IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Vista la  legge  9  novembre  1988,  n.  475,  di  conversione  del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante "Disposizioni urgenti
in materia di smaltimento di rifiuti industriali";
  Visto  l'art.  9-quinquies  della  citata legge 9 novembre 1988, n.
475, che istituisce il consorzio obbligatorio per la  raccolta  e  lo
smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;
 Considerato  che  il  comma 8 del citato art. 9-quinquies stabilisce
che con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  sono
determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei  costi  da  coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
  Visto  lo  statuto  del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo
smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti  piombosi  approvato
con  decreto  del 16 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991,  relativo  alla
"Determinazione  del  sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo
per l'anno 1991";
  Visto il proprio  decreto  del  9  aprile  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 97 del 27 aprile
1992, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo per le  batterie
al piombo per l'anno 1992";
  Visto  il  proprio  decreto  12  novembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del  18  novembre
1993,  relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo per le batterie
al piombo";
  Visto il proprio decreto 19 giugno 1995, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  166  del  18 luglio 1995,
relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per  batterie
al piombo";
  Visto il proprio decreto 9 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  74  del  28  aprile 1996,
relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per  batterie
al piombo";
  Visto  che l'assemblea del Consorzio obbligatorio per la raccolta e
lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in  data
7 maggio 1996, sulla base delle favorevoli condizioni del mercato del
piombo,  ha  deliberato  la  riduzione  del  sovrapprezzo attualmente
applicato;
  Considerato che nella citata deliberazione il gettito derivante  da
sovrapprezzo  e'  stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari
del consorzio, del prezzo internazionale del piombo  sul  mercato  di
Londra  e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle batterie
al piombo esauste nella misura stimata di 155.000 tonnellate/anno;
  Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione
del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  percentuale  dei  costi  per lo svolgimento dei compiti del
consorzio delle batterie al piombo esauste e  dei  rifiuti  piombosi,
cosi'  come  indicato  in  premessa,  da coprirsi con il sovrapprezzo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988,
n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1 novembre 1996, nella misura
del 26% dei costi annui prevedibili, pari a  lire  10,2  miliardi  al
netto dei costi di riscossione.