IL DIRIGENTE GENERALE
                 DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
  Vista  la domanda in data 2 luglio 1996 con la quale il sindaco del
comune di Vinadio ha  chiesto  di  poter  riportare  sulle  etichette
dell'acqua minerale naturale "S. Anna di Vinadio" di Vinadio (Cuneo),
oltre  alle  qualita'  gia'  riconosciute,  anche  l'indicazione  per
l'impiego nell'alimentazione, nella dieta e nella preparazione  degli
alimenti del lattante;
  Visto  il  proprio decreto n. 2935 del 12 marzo 1996 concernente il
riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale  dell'acqua
minerale  S.  Anna  di  Vinadio  e  le  indicazioni  per  le relative
etichette;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il parere della terza  sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 20 novembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sulle  etichette  dell'acqua  minerale naturale S. Anna di Vinadio,
possono essere riportate anche le seguenti indicazioni: indicata  per
l'alimentazione  dei  neonati;  indicata  per  la  preparazione degli
alimenti dei neonati.