IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricole e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla "Associazione italiana agricoltura biologica", con sede in Vignola (Modena), via Ponte Muratori n. 6, inoltrata in data 6 novembre 1995, prot. n. 892/95; Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale; Considerato che con nota n. 9695875 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agro-industriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attivita' di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agro-alimentari e non ai mezzi tecnici; Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo "Associazione italiana agricoltura biologica", ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "Associazione italiana agricoltura biologica", via Ponte Muratori n. 6, Vignola (Modena), e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonche' al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.