IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti  agricoli
ed  alle  indicazioni  di  tale  metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari;
  Visto il decreto legislativo n. 220  del  17  marzo  1995  inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia  di  produzione  agricola  ed  agro-alimentare   con   metodo
biologico;
  Vista  l'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 220/95 dalla "Bioagricoop", con sede in Casalecchio di
Reno (Bologna), via Fucini n. 10, inoltrata in data 26 ottobre  1995,
prot. n. A95/124/L;
  Vista   la  documentazione  agli  atti  della  scrivente  Direzione
generale;
  Considerato  che  con  nota  n.  9695874  del  13  giugno  1996  il
Mi.R.A.A.F.   -   Direzione  generale  delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le  attivita'
di  certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e
non ai mezzi tecnici;
  Visto il  parere  del  Comitato  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  220/95  del  27  novembre  1996 ed in particolare la
valutazione  fornita  dai  rappresentanti  delle  regioni  Lombardia,
Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Puglia, in ordine
alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II,
parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione dell'organismo "Bioagricoop" ai sensi dell'art. 3  del
decreto legislativo n. 220/95;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   "Bioagricoop",  via  Fucini  n.  10,
Casalecchio di Reno (Bologna), e' autorizzato ai sensi  dell'art.  3,
comma  2  e  3  del  decreto  legislativo  n.  220/95  ad  esercitare
l'attivita' di  controllo  sul  metodo  di  produzione  biologico  di
prodotti  agricoli  ed  agro-alimentari  nonche'  al  rilascio  delle
etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori  che
ne abbiano fatto regolare richiesta.