IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428  recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria  1990)  ed  in  particolare
l'art. 6;
  Vista  la  legge  30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;
  Visti  i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre
1993, n. 517;
  Vista la legge 30 luglio 1996, n. 403;
  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato  con
decreto  interministeriale  30  ottobre 1993 ed integrato con decreto
interministeriale  25  novembre  1994,  con  il  quale   sono   state
individuate  le  scuole  di  specializzazione  di  cui all'art. 1 del
predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto il decreto del Ministero della sanita' del  17  maggio  1995,
adottato  di  concerto  con  il  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  ed  il  Ministero  del   tesoro
concernente  il  fabbisogno  annuo  di  medici specialisti e relative
borse di studio per gli anni accademici 1994-96;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Valutata la dislocazione territoriale  delle  strutture  utilizzate
dalle   facolta'   di   medicina   e  chirurgia  per  i  propri  fini
istituzionali;
  Ritenuto di dover procedere  per  l'anno  accademico  1996-97  alla
ripartizione  dei  posti  e  delle  relative  borse  di studio tra le
singole  scuole  di  specializzazione  ricomprese  nell'elenco  delle
tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993,
e  successive  modificazioni  in  relazione  al fabbisogno dei medici
specialisti e alla disponibilita' di strutture idonee  e  di  risorse
finanziarie;
  Visto  il  parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio
universitario nazionale;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno accademico 1996-97 il numero dei laureati in medicina  e
chirurgia  da ammettere con assegnazione delle borse di studio di cui
all'art. 6 del  decreto  legislativo  n.  257/1991,  alle  scuole  di
specializzazione   comprese  nelle  tipologie  previste  dal  decreto
inteministeriale    30    ottobre   1993,   integrato   con   decreto
interministeriale  25  novembre  1994,  citato  nelle  premesse,   e'
stabilito nell'allegata tabella.