IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  8,  comma  3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, che stabilisce che per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti
presso  la  tesoreria  dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i
comuni, le provincie, le comunita' montane ed  i  consorzi  tra  enti
locali  territoriali,  gli  enti  previdenziali di cui alla tabella B
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste
limitatamente  ai  conti riguardanti le operazioni eseguite per conto
dello Stato  ed  ai  conti  intestati  all'Unione  europea  o  quelli
riguardanti   interventi   di   politica   comunitaria,  non  possono
effettuare  prelevamenti  dai  rispettivi  conti  superiori  al   90%
dell'importo  cumulativamente  prelevato alla fine dei corrispondenti
mesi del 1996;
  Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 23  maggio  1924,
n.  827,  in  materia  di  conti correnti e di contabilita' speciali,
nonche' le disposizioni contenute nelle  I.G.S.T.  (articoli  1280  e
seguenti);
  Visto  l'art.  40  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
istitutiva del sistema di tesoreria  unica,  per  enti  ed  organismi
pubblici e relativi decreti ministeriali di attuazione;
  Visto  l'art.  2, commi 136 e 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Considerata l'opportunita' di emanare  disposizioni  di  attuazione
del  citato  art.  8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669;
  Visto l'art. 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Considerata l'opportunita' di emanare  disposizioni  di  attuazione
del citato art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  soggetti  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, titolari di conti correnti  aperti  presso  la
Tesoreria  centrale  dello  Stato  compresi  quelli assoggettati alla
normativa di tesoreria unica di tabella B sono tenuti, all'atto della
richiesta di prelevamento fondi, a presentare una  dichiarazione  che
attesti  che  l'importo  complessivamente  prelevato  a partire dal 1
gennaio 1997, non sia superiore  al  90%  di  quello  cumulativamente
prelevato   nei   corrispondenti   mesi   dell'anno  1996  e  che  il
prelevamento richiesto rientri nel vincolo suindicato.
  I soggetti di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del  decreto-legge  31
dicembre  1996,  n.  669,  titolari  di  contabilita' speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato producono alle
sezioni stesse:
    a) per  le  contabilita'  speciali  funzionanti  ai  sensi  degli
articoli  1280  e  seguenti delle I.G.S.T. o della tabella B allegata
alla legge n.  720/1984,  una  dichiarazione,  conforme  allo  schema
allegato al presente decreto, da unire al titolo di spesa, attestante
che l'importo dei titoli complessivamente emessi, ivi compresi quelli
trasportati  dall'esercizio precedente, a partire dal 1 gennaio 1997,
non e'  superiore  al  90%  di  quello  cumulativamente  riferito  ai
corrispondenti mesi dell'anno 1996;
    b)  per  le  contabilita'  speciali accese a enti della tabella A
allegata alla legge n. 720/1984,  una  dichiarazione,  conforme  allo
schema   allegato  al  presente  decreto,  da  unire  alla  richiesta
riepilogativa di esecuzione di operazioni  presentata  dal  tesoriere
dell'ente  attestante  che  l'importo  complessivo dei prelevamenti a
partire dal 1 gennaio  1997,  non  e'  superiore  al  90%  di  quello
cumulativamente riferito ai corrispondenti mesi dell'anno 1996.
  Le  predette  dichiarazioni  sono  sottoscritte rispettivamente dal
titolare del conto corrente, della contabilita' speciale, ovvero  dal
tesoriere  dell'ente per i soggetti inseriti nella suindicata tabella
A allegata alla legge n. 720/1984.