organizzazioni internazionali che partecipano o sono interessate al Programma, nonche' della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo italiana. Ai livelli tecnico e di attuazione, l'Italia e, in conformita' con le modalita' di cui al presente Memorandum d'Intesa, gli altri donatori che forniscono un contributo finanziario al Programma, l'UNDP e le agenzie di attuazione del Programma, compresa l'UNOPS, in base alle raccomandazioni del Comitato Consultivo Congiunto, controlleranno la preparazione dei piani di lavoro e garantiranno che siano conformi al mandato, prima che vengano presentati alle Riunioni di Controllo. Le attivita' della piccola unita' istituita dall'UNDP nell'ambito del Fondo Fiduciario ed attuata dall'UNOPS rientreranno in un piano di lavoro specifico, finanziato in parte con le risorse del Programma, e troveranno sostegno in Italia per la formazione delle controparti centro-americane. Tale unita' si occupera' altresi' di documentazione e informazioni, quali parti della funzione dell'Unita' di Sostegno UNDP. Per la formazione saranno prese in considerazione le strutture esistenti, come il Centro OIL di Torino. Cooperazione decentralizzata Con le attivita' di cooperazione decentralizzata si forniranno contributi tecnici e finanziari provenienti dalle comunita' italiane ed altre comunita' locali a progetti a sostegno dello sviluppo umano al livello locale, nell'ambito del Programma ed in base alle esigenze prioritarie definite dai piani di sviluppo al livello di dipartimento. Tali attivita' impegneranno risorse aggiuntive a quelle del Programma stesso. I progetti di cooperazione decentralizzata saranno approvati alle Riunioni di Controllo, e saranno attuati in base alle modalita' approvate nel corso di dette riunioni. Durata Sara' attuata una prima fase di durata limitata, con il contributo italiano di lire 4.000.000.000. La durata di questa prima fase sara' raccomandata alla prima riunione del Comitato Consultivo, che terra' pienamente conto della necessita' di soddisfare le necessita' dei beneficiari centro-americani in un lasso di tempo che sia il piu' breve possibile. Le attivita' del Programma avranno inizio al piu' tardi entro 30 giorni dal versamento del contributo italiano. Nel corso dell'anno 1996, la Riunione di Controllo valutera' l'eventualita' di prorogare le attivita' del Programma, ivi compresa la possibilita' di impegnare risorse di altri donatori. Firmato a Roma il 10 gennaio 1996, in tre copie in lingua inglese, ciascuna delle quali sara' considerata un originale. Per il Governo Per il Programma delle della Repubblica Italiana N.U. per lo Sviluppo Min. Paolo Bruni Franco Vincenti Alla presenza dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti Reinhart Heimke Ministero degli Affari Esteri DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Il Direttore Generale 10 gennaio 1996 Egregio Dott. Speth, desidero esprimere la mia piu' grande soddisfazione per il successo dei negoziati fra l'Italia e l'UNDP, che si sono conclusi con la firma, avvenuta a Roma il 10 gennaio 1995, del Memorandum d'Intesa fra il Governo italiano e l'UNDP, in relazione al Programma per la Promozione dello Sviluppo Umano al Livello Locale in America Centrale, che sara' finanziato con il Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari. Il Programma, avente lo scopo di consolidare i positivi risultati conseguiti da PRODERE, costituisce, insieme con l'iniziativa analoga in corso di preparazione fra l'Italia e l'UNDP in Mozambico, un seguito importante alla Dichiarazione ed al Piano di Azione approvati al Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale, svoltosi a Copenhagen nel marzo del 1995. Per quanto riguarda il summenzionato Programma in America Centrale, come nel caso del Mozambico, si intende che il Memorandum d'Intesa seguira' le procedure interne applicate in casi analoghi dalle due parti affinche' possa entrare pienamente in vigore, e che ad esso entrambe le parti attribuiscono la massima priorita'. Suo, Paolo Bruni -------------------------- Dott. Gustave Speth Amministratore - UNDP 2 UN Plaza - NY NY 10017 L'Amministratore Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 6 febbraio 1996 Caro Ministro Bruni, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per la Sua lettera del 10 gennaio 1996, relativa alla firma, che ha avuto luogo a Roma il 10 gennaio 1996, del Memorandum d'Intesa fra il Governo italiano e l'UNDP, a sostegno del Programma per la Promozione dello Sviluppo Umano al Livello Locale in America Centrale, che sara' finanziato tramite il Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari. Per quanto riguarda il Programma in America Centrale, come nel caso del Mozambico, espleteremo le procedure necessarie affinche' possa essere attuato al piu' presto, in quanto sia i Governi dell'America Centrale che l'UNDP attribuiscono al programma la massima priorita'. Colgo l'occasione per comunicare con la presente il mio pieno accordo al contenuto della Sua lettera. Suo, James Gustave Speth -------------------------------- Min. Paolo Bruni Direttore Generale Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale Ministero degli Affari Esteri Roma, ITALIA 550. Parigi, Roma, 4 aprile/20 maggio 1996 Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese per la proroga del mandato della Commissione intergovernativa per il collegamento Nizza-Cuneo (Entrata in vigore: 20 maggio 1996) Il Ministro degli Affari Esteri Roma, 20 MAG. 1996 Egregio Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 4 aprile 1996, il cui testo e' il seguente: "L'Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana concernente la creazione di una Commissione Intergovernativa per migliorare il collegamento Nizza-Cuneo, firmato a Roma il 28 agosto ed a Parigi il 26 settembre 1994, da' mandato alla suddetta Commissione di portare avanti le ricerche e le trattative nell'ottica di giungere, il piu' presto possibile, a un accordo franco-italiano sulla realizzazione del collegamento internazionale Nizza-Cuneo attraverso le Valli Tinee e Stura nonche' sulla ricostruzione della galleria di Tenda, allo scopo di garantire la continuita' del collegamento regionale passando dalle valli Roja e Vermenagna. Considerata la natura dei lavori e tenuto conto dei termini supplementari necessari per concludere le ricerche e le trattative in corso, riterrei necessario prorogare il mandato della suddetta Commissione Intergovernativa. ------------------------------------ S.E. Herve' de CHARETTE Ministero degli Affari Esteri PARIGI In tali condizioni, ha l'onore di proporLe, d'ordine del mio Governo, che il mandato della Commissione Intergovernativa per migliorare il collegamento Nizza-Cuneo venga prorogato sino alla fine del 1996. Le sarei grato di comunicarmi se le disposizioni di cui sopra raccolgono il consenso del Governo italiano. In tale caso, la presente, nonche' la Sua risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della Sua risposta, modificando cosi' l'accordo succitato sotto forma di scambio di lettere." Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Italiano sulle disposizioni di cui sopra e di confermare che la Sua lettera e la presente costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese che entrera' in vigore in data odierna. La prego di accettare, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. TRADUZIONE NON UFFICIALE REPUBBLICA FRANCESE 4 Aprile 1996 002814 CM Il Ministro degli Affari Esteri Onorevole Ministro, l'Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana concernente la creazione di una Commissione Intergovernativa per migliorare il collegamento Nizza-Cuneo, firmato a Roma il 28 agosto ed a Parigi il 26 settembre 1994, da' mandato alla suddetta Commissione di portare avanti le ricerche e le trattative nell'ottica di giungere, il piu' presto possibile, a un accordo franco-italiano sulla realizzazione del collegamento internazionale Nizza-Cuneo attraverso le Valli Tinee e Stura nonche' sulla ricostruzione della galleria di Tenda, allo scopo di garantire la continuita' del collegamento regionale passando dalle valli Roja e Vermenagna. Considerata la natura dei lavori e tenuto conto dei termini supplementari necessari per concludere le ricerche e le trattative in corso, riterrei necessario prorogare il mandato della suddetta Commissione Intergovernativa. In tali condizioni, ho l'onore di proporLe, d'ordine del mio Governo, che il mandato della Commissione Intergovernativa per migliorare il collegamento Nizza-Cuneo venga prorogato sino alla fine del 1996. Le sarei grato di comunicarmi se le disposizioni di cui sopra raccolgono il consenso del Governo italiano. In tal caso, la presente, nonche' la Sua risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della Sua risposta, modificando cosi' l'accordo succitato sotto forma di scambio di lettere. La prego di accettare, Onorevole Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. f.to Herve' de Charette ----------------------------- Onorevole Susanna AGNELLI Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana 551. Budapest, 17 luglio 1996 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida con allegata tabella di equipollenza (Entrata in vigore: 28 agosto 1996) ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria (di seguito denominate Parti contraenti), considerando la direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee n. 91/439 del 28 luglio 1991 sulle patenti di guida, auspicando il miglioramento della sicurezza dei trasporti stradali e l'agevolazione del traffico stradale nel territorio di ambedue i Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti Autorita' di uno degli Stati secondo la propria normativa interna, a favore di persone che hanno la residenza nel territorio del suddetto Stato. Articolo 2 Il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle Parti Contraenti puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente e' valida nel Paese di emissione. Articolo 3 La patente emessa dalle Autorita' di una delle Parti Contraenti cessa di validita' trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare dal territorio dello Stato emittente a quello dell'altro Stato. Articolo 4 La disposizione dell'articolo 3 non riguarda i membri delle rappresentanze diplomatiche, consolari e commerciali di tipo governativo delle Parti Contraenti. Articolo 5 Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti. Articolo 6 Se il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici nonche' senza dover far tradurre la sua patente. La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione. Articolo 7 Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato puo' essere modificato dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note. Le Autorita' competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti: a) nella Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. b) nella Repubblica d'Ungheria il Ministero dell'Interno. Articolo 8 Nel corso del cambio della patente le Autorita' competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente. Articolo 9 L'Autorita' competente che effettua la conversione puo' chiedere informazioni alle competenti Autorita' dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validita' e l'autenticita' della patente. Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle Autorita' diplomatiche. Articolo 10 L'Autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validita' della patente qualora vengano rilevate differenze dei dati. Articolo 11 Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorita' centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate. Articolo 12 1. Il presente Accordo entrera in vigore il quindicesimo giorno a partire dal momento in cui le Parti contraenti si saranno notificate che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato dalle Parti contraenti di comune accordo e per iscritto. Tali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto tramite i canali diplomatici in qualunque momento da una delle Parti contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Budapest il 17 luglio 1996 in due copie originali, ciascuna in lingua italiana e ungherese, entrambe facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO della della REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI UNGHERIA (firma illeggibile) (firma illeggibile) TABELLA DI EQUIPOLLENZA Repubblica di Ungheria Repubblica Italiana Categorie Categorie A 1 (1) A A A B (2) B C (3) C D D E E F (4) - (1) La patente ungherese di categoria A 1 viene convertita nella patente italiana di categoria A; il titolare di tale patente fino al compimento del 18 anno non puo' trasportare altre persone a bordo del suo motoveicolo e non puo' condurre motocicli di cilindrata superiore a 125 cc. (2) La patente ungherese di categoria B viene convertita nella patente italiana di categoria B se il titolare della patente ha gia' compiuto 18 anni. (3) La patente ungherese di categoria C viene convertita nella patente italiana di categoria C solo se il titolare ha gia' compiuto 18 anni; fino al compimento di anni 21 il conducente potra' pero' guidare solo autocarri dal peso massimo di 7,5 t. (4) La patente ungherese di categoria F relativa alle macchine agricole non ha una equipollente patente italiana, pertanto la conversione non e' possibile. 552. Mosca, 17 novembre 1994/10 settembre 1996 Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per la modifica dall'Accordo del 30 novembre 1989 sulla prevenzione degli incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali (Entrata in vigore: 10 settembre 1996) AMBASCIATA D'ITALIA NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia nella Federazione Russa presenta i suoi complimenti al Ministero degli Esteri della Federazione Russa ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota del 17 novembre 1994 che recita come segue: "Con riferimento all'intesa intercorsa durante il quarto incontro degli esperti della Federazione Russa e della Repubblica Italiana (S. Pietroburgo, 6-8 settembre 1994) si ha l'onore di comunicare che la parte russa, desiderando garantire maggiore sicurezza alla navigazione marittima ed aerea al di fuori delle acque territoriali delle sue navi e dei suoi aeromobili, propone di apportare nell'attuale accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Repubblica Italiana sulla prevenzione degli incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali, firmato il 30 novembre 1989, i seguenti cambiamenti: - il punto 6 dell'art. I viene completato con un comma "F" del seguente contenuto: "non debbono creare premeditatamente interferenze nei sistemi di comunicazione di navi e di aeromobili dell'altra parte"; - il comma 1 dell'art. IV viene completato con un comma "D" del seguente contenuto: "la creazione premeditata di interferenze nei sistemi di comunicazione di navi e di aeromobili dell'altra parte"; il comma "B" del punto 6 dell'art. III deve essere redatto come segue: "non debbono lanciare alcun oggetto nella direzione di navi e di aeromobili dell'altra parte che possa rappresentare pericolo per tali navi e aeromobili o creare disturbi per la navigazione marittima e aerea". ------------------------------ Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Mosca Qualora le aggiunte e le modifiche sopracitate fossero accettabili per il Governo italiano, il Ministero ha l'onore di proporre inoltre che la presente Nota e quella di risposta della parte italiana relativa all'approvazione delle aggiunte, riportate nella presente Nota, costituiscano un'Accordo tra i due Governi, che entrera' in vigore alla data delle Nota di risposta". L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare l'accordo del Governo Italiano alle proposte di cui sopra. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri della Federazione Russa i sensi della sua piu' alta considerazione. Mosca 10 SET. 1996 TRADUZIONE NON UFFICIALE Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa n. 3672/drk Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e con riferimento all'intesa intercorsa durante il quarto incontro degli esperti della Federazione Russa e della Repubblica Italiana (S. Pietroburgo, 6-8 settembre 1994) ha l'onore di comunicare che il Governo della Federazione Russa, desiderando garantire maggiore sicurezza della navigazione marittima ed aerea al di la' del mare territoriale per le sue navi e i suoi aeromobili, propone di apportare nell'attuale Accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Repubblica Italiana sulla prevenzione degli incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali del 30 novembre 1989 i seguenti cambiamenti: - il punto 6 dell'Art. I da completare col comma "f" del seguente contenuto: "non debbono creare premeditatamente interferenze nei sistemi di comunicazione di navi e di aeromobili dell'altra Parte"; - il comma 1 dell'Art. IV da completare con il comma "d" del seguente contenuto: "la creazione premeditata di interferenze nei sistemi di comunicazione di navi e di aeromobili dell'altra Parte"; - il comma "b" del punto 6 dell'Art. III da redigere come segue: "non debbono lanciare alcun oggetto nella direzione di navi e di aeromobili dell'altra Parte che possa rappresentare pericolo per tali navi e aeromobili o creare disturbi per la navigazione marittima e aerea". Qualora le aggiunte e i cambiamenti sopracitati fossero accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero ha l'onore di proporre inoltre che la presente nota e quella di risposta della Parte italiana relativa all'approvazione delle aggiunte, riportate nella presente nota, costituiscano un'intesa tra i due Governi in materia, che entrera' in vigore dalla data della nota di risposta. Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua alta considerazione. Mosca, 17 novembre 1994 All'Ambasciata della Repubblica Italiana Mosca 553. Malta, 29 febbraio/29 marzo 1996 Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in merito alla partecipazione di soggetti di una delle Parti al capitale di compagnie della controparte con scopo principale l'esercizio del trasporto aereo (Entrata in vigore: 24 settembre 1996) N.V 290/96. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS MALTA Il Ministero degli Affari Esteri di Malta presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di assicurare che, in considerazione delle amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi in tutti i campi, ed a condizione di reciprocita', la partecipazione di minoranza di soggetti italiani (societa' o altri) ad capitale di compagnie maltesi che abbiano per scopo principale l'esercizio del trasporto aereo sara' consentita negli stessi termini e condizioni che le Autorita' italiane riserveranno alla partecipazione di minoranza di soggetti maltesi al capitale di compagnie italiane che abbiano per scopo sociale l'esercizio del trasporto aereo. Se la suddetta proposizione e' accettabile dalla parte italiana, la presente Nota e la risposta italiana costituiranno un accordo che entrera' in vigore al momento della notifica del completamento delle richieste procedure interne. Il Ministero degli Affari Esteri di Malta si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia l'espressione della sua piu' alta considerazione. 29 February 1996 Ambasciata d'Italia Floriana AMBASCIATA D'ITALIA MALTA NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri di Malta ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale N. 290/96 del 29.2.96 del seguente tenore: ""Il Ministero degli Affari Esteri di Malta presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di assicurare che, in considerazione delle amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi in tutti i campi, ed a condizione di reciprocita', la partecipazione di minoranza di soggetti italiani (societa' o altri) al capitale di compagnie maltesi che abbiano per scopo principale l'esercizio del trasporto aereo sara' consentita negli stessi termini e condizioni che le Autorita' italiane riserveranno alla partecipazione di minoranza di soggetti maltesi al capitale di compagnie italiane che abbiano per scopo sociale l'esercizio del trasporto aereo. Se la suddetta proposizione e' accettabile dalla parte italiana, la presente Nota e la risposta italiana costituiranno un accordo che entrera' in vigore al momento della notifica del completamento delle richieste procedure interne. Il Ministero degli Affari Esteri di Malta si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia l'espressione della sua piu' alta considerazione."". L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare che il Governo Italiano accetta quanto espresso nella predetta Nota Verbale e si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri di Malta l'espressione della sua piu' alta considerazione. MALTA, 29 MAR 1996 ----------------------------- IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI MALTA LA VALLETTA -----------