IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti  agricoli
ed  alle  indicazioni  di  tale  metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari;
  Visto il decreto legislativo n. 220  del  17  marzo  1995  inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia  di  produzione  agricola  ed  agro-alimentare   con   metodo
biologico;
  Vista  l'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 220/95 dalla "Codex S.r.l.", con sede in  Milano,  via
Freguglia n. 10, inoltrata in data 12 dicembre 1995;
  Vista   la  documentazione  agli  atti  della  scrivente  Direzione
generale;
  Considerato  che  con  nota  n.  9695879  del  14  giugno  1996  il
Mi.R.A.A.F.   -   Direzione  generale  delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le  attivita'
di  certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e
non ai mezzi tecnici;
  Visto il  parere  del  Comitato  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  220/95  del  27  novembre  1996 ed in particolare la
valutazione  fornita  dai  rappresentanti  delle  regioni   Piemonte,
Emilia-Romagna,  Lazio,  Sicilia,  Puglia  in  ordine  alla struttura
organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto
6, del citato decreto legislativo n. 220/95;
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione  dell'organismo  "Codex  S.r.l.", ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo n. 220/95;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo di controllo "Codex S.r.l.", viale Freguglia  n.  10  -
20100  Milano,  e'  autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del
decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attivita' di  controllo
sul   metodo   di   produzione  biologico  di  prodotti  agricoli  ed
agro-alimentari  nonche'  al  rilascio   delle   etichette   per   la
commercializzazione  degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto
regolare richiesta.