IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  83,  recante
attuazione  delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a
taluni organismi  di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM)  operanti  come  fondi  comuni  aperti di diritto nazionale e
disposizioni  sulla  commercializzazione  in  Italia  di   quote   di
organismi  situati  in  altri  Paesi  della Comunita' europea, che ha
modificato la legge 23 marzo 1983, n. 77;
  Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983,  in  forza  del
quale  le  societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni di investimento
mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro  il  31
gennaio  di  ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con
riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno  precedente,  a
presentare  la  dichiarazione  relativa a ciascuno degli ammontari in
relazione ai quali si  applicano  le  diverse  aliquote  dell'imposta
sostitutiva  ed  a  versare, entro lo stesso termine, alla competente
sezione di tesoreria provinciale dello  Stato  l'imposta  sostitutiva
utilizzando  il  capitolo  1031  e  gli  articoli 1 e 2 a seconda che
l'imposta  sostitutiva  sia  stata  applicata,  rispettivamente,  con
l'aliquota  dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello
0,10 e dello 0,05 per cento;
  Visto l'art. 10-ter, comma 2, della citata legge n.  77  del  1983,
nel  testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992,
n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  novembre  1992,
n.  429,  in forza del quale gli organismi di investimento collettivo
in  valori  mobiliari  di  diritto   estero   gia'   autorizzati   al
collocamento  nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore
della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il
trattamento previsto dall'art. 11-bis del decreto legge 30  settembre
1983,  n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, devono provvedere entro trenta  giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio   a   presentare   la   dichiarazione   relativa  alla
determinazione  del  patrimonio  netto  sul  quale   va   commisurata
l'imposta  sostitutiva  da  versare,  entro  lo  stesso termine, alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il capitolo
1031 e l'art. 3;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.  84,
recante  attuazione  delle  direttive  n.  85/611/CEE e n. 88/220/CEE
relative  agli  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
immobiliari  operanti  nella  forma  di  societa'  di  investimento a
capitale variabile  (Sicav)  in  base  al  quale  vengono  dichiarate
applicabili  alle Sicav le disposizioni tributarie di cui ai commi 2,
3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n.  77 del 1983;
  Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia
di  accertamento  delle imposte sui redditi, nella specie applicabile
in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9  della
citata  legge  n.  77  del  1983 e di cui al combinato disposto degli
articoli 9, terzo comma, e 11-bis, ultimo comma, del  citato  decreto
legge  n.  512  del  1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, in
base al quale le dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
  Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvati gli annessi modelli 780,  780/A,  780/B  e  780/C
concernenti  la dichiarazione annuale che le societa' di gestione dei
fondi comuni di investimento mobiliare aperti di  diritto  nazionale,
le  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile  (Sicav)  ed i
soggetti residenti incaricati del collocamento in  Italia  dei  fondi
comuni  esteri  di  investimento mobiliare aperti ai quali si applica
l'art.  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre   1983,   n.   512,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
sono obbligati a presentare nell'anno 1997 con  riguardo  all'imposta
sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1996.
  2.  I modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C devono essere riprodotti in
unico esemplare.
  3. E' autorizzata la riproduzione e la  contemporanea  compilazione
meccanografica  dei  modelli indicati nel comma 1 mediante l'utilizzo
di stampanti  laser  o  di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
In  tal  caso  la  riproduzione dei modelli deve essere effettuata in
forma monocromatica utilizzando il colore nero.