IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21;
  Visto l'art. 14 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile  1994,  n.  367, in base al quale il pagamento degli stipendi,
delle pensioni e degli altri assegni fissi e  continuativi  a  carico
del  bilancio  dello  Stato avviene mediante accreditamento sul conto
corrente bancario o postale indicato dal creditore mediante gli altri
mezzi di pagamento  disponibili  nei  circuiti  bancario  e  postale,
secondo la scelta operata dal creditore medesimo;
  Visto  il  decreto  4  aprile  1995,  recante  disposizioni  per il
pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a  carico
del  bilancio  dello Stato, che all'art. 6 prevede che con successivo
decreto  siano  stabilite  le   modalita'   di   pagamento   mediante
accreditamento  bancario di pensioni, assegni ed indennita' spettanti
alle categorie dei mutilati  ed  invalidi  civili,  ciechi  civili  e
sordomuti, erogate dal Ministeo dell'interno;
  Vista  la  legge  18  dicembre  1973, n. 854, come modificata dalla
legge 29 naggio 1989, n. 211, che fissa in via generale le  modalita'
di erogazione dei summenzionati benefici economici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferme restando le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n.
854, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 211,  i  mutilati
ed  invalidi  civili, i ciechi civili e sordomuti, possono richiedere
il  pagamento  in  conto  corrente  bancario  presso  banche,   delle
pensioni,  assegni  e indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n.
381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, legge 18 febbraio
1980, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' della
legge 11 ottobre 1990, n. 289.
  2. Le  istanze  di  cui  al  comma  precedente,  redatte  in  carta
semplice, secondo il modello " A", allegato al presente decreto, sono
presentate alla prefettura competente per territorio.
  3.  I titolari di provvidenze economiche che prescelgano come forma
di  pagamento  l'accreditamento  in  conto  corrente  bancario   sono
obbligati  ad  inviare,  entro  il  31 dicembre di ciascun anno, alla
competente prefettura  una  dichiarazione  o  una  certificazione  di
esistenza in vita.