IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro  in
materia di  raccolta  e  di  commercializzazione  dei  funghi  epigei
freschi e conservati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376,   concernente   la   disciplina   della   raccolta    e    della
commercializzazione dei funghi epigei  freschi  e  conservati  ed  in
particolare l'articolo 1; 
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di  sanita'  nella
seduta del 17 gennaio 1995; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 25 luglio 1996; 
  Ritenuto non necessario aderire al suggerimento  del  Consiglio  di
Stato, in merito alla previsione di una procedura semplificata per il
rilascio  dell'attestato  di  micologo  ai  soggetti  iscritti  negli
elenchi dei periti o esperti delle camere di commercio, in quanto  le
norme transitorie riportate nel decreto  mirano  a  salvaguardare  la
posizione acquisita da coloro che  attualmente  svolgono,  a  diverso
titolo, in strutture pubbliche o private attivita' di  riconoscimento
e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche  lo
status di quelli che, pur iscritti in  detti  elenchi,  non  svolgono
tale attivita'; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 13 settembre 1996; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio  1995,
n. 376, i criteri per il rilascio dell'attestato  di  micologo  e  le
relative modalita'. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, del  D.P.R.  14  luglio
          1995, n. 376, (Regolamento concernente la disciplina  della
          raccolta e  della  commercializzazione  dei  funghi  epigei
          freschi e conservati) e'  il  seguente:  "1.  Il  Ministero
          della sanita' stabilisce, con proprio decreto, entro il  31
          dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato  di
          micologo e le relative modalita'". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - Per il testo del comma 1 dell'art.  1  del  D.P.R.  n.
          376/1995 si veda in nota alle premesse.