IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
ed alle indicazioni di tale metodo  sui  prodotti  agricole  e  sulle
derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente
l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in
materia   di   produzione  agricola  ed  agro-alimentare  con  metodo
biologico;
  Vista  l'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo   n.  220/95  dalla  "Associazione  italiana  agricoltura
biologica", con sede in Vignola (Modena), via Ponte  Muratori  n.  6,
inoltrata in data 6 novembre 1995, prot. n. 892/95;
  Vista   la  documentazione  agli  atti  della  scrivente  Direzione
generale;
  Considerato  che  con  nota  n.  9695875  del  13  giugno  1996  il
Mi.R.A.A.F.   -   Direzione  generale  delle  politiche  agricole  ed
agro-industriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attivita'
di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agro-alimentari e
non ai mezzi tecnici;
  Visto il  parere  del  Comitato  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  220/95  del  27  novembre  1996 ed in particolare la
valutazione  fornita  dai  rappresentanti  delle  regioni  Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Sicilia, Sardegna, Toscana,
Lazio  in  ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi
dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n.
220/95;
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione   dell'organismo  "Associazione  italiana  agricoltura
biologica", ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo   "Associazione   italiana   agricoltura
biologica", via Ponte Muratori n. 6, Vignola (Modena), e' autorizzato
ai  sensi  dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95
ad esercitare l'attivita'  di  controllo  sul  metodo  di  produzione
biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonche' al rilascio
delle   etichette   per  la  commercializzazione  degli  stessi  agli
operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.