IL DIRETTORE GENERALE
              DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  Visto l'art.  105  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice
civile;
  Visto il decreto ministeriale n. 418 del 22 marzo 1995 con il quale
la  gestione  straordinaria della cooperativa edilizia "Edilfamiglia"
di Roma e' stata prorogata fino al 30 marzo 1996;
  Vista la relazione prodotta in data 23 maggio 1996 dal  prof.  avv.
Beniamino  Caravita di Toritto che, nella sua qualita' di commissario
governativo da ultimo incaricato della gestione  straordinaria  della
cooperativa  edilizia  "Edilfamiglia"  di  Roma,  ha  proceduto  alla
ricognizione dei rapporti  di  debito  e  di  credito  del  sodalizio
evidenziando  l'esistenza  di  una esposizione debitoria, determinata
soprattutto da un contenzioso tributario di circa 5 miliardi;
  Vista la ministeriale n. 2857 del 2 luglio 1996  con  la  quale  e'
stato  richiesto  parere  alla  commissione centrale di vigilanza per
l'edilizia popolare ed economica  sulla  opportunita'  di  sottoporre
alla  procedura  di liquidazione coatta amministrativa la cooperativa
edilizia suddetta;
  Visto il parere espresso a riguardo dalla commissione  centrale  di
vigilanza  nella  seduta  del  16  luglio  1996 con il quale le gravi
irregolarita' di funzionamento, la difficolta'  o  impossibilita'  di
far  fronte alle obbligazioni tributarie e l'esposizione debitoria di
L. 5.234.654.602, risultante nel  conto  economico  del  bilancio  di
esercizio  al  31  dicembre  1995,  a  fronte della quale l'attivo e'
rappresentato esclusivamente da conferimenti di somme, da  parte  dei
soci,  destinate  a  spese  relative  alla  gestione  ordinaria  sono
ritenuti  elementi  sufficienti  perche'  il  Ministero  dei   lavori
pubblici  disponga  la  messa  in  liquidazione coatta amministrativa
della cooperativa edilizia "Edilfamiglia" di Roma;
  Ritenuto che, ai sensi del quarto comma  dell'art.  195  del  regio
decreto  16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta
amministrativa del sodalizio;
  Ritenuto che, trattandosi di  cooperativa  edilizia  non  sia  allo
stato   necessario   il   procedere   alla  nomina  del  comitato  di
sorveglianza ai  sensi  dell'art.  198  ultimo  capoverso  del  regio
decreto n. 267/42;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  cooperativa  edilizia  "Edilfamiglia",  con  sede  in Roma, via
Fanocle, 23, e' posta in liquidazione coatta amministrativa ai  sensi
e  per  gli  effetti  di  cui  agli articoli 194 e seguenti del regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267.