IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Vista la domanda in data 2 luglio 1996 con la quale il sindaco del comune di Vinadio ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale "S. Anna di Vinadio" di Vinadio (Cuneo), oltre alle qualita' gia' riconosciute, anche l'indicazione per l'impiego nell'alimentazione, nella dieta e nella preparazione degli alimenti del lattante; Visto il proprio decreto n. 2935 del 12 marzo 1996 concernente il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua minerale S. Anna di Vinadio e le indicazioni per le relative etichette; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 novembre 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale S. Anna di Vinadio, possono essere riportate anche le seguenti indicazioni: indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati.