IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che stabilisce che per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le provincie, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996; Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di conti correnti e di contabilita' speciali, nonche' le disposizioni contenute nelle I.G.S.T. (articoli 1280 e seguenti); Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, istitutiva del sistema di tesoreria unica, per enti ed organismi pubblici e relativi decreti ministeriali di attuazione; Visto l'art. 2, commi 136 e 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni di attuazione del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; Visto l'art. 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni di attuazione del citato art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreta: Art. 1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, titolari di conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato compresi quelli assoggettati alla normativa di tesoreria unica di tabella B sono tenuti, all'atto della richiesta di prelevamento fondi, a presentare una dichiarazione che attesti che l'importo complessivamente prelevato a partire dal 1 gennaio 1997, non sia superiore al 90% di quello cumulativamente prelevato nei corrispondenti mesi dell'anno 1996 e che il prelevamento richiesto rientri nel vincolo suindicato. I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, titolari di contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato producono alle sezioni stesse: a) per le contabilita' speciali funzionanti ai sensi degli articoli 1280 e seguenti delle I.G.S.T. o della tabella B allegata alla legge n. 720/1984, una dichiarazione, conforme allo schema allegato al presente decreto, da unire al titolo di spesa, attestante che l'importo dei titoli complessivamente emessi, ivi compresi quelli trasportati dall'esercizio precedente, a partire dal 1 gennaio 1997, non e' superiore al 90% di quello cumulativamente riferito ai corrispondenti mesi dell'anno 1996; b) per le contabilita' speciali accese a enti della tabella A allegata alla legge n. 720/1984, una dichiarazione, conforme allo schema allegato al presente decreto, da unire alla richiesta riepilogativa di esecuzione di operazioni presentata dal tesoriere dell'ente attestante che l'importo complessivo dei prelevamenti a partire dal 1 gennaio 1997, non e' superiore al 90% di quello cumulativamente riferito ai corrispondenti mesi dell'anno 1996. Le predette dichiarazioni sono sottoscritte rispettivamente dal titolare del conto corrente, della contabilita' speciale, ovvero dal tesoriere dell'ente per i soggetti inseriti nella suindicata tabella A allegata alla legge n. 720/1984.