IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali"; Visto l'art. 9-quinquies della citata legge 9 novembre 1988, n. 475, che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi; Considerato che il comma 8 del citato art. 9-quinquies stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991"; Visto il proprio decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1992, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo per le batterie al piombo per l'anno 1992"; Visto il proprio decreto 12 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1993, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo per le batterie al piombo"; Visto il proprio decreto 19 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio 1995, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo"; Visto il proprio decreto 9 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 28 aprile 1996, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo"; Visto che l'assemblea del Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in data 7 maggio 1996, sulla base delle favorevoli condizioni del mercato del piombo, ha deliberato la riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato; Considerato che nella citata deliberazione il gettito derivante da sovrapprezzo e' stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 155.000 tonnellate/anno; Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo; Decreta: Art. 1. 1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, cosi' come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1 novembre 1996, nella misura del 26% dei costi annui prevedibili, pari a lire 10,2 miliardi al netto dei costi di riscossione.