IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1990) ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE; Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517; Vista la legge 30 luglio 1996, n. 403; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991; Visto il decreto del Ministero della sanita' del 17 maggio 1995, adottato di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero del tesoro concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti e relative borse di studio per gli anni accademici 1994-96; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facolta' di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali; Ritenuto di dover procedere per l'anno accademico 1996-97 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni in relazione al fabbisogno dei medici specialisti e alla disponibilita' di strutture idonee e di risorse finanziarie; Visto il parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1996-97 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto inteministeriale 30 ottobre 1993, integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, citato nelle premesse, e' stabilito nell'allegata tabella.