IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla "QC & I S.a.s. International Services", con sede in Perugia, Strada Olmo Valle, 2/h5, inoltrata in data 18 dicembre 1995; Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale; Considerato che con nota n. 9695880 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attivita' di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici; Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Umbria, Toscana, Sicilia, Calabria, in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo "QC & I S.a.s. International Services" ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/9/5; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "QC & I S.a.s. International Services", Strada Olmo Valle, 2/h5, Perugia, e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonche' al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.