IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 2 aprile 1966, n. 482;
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile  1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634;
  Ritenuta la necessita' di stabilire gli organi  del  Ministero  del
lavoro  e  della previdenza sociale competenti a ricevere i prospetti
dei datori di lavoro pubblici e privati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Denunce dei datori di lavoro privati
  1. I datori di lavoro  privati  soggetti  alle  disposizioni  della
legge   2   aprile   1968,  n.  482  devono  trasmettere  all'ufficio
provinciale del lavoro competente per territorio, entro  il  mese  di
gennaio di ciascun anno, il prospetto di cui al primo comma dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345.
  2.  I  datori  di  lavoro  privati che hanno sedi in piu' province,
devono  trasmettere  i  prospetti  di  cui   al   presente   articolo
distintamente   per   le   singole   province  ai  competenti  uffici
provinciali del lavoro e complessivamente all'ufficio provinciale del
lavoro competente nel territorio in cui si trova la sede legale.